del fascicolo - Cedam
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RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE<br />
conciliazione facilitativa (82), ma al secondo, quello <strong>del</strong>la conciliazione valutativa<br />
(83), sembrava essersi ispirato il legislatore <strong>del</strong> rito societario (84), ciò non<br />
toglie che l’imparzialità sia una prerogativa richiesta a colui che è chiamato a<br />
giudicare, mentre nel caso <strong>del</strong> conciliatore sarebbe più corretto parlare di neutralità,<br />
o di equidistanza come a livello europeo. Il che risolverebbe il dubbio<br />
altrimenti legittimo <strong>del</strong>la copertura costituzionale <strong>del</strong>la garanzia <strong>del</strong>l’imparzialità<br />
anche per il conciliatore, con il conseguente tema <strong>del</strong>la sua possibile ricusazione<br />
(85), ponendosi semmai il problema <strong>del</strong>la eventuale impugnazione<br />
––––––––––––<br />
(82) In questo tipo di mo<strong>del</strong>lo conciliativo, il conciliatore non esprime <strong>del</strong>le valutazioni<br />
in ordine alla fondatezza o meno <strong>del</strong>le posizioni dei contendenti, ma cerca invece di<br />
stimolare la loro capacità di elaborare valide alternative alla controversia insorta: così Di<br />
Rocco, Santi, La conciliazione, 123. Per altre definizioni <strong>del</strong>la conciliazione facilitativa<br />
cfr.: Uzqueda, in La via <strong>del</strong>la conciliazione, cit., 95; Caponi, La conciliazione stragiudiziale,<br />
cit., 167; Luiso, La conciliazione nel quadro <strong>del</strong>la tutela dei diritti, cit., 9.<br />
(83) In questo tipo di mo<strong>del</strong>lo conciliativo, invece, al conciliatore viene chiesto di<br />
valutare le pretese <strong>del</strong>le parti, e di formulare una proposta di accordo, rispetto alla quale<br />
le parti mantengono la loro libertà di adesione: così Uzqueda, ult. loc. cit.; cfr. anche Di<br />
Rocco, Santi, ult. loc. cit.; Caponi, ult. loc. cit. Questo mo<strong>del</strong>lo viene definito da Luiso,<br />
ult. loc. cit., aggiudicativo perché imporrebbe al conciliatore di valutare la fondatezza<br />
<strong>del</strong>le rispettive pretese, al fine di formulare una proposta il cui contenuto dipende<br />
dall’opinione che il conciliatore si è fatto circa le posizioni <strong>del</strong>le parti. Il conciliatore ricercherà<br />
la soluzione giusta per la controversia.<br />
(84) Così Caponi, Romualdi, in La via <strong>del</strong>la conciliazione, cit., 160; Luiso, ivi, 327;<br />
Caponi, La conciliazione stragiudiziale, cit., 172; Giovannucci Orlandi, Primi spunti<br />
sulla conciliazione extragiudiziale nelle controversie societarie, in Conciliazione e arbitrato<br />
nelle controversie societarie, Atti <strong>del</strong> convegno organizzato dall’AIA, Roma 7 novembre<br />
2002, 2003, 124; Galletto, La conciliazione stragiudiziale nel nuovo diritto societario,<br />
cit., 388. Cuomo Ulloa, La nuova conciliazione, cit., 1060 nota 68, aderisce a<br />
questo inquadramento <strong>del</strong>la conciliazione extragiudiziale societaria, ma precisa che il<br />
mo<strong>del</strong>lo di conciliazione valutativo descritto dalla dottrina nordamericana appare più<br />
complesso e articolato. Per Bartolomucci, La conciliazione stragiudiziale, cit., 454 s., il<br />
mo<strong>del</strong>lo inizialmente adottato dal legislatore <strong>del</strong> societario sarebbe stato un terzo mo<strong>del</strong>lo<br />
di conciliazione « un mo<strong>del</strong>lo a doppio binario che ritiene prioritario il raggiungimento di<br />
accordo spontaneo tra le parti, che chiede al conciliatore il compimento di tutti gli sforzi<br />
necessari per realizzarlo e, solo nel caso di oggettiva impossibilità, la formulazione di una<br />
proposta che sia il frutto <strong>del</strong>la sua autonoma iniziativa e valutazione in quanto soggetto<br />
terzo super partes ». La scelta era comunque criticabile perché basata su un assunto errato,<br />
ovvero che « il conciliatore debba necessariamente svolgere un ruolo valutativo,<br />
proponendo alle parti una soluzione che ritiene migliore ».<br />
(85) Luiso, ult. loc. cit., afferma che poiché il conciliatore può trovarsi a dover<br />
esprimere un giudizio, la sua terzietà assume lo stesso rilievo di quella <strong>del</strong> giudice e<br />
<strong>del</strong>l’arbitro. Miccolis, in La riforma <strong>del</strong>le società, cit., 365, esclude, invece, che<br />
l’imparzialità <strong>del</strong> conciliatore possa essere assicurata dalle norme poste a garanzia<br />
<strong>del</strong>l’imparzialità <strong>del</strong> giudice (artt. 51 e 52 c.p.c.) e <strong>del</strong>l’arbitro (art. 815 c.p.c.).