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del fascicolo - Cedam

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GIURISPRUDENZA 749<br />

prima udienza di trattazione, valgono per l’intero corso <strong>del</strong> processo, dovendosi<br />

osservare per tutto il suo sviluppo dal giudice, in posizione di terzietà, il dovere<br />

di collaborazione con le parti ed essendo intrinseco al corretto svolgimento di<br />

un giusto processo il principio <strong>del</strong> contraddittorio (art. 111 Cost.).<br />

Consegue che, in primo grado, anche successivamente alla prima udienza<br />

e fino al momento in cui deve adottare la sua decisione, il giudice che ritenga<br />

di decidere la lite in base ad una questione rilevata d’ufficio, senza<br />

averla previamente sottoposta alle parti al fine di provocare su di essa il<br />

contraddittorio e consentire lo svolgimento <strong>del</strong>le opportune difese in relazione<br />

al mutato quadro <strong>del</strong>la materia <strong>del</strong> giudizio, deve astenersi dal decidere<br />

solitariamente e procedere alla segnalazione <strong>del</strong>la questione che intende rilevare<br />

d’ufficio, riaprendo su di essa il dibattito e dando spazio alle consequenziali<br />

attività.<br />

Conferma di tale conclusione si desume dalla norma dettata dall’art. 184<br />

bis c.p.c. (« La parte che dimostra di essere incorsa in dacadenze per causa ad<br />

essa non imputabile può chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini<br />

»), che esprime anch’essa il principio <strong>del</strong> contraddittorio, perché la rimessione<br />

in termini <strong>del</strong>la parte che incolpevolmente non ha potuto avvalersi <strong>del</strong>le<br />

facoltà che la legge le attribuisce nella fase <strong>del</strong>la trattazione ed in quella dedicata<br />

alle deduzioni istruttorie, consente di strutturare un contraddittorio altrimenti<br />

carente.<br />

La violazione <strong>del</strong> dovere di collaborazione, integrata dalla mancata segnalazione<br />

<strong>del</strong>le questioni che il giudice ritiene di sollevare d’ufficio, determina,<br />

nel caso in cui si tratti di questioni che aprono nuovi sviluppi <strong>del</strong>la lite non<br />

presi in considerazione dalle parti, modificando il quadro fattuale, nullità <strong>del</strong>la<br />

sentenza per aver violato il diritto di difesa <strong>del</strong>le parti (art. 24 Cost.), privandole<br />

<strong>del</strong>l’esercizio <strong>del</strong> contraddittorio, con le connesse facoltà di modificare domande<br />

ed eccezioni, allegare fatti nuovi e formulare richieste istruttorie, sulla questione<br />

che ha condotto alla decisione solitaria.<br />

Qualora la violazione <strong>del</strong>la norma procedimentale che impone al giudice<br />

di segnalare la questione rilevabile d’ufficio avvenga in primo grado, la<br />

sua denuncia in appello, accompagnata dalla indicazione <strong>del</strong>le attività processuali<br />

che la parte avrebbe potuto porre in essere se fosse stata provocata a<br />

discutere sulla questione, determina, se fondata, non già la regressione al<br />

primo giudice non vertendosi in una <strong>del</strong>le ipotesi previste dall’art. 354 c.p.c.,<br />

bensì la rimessione in termini per lo svolgimento, nel processo di appello,<br />

<strong>del</strong>le attività il cui esercizio non è stato possibile, come è dato desumere dal<br />

comma 4 <strong>del</strong> citato art. 354.<br />

Qualora la violazione, nei termini suindicati, si sia verificata nel giudizio<br />

di appello, la sua deduzione in cassazione determina, se fondata, la cassazione<br />

<strong>del</strong>la sentenza con rinvio, affinché in tale sede, in applicazione <strong>del</strong>l’art. 394,<br />

comma 3 c.p.c. sia dato spazio alle attività processuali che la parte abbia lamentato<br />

di non aver potuto svolgere a causa <strong>del</strong>la decisione solitariamente<br />

adottata dal giudice. (Omissis).

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