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del fascicolo - Cedam

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RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 619<br />

La disposizione novellata, prescindendo dagli immediati profili pratici ed<br />

applicativi, in considerazione dei riflessi teorici e sistematici, appare destinata a<br />

contribuire ad un rinascimento degli studi processualistici.<br />

Altre complesse questioni di coordinamento si pongono in relazione alla l.<br />

8 febbraio 2006, n. 54, « Disposizioni in materia di separazione dei genitori e<br />

affidamento condiviso dei figli » (in Gazz. uff. 1° marzo 2006, n. 50).<br />

Questa legge si compone di cinque articoli: l’art. 1 modifica l’art. 155 c.c. ed<br />

aggiunge gli artt. 155-bis, ter, quater, quinquies, e sexies c.c., che regolano le<br />

condizioni, i presupposti e le modalità <strong>del</strong>l’affidamento dei minori nei giudizi di<br />

separazione; l’art. 2 aggiunge un comma 4° all’art. 708 c.p.c., nonché l’art. 709ter<br />

c.p.c.: prevede il reclamo contro i provvedimenti presidenziali e detta norme<br />

processuali « per la soluzione <strong>del</strong>le controversie » sull’esercizio <strong>del</strong>la potestà genitoriale<br />

e sulle « modalità <strong>del</strong>l’affidamento »; l’art. 3 estende le sanzioni penali<br />

previste dall’art. 12-sexies, l. 1° dicembre 1970, n. 898 (quale modificata dalla l. 6<br />

marzo 1987, n. 74); l’art. 4, comma 1°, consente la modifica di quanto stabilito in<br />

relazione all’affidamento dei figli anche in riferimento ai processi di separazione,<br />

di divorzio e di annullamento <strong>del</strong> matrimonio già conclusi; il comma 2° trascura<br />

la circostanza che la qualità di genitori non implica necessariamente una precedente<br />

convivenza ed estende la disciplina « ai procedimenti relativi ai figli di genitori<br />

non coniugati »; l’art. 5 prescinde dagli effetti <strong>del</strong>la illimitata possibilità di<br />

chiedere la revisione <strong>del</strong>le statuizioni relative all’affidamento e stabilisce che<br />

«non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico <strong>del</strong>la finanza pubblica».<br />

Questa legge non contiene una disciplina transitoria specifica; le nuove disposizioni<br />

da essa previste sono, quindi, regolate dal principio generale tempus<br />

regit actum e sono applicabili anche ai processi pendenti. Poiché la menzionata<br />

legge n. 51 limita ai processi di cognizione iniziati dopo il 1° marzo 2006<br />

l’entrata in vigore <strong>del</strong>la riforma di cui al d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito<br />

con modificazioni con la legge 14 maggio 2005, n. 80, ed ancora modificato<br />

dalla l. 28 dicembre 2005, n. 263, e dalla l. 24 febbraio 2006, n. 52, ne consegue<br />

che gli artt. 708, comma 3°, e 709-ter c.p.c., novellati dalla l. 54/2006 si applicano<br />

anche ai processi pendenti, mentre l’art. 709-bis, novellato dalla l. 80/2005<br />

si applica soltanto ai processi iniziati dopo il 1° marzo 2006.<br />

Analoghe questioni di diritto intertemporale si pongono in relazione alla<br />

l. 21 febbraio 2006, n. 102 (in Gazz. uff. 17 marzo 2006, n. 64), che ha esteso « le<br />

norme processuali di cui al libro II, titolo IV, capo I <strong>del</strong> codice di procedura civile<br />

», cioè il rito <strong>del</strong> lavoro di cui agli artt. 413 ss. c.p.c., « alle cause relative al<br />

risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali ».<br />

Anche questa ennesima ondata <strong>del</strong>lo tsunami di riforme, infatti, è priva di una<br />

disciplina transitoria specifica, cosicché le nuove previsioni si applicano anche ai<br />

processi pendenti: qualora sia stato chiesto il risarcimento dei danni alla persona e<br />

non sia stata avanzata alcuna pretesa per il risarcimento dei danni alle cose, anche<br />

i processi pendenti dovranno proseguire nelle forme <strong>del</strong> rito speciale. Se, invece,<br />

sia stato chiesto congiuntamente il risarcimento dei danni alle cose ed alla persona,<br />

ai sensi <strong>del</strong>l’art. 40, comma 3°, c.p.c., il rito ordinario dovrebbe prevalere su

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