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del fascicolo - Cedam

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730<br />

RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE<br />

volta sostenute in dottrina si può da ora in poi ricordare anche una tesi accolta<br />

dalla giurisprudenza.<br />

Chiara è poi la necessità di applicare lo stesso criterio anche alle controeccezioni;<br />

e la Corte ha qui il merito di restare fe<strong>del</strong>e alle premesse fissate come<br />

criterio generale, resistendo alla tentazione cui avevano ceduto altri precedenti<br />

giurisprudenziali (diligentemente passati in rassegna nella motivazione <strong>del</strong>la<br />

sentenza): quella di pensare alla disciplina <strong>del</strong>l’intero tema <strong>del</strong>la prescrizione<br />

come a qualche cosa di rigorosamente unitario, tanto da sottoporre l’interruzione<br />

<strong>del</strong>la prescrizione al divieto di esame d’ufficio fissato dall’art. 2938 c.c.<br />

Vero è che, nel resistere a tale tentazione, la Corte è stata ancora una volta aiutata<br />

da autorevole dottrina (3); ma la giurisprudenza, che nel risolvere i problemi<br />

tiene conto <strong>del</strong>la dottrina, proprio per questo merita di essere apprezzata.<br />

3. – Alla luce dei principi affermati dalla sentenza di cui sopra, l’altra decisione<br />

(la n. 18128/2005) sulla riduzione <strong>del</strong>la penale è tuttavia incomprensibile.<br />

La riduzione <strong>del</strong>la penale è infatti, all’evidenza, un provvedimento costitutivo;<br />

e se supponiamo che il convenuto possa avvalersi <strong>del</strong>l’iniquità <strong>del</strong>la penale<br />

in via di eccezione, per ottenere un rigetto totale o parziale <strong>del</strong>la domanda<br />

avente ad oggetto il pagamento, tale eccezione dovrebbe essere considerata per<br />

ciò stesso non rilevabile d’ufficio. Nell’affermare l’ammissibilità di una riduzione<br />

d’ufficio <strong>del</strong>la penale, dunque, la sentenza n. 18128/2005 va ben oltre gli<br />

esiti ricavabili dalla sentenza n. 15661/2005, aprendo uno scenario diverso: la<br />

rilevabilità d’ufficio anche di fatti estintivi, modificativi o impeditivi <strong>del</strong> diritto<br />

vantato dall’attore, che proposti in via di azione provocherebbero domande costitutive<br />

anziché di mero accertamento o condanna.<br />

Le perplessità, allora, sono inevitabili; ed in primo luogo mi pare sorprendente<br />

che le Sezioni Unite, dopo aver pronunciato una decisione concettualmente<br />

impegnata come la n. 15661/2005, subito se ne dimentichino, affrontando<br />

ex novo lo stesso problema (quello <strong>del</strong>la distinzione tra eccezioni in senso<br />

proprio ed eccezioni in senso improprio) con soluzioni diverse da quelle precedentemente<br />

affermate. Vero è che già in precedenti decisioni la Cassazione<br />

aveva affermato l’ammissibilità di una riduzione d’ufficio <strong>del</strong>la penale (4). Ma<br />

penso che lo sforzo costruttivo compiuto con la sentenza n. 15661/2005 avrebbe<br />

dovuto, per coerenza, indurre a riconsiderare la precedente giurisprudenza sulla<br />

riduzione <strong>del</strong>la penale con atteggiamento critico.<br />

Né mi convincono gli argomenti addotti dalla Corte in motivazione, che<br />

riecheggiano quelli esposti nelle altre sentenze orientate nello stesso senso.<br />

––––––––––––<br />

(3) Cfr., infatti, anche per riferimenti, R. Oriani, Processo di cognizione e interruzione<br />

<strong>del</strong>la prescrizione, Napoli 1977, p. 232; idem, Eccezioni rilevabili ecc., cit. (II), in<br />

Corr. giur. 2005, p. 1156 ss.<br />

(4) Cass., 23 maggio 2003, n. 8188, in Nuova giur. civ. comm. 2004, I, p. 553 ss.;<br />

Cass., 4 giugno 2004, n. 3490, in Rep. Foro it. 2004, voce Contratto in genere, n. 486.

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