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del fascicolo - Cedam

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494<br />

RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE<br />

di disciplinare i termini di prescrizione e di decadenza (102), pone dei limiti ai<br />

mediatori nel rendere testimonianza o fornire prove nei procedimenti civili in<br />

relazione ad alcune circostanze che attengono a quanto accaduto in sede di mediazione<br />

(103). Essa non contiene, invece, alcuna indicazione in merito al rilievo<br />

che le proposte <strong>del</strong> mediatore possono avere nel successivo ed eventuale<br />

giudizio di merito.<br />

Al riguardo, se la definizione di mediazione sembra presupporre quale<br />

mo<strong>del</strong>lo di strumento preso in considerazione quello di tipo facilitativo,<br />

nell’art. 6 si fa più volte riferimento alla proposta <strong>del</strong> mediatore che è tipica<br />

––––––––––––<br />

mato tramite sentenza, decisione, dichiarazione di autenticità o qualunque altra modalità<br />

da un tribunale o da una autorità pubblica che renda l’accordo esecutivo similmente ai<br />

provvedimenti giudiziari emessi in base al diritto nazionale, purché l’accordo non sia<br />

contrario al diritto europeo e al diritto nazionale <strong>del</strong>lo Stato membro ove la richiesta è<br />

presentata ».<br />

(102) Ad essi è dedicato l’art. 7 il quale prevede che « 1. Il decorso di qualsivoglia<br />

termine di prescrizione o decadenza rispetto alla controversia oggetto <strong>del</strong>la mediazione è<br />

sospeso qualora, successivamente al sorgere <strong>del</strong>la controversia: a) le parti esprimano il<br />

loro accordo in merito al ricorso alla mediazione, b) il ricorso alla mediazione sia ordinato<br />

da un tribunale, oppure c) l’obbligo di ricorrere alla mediazione sorga ai sensi <strong>del</strong><br />

diritto nazionale di uno Stato membro. 2. Quando la mediazione si conclude senza il<br />

raggiungimento di un accordo transattivo, il termine riprende a decorrere a partire dalla<br />

data in cui entrambe le parti o il mediatore dichiarano che la mediazione è conclusa o di<br />

fatto la abbandonano. Il termine si proroga in ogni caso almeno di un mese dalla data in<br />

cui esso ricomincia a decorrere, a meno che si tratti di un termine entro il quale deve<br />

essere intrapresa un’azione al fine di evitare che una misura provvisoria o similare cessi<br />

di avere effetto o sia revocata ».<br />

(103) Esse sono così indicate nell’art. 6: a) l’invito di una parte ad intraprendere la<br />

mediazione o il fatto che una parte intendesse partecipare alla mediazione; b) opinioni<br />

espresse o suggerimenti di una parte <strong>del</strong>la mediazione rispetto ad una possibile definizione<br />

<strong>del</strong>la controversia; c) dichiarazioni o ammissioni rese da una parte nel corso <strong>del</strong>la mediazione;<br />

d) proposte <strong>del</strong> mediatore; e) il fatto che una parte abbia espresso la sua volontà<br />

di accettare una proposta di accordo <strong>del</strong> mediatore; f) un documento predisposto esclusivamente<br />

ai fini <strong>del</strong>la mediazione. La norma si applica anche ad ogni altro soggetto coinvolto<br />

nell’amministrazione di servizi di mediazione. Essa dopo aver escluso che le comunicazioni<br />

<strong>del</strong>le informazioni relative alle circostanze indicate possano essere ordinate da<br />

un tribunale o da un’altra autorità giudiziaria, e che se tale informazione è offerta come<br />

prova deve essere dichiarata inammissibile, pone <strong>del</strong>le eccezioni. Tale informazione può<br />

infatti essere comunicata o ammessa come prova a) nella misura in cui essa è necessaria<br />

al fine <strong>del</strong>l’applicazione o <strong>del</strong>l’esecuzione <strong>del</strong>l’accordo transattivo raggiunto quale risultato<br />

diretto <strong>del</strong>la mediazione; b) per superiori considerazioni di ordine pubblico, in particolare<br />

se richiesta per assicurare la protezione di minori e per scongiurare un danno<br />

all’integrità fisica o psicologica di una persona; oppure c) se il mediatore e le parti sono<br />

d’accordo.

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