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del fascicolo - Cedam

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642<br />

RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE<br />

Riguardando l’attività decisoria <strong>del</strong> giudice, anche una previsione <strong>del</strong> genere<br />

sembrerebbe eccentrica rispetto alla materia <strong>del</strong>le impugnazioni; tuttavia, è<br />

agevole immaginarne una connessione con le tematiche affrontate, rappresentata<br />

dal rilievo che non potrebbe dirsi immune dal ragionevole dubbio una sentenza<br />

di condanna che seguisse ad un proscioglimento <strong>del</strong>l’imputato per lo stesso<br />

fatto e sulla base <strong>del</strong>le stesse prove, soprattutto se emessa a seguito di un mero<br />

riesame cartaceo <strong>del</strong>le medesime. Un assunto, per la verità, tutt’altro che irresistibile,<br />

dato che non toccherebbe i proscioglimenti per insufficienza probatoria<br />

(art. 530 comma 2° c.p.p.) o quelli per estinzione <strong>del</strong> reato, ma che, soprattutto,<br />

non terrebbe conto <strong>del</strong> fatto che il primo giudice potrebbe aver semplicemente<br />

formulato un giudizio erroneo.<br />

In sé la regola decisoria era già ricavabile dal sistema quale corollario<br />

<strong>del</strong>la presunzione di non colpevolezza (art. 27 comma 2° Cost.). Ora però si è<br />

calata in una formula normativa, che sembra impegnare il giudice ad esprimersi<br />

esplicitamente sul punto di motivazione, integrando una regola valutativa « di<br />

chiusura », suscettibile, come tale di un controllo in sede di impugnazione, anche<br />

da parte <strong>del</strong>la Corte di cassazione. Difficile, peraltro, fissarne il contenuto, a<br />

fronte <strong>del</strong>l’irriducibile margine di soggettivismo che, alla resa dei conti, caratterizza<br />

la decisione. Certo il giudice deve dimostrare di aver coltivato e verificato<br />

tutte le prospettive ricavabili dai dati probatori; operato la ricostruzione dei fatti<br />

più attendibile alla luce di quegli elementi, impiegando la logica induttiva, conformemente<br />

all’insegnamento di Hume, secondo il quale gli eventi non seguono<br />

necessariamente l’uno dall’altro, ma presentano solo connessioni più o meno<br />

plausibili, e ricordano che il concetto di certezza, legato alla logica deduttiva, è<br />

stato messo in crisi nell’ambito <strong>del</strong>le stesse scienze sperimentali nel cui ambito<br />

si era sviluppato. La formula, ponendo al centro il concetto di « ragionevolezza<br />

» <strong>del</strong> dubbio, indica comunque che, una volta superato quel limite (per<br />

quanto labile e sfuggente), il vaglio <strong>del</strong> giudice si deve arrestare, per concludersi<br />

con la decisione di condanna. Diversamente opinando, confondendo, cioè la<br />

ragionevolezza con la astratta razionalità <strong>del</strong> dubbio, quell’epilogo diventerebbe<br />

virtualmente irrealizzabile, svuotando la formula normativa di qualsiasi significato.<br />

ROBERTO E. KOSTORIS

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