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del fascicolo - Cedam

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GIURISPRUDENZA 713<br />

« giurisdizione » ai fini <strong>del</strong>l’art. 234 <strong>del</strong> Trattato CE, ancorché debba essere<br />

criticata (o addirittura combattuta) la sua disciplina positiva.<br />

A questo punto, tuttavia, due precisazioni mi paiono necessarie.<br />

In primo luogo, quanto appena detto suppone che la funzione svolta<br />

dall’organo arbitrale a volta a volta considerato sia equivalente – dal punto di<br />

vista funzionale – a quella che nel caso di specie potrebbe essere svolta in<br />

astratto da un giudice togato (o se si vuole, e per essere più precisi: a quella che<br />

sarebbe svolta dal giudice togato, se l’organo arbitrale in questione non esistesse).<br />

Senza una equivalenza funzionale tra il compito <strong>del</strong>l’organo arbitrale e il<br />

compito <strong>del</strong> giudice togato (da precisare in relazione al caso di specie), credo<br />

che la qualifica di « giurisdizione nazionale » dovrebbe essere negata agli arbitri<br />

nonostante la presenza dei requisiti valorizzati dalla Corte; e credo dunque<br />

che la Corte – quando fissa lo sguardo sulla « origine legale <strong>del</strong>l’organo », sul<br />

suo « carattere permanente », sul carattere « obbligatorio » <strong>del</strong>la sua « giurisdizione<br />

», a prescindere da qualsiasi raffronto tra il compito obiettivamente<br />

svolto dall’organo arbitrale e il compito obiettivamente svolto dal giudice togato<br />

– dimentichi l’essenziale a beneficio <strong>del</strong>l’accessorio. Vi è qui una sopravvalutazione<br />

<strong>del</strong> profilo organizzativo rispetto a quello funzionale, che mi riesce<br />

difficile accettare senza riserve. La mia convinzione (per quello che può valere)<br />

è diametralmente opposta, e si riassume in una decisa prevalenza <strong>del</strong> profilo<br />

funzionale su quello strettamente organizzativo.<br />

In secondo luogo, credo che – ovunque esista una identità funzionale tra<br />

l’attività degli arbitri e l’attività <strong>del</strong> giudice togato – la qualifica di « giurisdizione<br />

nazionale » ai sensi <strong>del</strong>l’art. 234 <strong>del</strong> Trattato CE non debba essere<br />

negata agli arbitri, quand’anche manchino i profili lato sensu organizzativi<br />

valorizzati dalla Corte: e qui, entrandosi finalmente nello specifico tema<br />

<strong>del</strong>l’arbitrato volontario, il mio dissenso dall’orientamento <strong>del</strong>la Corte diventa<br />

radicale. Secondo me, infatti, l’equivalenza funzionale tra il compito degli arbitri<br />

volontari e il compito <strong>del</strong> giudice togato dovrebbe indurre (ovviamente, se<br />

riconosciuta) a non negare la qualifica di « giurisdizione nazionale » agli arbitri;<br />

e l’orientamento <strong>del</strong>la Corte mi sembra dunque criticabile anche sotto questo,<br />

ulteriore profilo. Di fronte a organismi arbitrali di « origine legale », forniti di<br />

« carattere permanente », caratterizzati dalla « obbligatorietà » <strong>del</strong>la loro<br />

« giurisdizione », la Corte rischia di riconoscere una « giurisdizione nazionale »<br />

anche ove (per decisive ragioni di carattere funzionale) essa dovrebbe essere<br />

negata; mentre di fronte agli arbitri volontari la presenza di una « giurisdizione<br />

nazionale » viene negata per ragioni, che con il centro <strong>del</strong> problema sembrano<br />

aver poco a che vedere.<br />

Naturalmente, l’identità funzionale tra il compito degli arbitri volontari e il<br />

compito <strong>del</strong> giudice togato va poi verificata in concreto; ed ove il discorso vada<br />

a cadere è intuitivo: in quel problema degli effetti <strong>del</strong> lodo, al quale la Corte<br />

non attribuisce alcuna rilevanza. In realtà, mi pare che proprio questo sia il<br />

punto decisivo: quello di sapere se il lodo arbitrale abbia o non abbia effetti assimilabili<br />

a quelli <strong>del</strong>la decisione giudiziaria. Negli altri Paesi <strong>del</strong>la Comunità

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