27.05.2013 Views

del fascicolo - Cedam

del fascicolo - Cedam

del fascicolo - Cedam

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

664<br />

RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE<br />

notoriamente distingue le conseguenze <strong>del</strong>l’estinzione <strong>del</strong>l’esecuzione a seconda<br />

che essa intervenga prima o dopo la aggiudicazione o l’assegnazione, salvando<br />

gli atti compiuti (ad esempio gli atti di amministrazione, quali la locazione<br />

degli immobili pignorati) legittimamente compiuti durante il processo solo<br />

se l’evento patologico si verifichi dopo di loro: non anche quando maturi prima<br />

<strong>del</strong>la aggiudicazione o <strong>del</strong>l’assegnazione.<br />

Dall’altro, a contrario, essa serve a chiarire che, disposta la sospensione,<br />

ancorché non sia estinto l’intero processo e siano salvi gli atti « compiuti »,<br />

nessun ulteriore atto esecutivo potrà compiersi.<br />

Essendo la sospensione equiparata oggi ad un provvedimento cautelare a<br />

natura anticipatoria – quindi a strumentalità attenuata – essa manterrà piena<br />

efficacia anche in caso di mancata introduzione o riassunzione <strong>del</strong> giudizio di<br />

opposizione.<br />

L’ipotesi non può trascurarsi obiettando che il comma 3° <strong>del</strong>l’art. 624<br />

c.p.c. prevede l’estinzione <strong>del</strong> pignoramento in alternativa alla instaurazione o<br />

riassunzione <strong>del</strong>la causa di opposizione. Certamente, in questo caso estinto il<br />

pignoramento, rectius: la procedura esecutiva, non ha più ragione né fondamento<br />

la sospensione di un processo estinto.<br />

Tuttavia, ben potrebbe ipotizzarsi che il debitore esecutato, pur avendo<br />

ottenuto la sospensione, non solo non instauri o non riassuma l’opposizione o,<br />

pur avendolo fatto, la causa successivamente si estingua per rinunzia agli atti<br />

o inattività <strong>del</strong>le parti, ma neppure chieda egli l’estinzione <strong>del</strong> pignoramento<br />

ex art. 624, comma 3°.<br />

All’evidenza, in questo caso, il processo esecutivo non si estinguerebbe,<br />

ma resterebbe pur sempre sospeso, stante la provvisoria stabilità <strong>del</strong>la cautela<br />

concessa dal giudice <strong>del</strong>l’esecuzione.<br />

Resta da dire <strong>del</strong>la sorte <strong>del</strong>la sospensione, per il caso di mancata instaurazione<br />

o anche estinzione <strong>del</strong>la causa di opposizione.<br />

Se la sospensione è provvedimento cautelare, la sua caducazione o assorbimento,<br />

alla stregua di quanto accade per i provvedimenti cautelari a strumentalità<br />

attenuata, potrà, allora, avvenire solo mediante l’impiego di due<br />

strumenti: l’instaurazione – in via « invertita » – <strong>del</strong>l’opposizione da parte <strong>del</strong><br />

creditore opposto che mirerà ad una pronuncia di rigetto <strong>del</strong>l’opposizione da<br />

cui, a cascata, promanerà l’inefficacia <strong>del</strong>la cautela (nella specie, la sospensione)<br />

prevista dall’art. 669-novies, comma 3°, c.p.c., in virtù <strong>del</strong>l’accertata<br />

infondatezza <strong>del</strong>l’opposizione <strong>del</strong> debitore; ovvero, naturalmente al ricorrere<br />

<strong>del</strong> mutamento nelle circostanze di fatto o diritto che legittimarono la cautela,<br />

la proposizione o in via incidentale nella causa di opposizione proposta dal<br />

creditore ovvero in via autonoma, <strong>del</strong>l’istanza di modifica o revoca <strong>del</strong> provvedimento<br />

cautelare ex art. 669-decies c.p.c.<br />

Il diverso assunto per cui in questi casi la misura cautelare sospensiva<br />

perderebbe, invece, efficacia, non può persuadere, in primo luogo, perché<br />

questa soluzione sarebbe platealmente in contrasto con lo spirito <strong>del</strong>la riforma<br />

<strong>del</strong>l’art. 624, che costruisce tutto il complesso marchingegno sin qui esami-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!