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del fascicolo - Cedam

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486<br />

RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE<br />

conciliazione facilitativa (82), ma al secondo, quello <strong>del</strong>la conciliazione valutativa<br />

(83), sembrava essersi ispirato il legislatore <strong>del</strong> rito societario (84), ciò non<br />

toglie che l’imparzialità sia una prerogativa richiesta a colui che è chiamato a<br />

giudicare, mentre nel caso <strong>del</strong> conciliatore sarebbe più corretto parlare di neutralità,<br />

o di equidistanza come a livello europeo. Il che risolverebbe il dubbio<br />

altrimenti legittimo <strong>del</strong>la copertura costituzionale <strong>del</strong>la garanzia <strong>del</strong>l’imparzialità<br />

anche per il conciliatore, con il conseguente tema <strong>del</strong>la sua possibile ricusazione<br />

(85), ponendosi semmai il problema <strong>del</strong>la eventuale impugnazione<br />

––––––––––––<br />

(82) In questo tipo di mo<strong>del</strong>lo conciliativo, il conciliatore non esprime <strong>del</strong>le valutazioni<br />

in ordine alla fondatezza o meno <strong>del</strong>le posizioni dei contendenti, ma cerca invece di<br />

stimolare la loro capacità di elaborare valide alternative alla controversia insorta: così Di<br />

Rocco, Santi, La conciliazione, 123. Per altre definizioni <strong>del</strong>la conciliazione facilitativa<br />

cfr.: Uzqueda, in La via <strong>del</strong>la conciliazione, cit., 95; Caponi, La conciliazione stragiudiziale,<br />

cit., 167; Luiso, La conciliazione nel quadro <strong>del</strong>la tutela dei diritti, cit., 9.<br />

(83) In questo tipo di mo<strong>del</strong>lo conciliativo, invece, al conciliatore viene chiesto di<br />

valutare le pretese <strong>del</strong>le parti, e di formulare una proposta di accordo, rispetto alla quale<br />

le parti mantengono la loro libertà di adesione: così Uzqueda, ult. loc. cit.; cfr. anche Di<br />

Rocco, Santi, ult. loc. cit.; Caponi, ult. loc. cit. Questo mo<strong>del</strong>lo viene definito da Luiso,<br />

ult. loc. cit., aggiudicativo perché imporrebbe al conciliatore di valutare la fondatezza<br />

<strong>del</strong>le rispettive pretese, al fine di formulare una proposta il cui contenuto dipende<br />

dall’opinione che il conciliatore si è fatto circa le posizioni <strong>del</strong>le parti. Il conciliatore ricercherà<br />

la soluzione giusta per la controversia.<br />

(84) Così Caponi, Romualdi, in La via <strong>del</strong>la conciliazione, cit., 160; Luiso, ivi, 327;<br />

Caponi, La conciliazione stragiudiziale, cit., 172; Giovannucci Orlandi, Primi spunti<br />

sulla conciliazione extragiudiziale nelle controversie societarie, in Conciliazione e arbitrato<br />

nelle controversie societarie, Atti <strong>del</strong> convegno organizzato dall’AIA, Roma 7 novembre<br />

2002, 2003, 124; Galletto, La conciliazione stragiudiziale nel nuovo diritto societario,<br />

cit., 388. Cuomo Ulloa, La nuova conciliazione, cit., 1060 nota 68, aderisce a<br />

questo inquadramento <strong>del</strong>la conciliazione extragiudiziale societaria, ma precisa che il<br />

mo<strong>del</strong>lo di conciliazione valutativo descritto dalla dottrina nordamericana appare più<br />

complesso e articolato. Per Bartolomucci, La conciliazione stragiudiziale, cit., 454 s., il<br />

mo<strong>del</strong>lo inizialmente adottato dal legislatore <strong>del</strong> societario sarebbe stato un terzo mo<strong>del</strong>lo<br />

di conciliazione « un mo<strong>del</strong>lo a doppio binario che ritiene prioritario il raggiungimento di<br />

accordo spontaneo tra le parti, che chiede al conciliatore il compimento di tutti gli sforzi<br />

necessari per realizzarlo e, solo nel caso di oggettiva impossibilità, la formulazione di una<br />

proposta che sia il frutto <strong>del</strong>la sua autonoma iniziativa e valutazione in quanto soggetto<br />

terzo super partes ». La scelta era comunque criticabile perché basata su un assunto errato,<br />

ovvero che « il conciliatore debba necessariamente svolgere un ruolo valutativo,<br />

proponendo alle parti una soluzione che ritiene migliore ».<br />

(85) Luiso, ult. loc. cit., afferma che poiché il conciliatore può trovarsi a dover<br />

esprimere un giudizio, la sua terzietà assume lo stesso rilievo di quella <strong>del</strong> giudice e<br />

<strong>del</strong>l’arbitro. Miccolis, in La riforma <strong>del</strong>le società, cit., 365, esclude, invece, che<br />

l’imparzialità <strong>del</strong> conciliatore possa essere assicurata dalle norme poste a garanzia<br />

<strong>del</strong>l’imparzialità <strong>del</strong> giudice (artt. 51 e 52 c.p.c.) e <strong>del</strong>l’arbitro (art. 815 c.p.c.).

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