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del fascicolo - Cedam

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PRODUZIONE ED ESIBIZIONE DEI DOCUMENTI (*)<br />

SOMMARIO: 1. Alcune precisazioni terminologiche. – 2. Conseguenze applicative<br />

sulla disciplina <strong>del</strong>l’esibizione. – 3. La c.d. relatività <strong>del</strong> vincolo<br />

di indisponibilità <strong>del</strong>le prove documentali esibite o offerte in comunicazione<br />

dalle parti. – 4. Il giudizio di ammissione <strong>del</strong>le prove documentali.<br />

1. – Qualsiasi tentativo di riflessione sull’attuale disciplina positiva <strong>del</strong>la<br />

produzione ed esibizione dei documenti necessita di alcune preliminari precisazioni<br />

di carattere terminologico, necessarie a mio avviso per mettere a fuoco<br />

alcuni degli ancora irrisolti nodi concernenti l’acquisizione al processo dei<br />

mezzi di prova precostituiti e proporre <strong>del</strong>le soluzioni sulle quali sia possibile<br />

almeno aprire un dibattito (1).<br />

Se riferiti ai documenti, i termini « produrre » ed « esibire » sono, nel linguaggio<br />

comune, sinonimi di presentare: produce o esibisce un documento chi<br />

lo presenta, lo sottopone a qualcuno, a nulla rilevando che tale attività sia<br />

spontanea o sia invece provocata da un invito o un ordine <strong>del</strong>l’autorità; la mera<br />

esibizione peraltro, al contrario <strong>del</strong>la produzione, non implica nel linguaggio<br />

comune la consegna fisica o il deposito <strong>del</strong> documento e così la perdita, almeno<br />

temporanea, <strong>del</strong> possesso o <strong>del</strong>la detenzione, essendo la stessa connotata da un<br />

carattere di provvisorietà (2).<br />

––––––––––––<br />

(*) Questo scritto riproduce, con qualche modifica e con l’aggiunta <strong>del</strong>le note, il testo<br />

<strong>del</strong>la Relazione al XXV Convegno <strong>del</strong>l’Associazione nazionale fra gli studiosi <strong>del</strong><br />

processo civile, tenutosi a Cagliari il 6, 7 e 8 ottobre 2005.<br />

(1) Va tenuto presente infatti che, anche nel linguaggio tecnico giuridico, i termini<br />

produzione ed esibizione hanno assunto nel tempo diversi e molteplici significati. Secondo<br />

la terminologia adottata da Chiovenda e mutuata da Andrioli, ad esempio, la<br />

« produzione » ha indistintamente ad oggetto tutte le prove, e « può consistere o nella<br />

esibizione di prove già complete ed immediatamente disponibili (precostituite), o nella<br />

istanza perché siano ammessi e compiuti i procedimenti per la esibizione di prove d’altra<br />

natura »: cfr. G. Chiovenda, Principii di diritto processuale civile, rist., Napoli 1965, p.<br />

798; V. Andrioli, voce Prova (diritto processuale civile), in Noviss. dig. it., XIV, Torino<br />

1967, p. 260 ss., spec. p. 270 s.<br />

(2) Cfr. in argomento A. Graziosi, L’esibizione istruttoria nel processo civile italiano,<br />

Milano 2003, p. 3 ss.; S. La China, L’esibizione <strong>del</strong>le prove nel processo civile,

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