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del fascicolo - Cedam

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GIURISPRUDENZA 793<br />

Sull’argomento, si discrimina l’aspetto letterale da quello ermeneutico;<br />

sotto il primo aspetto, il legislatore, benché ponga una precisa limitazione alla<br />

facoltà di eccepire l’incompetenza territoriale, sanzionata a pena di decadenza,<br />

rectius nella comparsa di risposta (nella fattispecie, nell’atto di opposizione),<br />

nulla dice sui tempi entro cui deve essere formulata l’adesione ma si ferma a<br />

disciplinare gli effetti che tale adesione implica; sotto l’aspetto interpretativo,<br />

due sono le opzioni astratte alle quali si può aderire, entrambe motivate e degne<br />

di considerazione:<br />

a) alla stregua di una prima interpretazione, che prende le mosse dal dato<br />

letterale <strong>del</strong>la norma, l’adesione può essere formalizzata in ogni tempo, fino<br />

all’udienza di precisazione <strong>del</strong>le conclusioni, e benché inizialmente la controparte<br />

abbia dissentito <strong>del</strong>la sua fondatezza; e ciò perché la doppia valenza <strong>del</strong>l’eccezione,<br />

quale questione di rito e quale proposta di adesione al foro convenzionale<br />

indicato, sarebbe un tutt’uno inscindibile, che rimane fermo fino alla<br />

decisione, con la conseguenza che, così come il giudice, in forza <strong>del</strong>la permanenza<br />

di tale eccezione, è tenuta a deciderla nel momento in cui la causa passa<br />

alla fase decisoria, allo stesso modo, fino a tale momento, la controparte può<br />

aderirvi (vedi, sul punto <strong>del</strong>la proposta ferma e, in ogni caso, non revocata, art.<br />

1328 c.c.);<br />

b) secondo l’altra interpretazione, anche l’adesione deve avvenire prontamente<br />

e, ad ogni modo, non può essere formalizzata dopo che la controparte<br />

ne ha espressamente dissentito, in ragione <strong>del</strong> principio di eventualità che regola<br />

il nuovo rito civile, come desumibile dai precetti contenuti negli artt. 180,<br />

183 e 184 c.p.c., nonché dai principi costituzionali di economia processuale ex<br />

art. 111 Cost. e di difesa ex art. 24 Cost., i quali implicano, quale corollario, che<br />

il comportamento <strong>del</strong>le parti sia improntato a coerenza logica <strong>del</strong>le posizioni<br />

espresse, oltre che basato sulla parità <strong>del</strong>le armi, la quale verrebbe palesemente<br />

meno ove si consenta alla parte che ha radicato la competenza territoriale <strong>del</strong><br />

tribunale adito di dissentire e poi aderire alla proposta <strong>del</strong> foro convenzionale e<br />

di calibrare la decisione di aderire in ragione <strong>del</strong>l’andamento <strong>del</strong> giudizio;<br />

In ordine al primo punto, la forza di tale tesi interpretativa, se con il vecchio<br />

rito era plausibile che tale adesione potesse essere espressa sino all’udienza<br />

di precisazione <strong>del</strong>le conclusioni (cfr. Cass. 20 marzo 1986, n. 1954), non altrettanto<br />

potrebbe dirsi con riferimento al nuovo rito, che impone alle parti di<br />

prendere immediata posizione sulle eccezioni sollevate dalle rispettive controparti,<br />

benché l’art. 38 citato nulla preveda in proposito; per l’effetto, si reputa<br />

che termine ultimo per la manifestazione di adesione all’eccezione di incompetenza<br />

sollevata da parte opponente sarebbe l’udienza di trattazione ex art. 183<br />

c.p.c., deputata alla definitiva demarcazione <strong>del</strong> thema decidendum e alla conseguente<br />

maturazione <strong>del</strong>le preclusioni assertorie; sempre secondo tale tesi, se<br />

anche il motivo processuale che precede non fosse accolto o condiviso, un’ulteriore<br />

ragione, questa volta di natura sostanziale, impedirebbe all’adesione palesata<br />

da parte opposta di produrre gli effetti <strong>del</strong>la cancellazione <strong>del</strong>la causa dal<br />

ruolo; ed infatti, la fattispecie regolata dall’art. 38, secondo comma, ultima

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