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del fascicolo - Cedam

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588<br />

RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE<br />

gico <strong>del</strong> legislatore che, in realtà, intendeva riferirsi alla notificazione di tale<br />

atto (67). A prescindere da questa notazione, va evidenziato che, dopo gli<br />

emendamenti apportati dal d.lgs. n. 310 <strong>del</strong> 2004 all’art. 8, comma 1°, lett. c),<br />

comma 2°, lett. c) e comma 3°, lett. b), fatto salvo il divieto per le parti di proseguire<br />

nello scambio di ulteriori memorie alla scadenza <strong>del</strong> termine massimo<br />

di cui all’art. 7, comma 3°, entrambe le fattispecie estintive sembrerebbero essere<br />

state implicitamente abrogate (68). Prima di queste modifiche, infatti, come<br />

abbiamo visto in precedenza, il processo poteva entrare in una fase di stallo se<br />

alla notifica <strong>del</strong>la memoria di replica <strong>del</strong>l’attore o di un qualsivoglia atto successivo<br />

<strong>del</strong>lo stesso o di un’altra parte non fosse seguita la replica ovvero la notificazione<br />

<strong>del</strong>l’istanza di fissazione <strong>del</strong>l’udienza. Oggi, invece, tale inconveniente<br />

è venuto meno, e con esso la ratio giustificatrice <strong>del</strong>le norme in esame,<br />

sicché la sopravvivenza di tali eccezionali ipotesi di estinzione immediata <strong>del</strong><br />

processo risulterebbe inspiegabile.<br />

Ricostruito, o almeno così si spera, il complesso sistema sotteso all’art. 8<br />

<strong>del</strong> decreto <strong>del</strong>egato, ci si deve domandare che senso abbia, nell’ambito di un<br />

congegno processuale che, si ribadisce, dovrebbe essere teso alla valorizzazione<br />

<strong>del</strong> principio dispositivo, sanzionare con l’estinzione <strong>del</strong> processo la<br />

tardiva notificazione <strong>del</strong>l’istanza con la quale si chiede che venga fissata<br />

l’udienza, e soprattutto imporre alle parti un termine massimo di durata <strong>del</strong>la<br />

fase preparatoria (69).<br />

Certo, la scelta potrebbe giustificarsi con l’esigenza, che pure aveva il legislatore<br />

in ossequio alla <strong>del</strong>ega, di ridurre i tempi processuali. Sicché egli mai<br />

avrebbe potuto prevedere, come avveniva invece nel procedimento formale di<br />

cui al c.p.c. <strong>del</strong> 1865, che lo scambio di memorie non trovasse alcun limite. Co-<br />

––––––––––––<br />

(67) In tal senso, v. Carratta, op. cit., p. 266. Nel senso che il problema sia stato<br />

risolto dalla novella <strong>del</strong> dicembre 2004 che ha integrato l’art. 17 inserendo il comma<br />

2-bis, in virtù <strong>del</strong> quale « nel processo con pluralità di parti, le comparse e le memorie<br />

devono essere notificate a tutte le parti costituite e l’atto notificato deve essere<br />

depositato in cancelleria entro dieci giorni dall’ultima notificazione », v. Ventura, op.<br />

cit., p. 208.<br />

(68) Nello stesso senso, ancorché sulla base di differenti motivazioni, v. Ronco,<br />

Nuovo rito societario, cit., p. 1244 s.; Sotgiu, op. cit., p. 175 s., nt. 7.<br />

(69) Sull’argomento, v. gli ineccepibili rilievi mossi da Balena, Prime impressioni,<br />

cit., p. 2204, il quale, in senso fortemente critico rispetto alle opzioni <strong>del</strong> legislatore <strong>del</strong>egato,<br />

ha osservato che « sarebbe stato più coerente, nella prospettiva di una complessiva<br />

“liberalizzazione” di questa fase preparatoria, concedere un termine assai più ampio per il<br />

passaggio <strong>del</strong>la causa dinanzi al giudice, ossia per la proposizione <strong>del</strong>l’istanza di fissazione<br />

<strong>del</strong>l’udienza (…): finché la causa non impegna direttamente l’ufficio, infatti, credo<br />

si possa (ed anzi convenga) essere molto “generosi”, se non proprio indifferenti, rispetto<br />

alle eventuali tattiche “attendiste” <strong>del</strong>le parti, quali che siano le ragioni alla base <strong>del</strong>la<br />

loro inerzia ».

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