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del fascicolo - Cedam

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I NUOVI ARTT. 616 E 624 C.P.C. ECC. 647<br />

alle decadenze <strong>del</strong> convenuto ai sensi <strong>del</strong> combinato disposto degli artt. 167 e<br />

180 c.p.c., nella loro versione ante riforma <strong>del</strong> 2005, ossia quanto alla proposizione<br />

di domande riconvenzionali da parte <strong>del</strong> creditore opposto (normalmente<br />

ammesse nel giudizio di opposizione all’esecuzione), chiamata di terzo<br />

e proposizione di eccezioni di rito e merito non rilevabili ex officio (13).<br />

In particolare, riconosciuta nell’udienza <strong>del</strong>l’art. 185 disp.att.c.p.c.<br />

quella di comparizione ex art. 180 c.p.c., la questione più <strong>del</strong>icata concerneva<br />

la possibilità per il convenuto opposto di proporre domande riconvenzionali<br />

(e chiamate di terzi) ove l’udienza de qua fosse stata fissata dal giudice<br />

<strong>del</strong>l’esecuzione senza rispettare i termini di cui all’art. 163-bis c.p.c. e, comunque,<br />

senza concedere al convenuto i venti giorni previsti dall’art. 167<br />

c.p.c. per la ammissibile – perché tempestiva – proposizione di domande riconvenzionali.<br />

Una terza questione riguardava la necessità o meno di celebrare questa<br />

udienza di comparizione dinanzi al giudice <strong>del</strong>l’esecuzione a seguito <strong>del</strong>la<br />

proposizione <strong>del</strong> ricorso in opposizione nel caso in cui l’opponente non<br />

avesse chiesto sospendersi la procedura esecutiva: anche in questo caso due<br />

erano le soluzioni, quella prevalente, peraltro, nel senso di escludere la necessità<br />

di tale udienza potendosi limitare il giudice <strong>del</strong>l’esecuzione ad adottare<br />

un provvedimento di mera rimessione <strong>del</strong>la causa al giudice competente<br />

(14).<br />

Altro dubbio sorgeva quanto all’osmosi <strong>del</strong>la documentazione <strong>del</strong> processo<br />

esecutivo ovvero degli atti <strong>del</strong>l’opposizione proposta dinanzi al giudice<br />

<strong>del</strong>l’esecuzione (ricorso, eventuali documenti ecc.) dal processo esecutivo, in<br />

cui risultavano acquisiti, a quello di opposizione all’esecuzione; questione<br />

solitamente risolta con una interpretazione – in effetti poco rigorosa – <strong>del</strong>l’art.<br />

186 disp.att.c.p.c. a mente <strong>del</strong> quale « il cancelliere (…) deve immediatamente<br />

richiedere al cancelliere <strong>del</strong> giudice <strong>del</strong>l’esecuzione la trasmissione <strong>del</strong> ricorso<br />

in opposizione, di copia <strong>del</strong> processo verbale <strong>del</strong>l’udienza di comparizione<br />

di cui agli artt. 615 e 617 <strong>del</strong> codice di rito e dei documenti allegati relativi<br />

alla causa di opposizione ».<br />

Secondo la tesi assolutamente prevalente, <strong>fascicolo</strong> di parte, documenti<br />

offerti in comunicazione e ricorso in opposizione, pertanto, dovevano essere<br />

acquisiti per iniziativa autonoma <strong>del</strong>la cancelleria, senza che l’opponente fosse<br />

dunque onerato <strong>del</strong> ritiro <strong>del</strong> <strong>fascicolo</strong> <strong>del</strong>la causa di opposizione depositata<br />

nella cancelleria <strong>del</strong> giudice <strong>del</strong>l’esecuzione.<br />

Infine, v’era il problema <strong>del</strong>l’iscrizione <strong>del</strong>la causa di opposizione a<br />

ruolo.<br />

––––––––––––<br />

(13) Sulle questioni, rinvio al mio commento all’art. 616 c.p.c. nel Codice, cit., II,<br />

p. 2622 ss.<br />

(14) Riferimenti in Montanaro, op. cit., p. 512.

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