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del fascicolo - Cedam

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GIURISPRUDENZA 787<br />

Ciò che, infatti, si è cercato di porre in luce è che ciò che conta ai fini <strong>del</strong>l’applicazione<br />

<strong>del</strong>l’art. 24 è la ricorrenza nel singolo provvedimento di alcuni requisiti<br />

strutturali e funzionali e non, invece, la qualificazione formale di tale<br />

provvedimento. Proprio per tali ragioni conviene analizzare le caratteristiche<br />

dei provvedimenti di istruzione preventiva italiani partendo dalla descrizione<br />

<strong>del</strong>la disciplina positiva.<br />

Come è noto, i principali provvedimenti di istruzione preventiva conosciuti<br />

nel nostro ordinamento sono disciplinati dal codice di procedura civile,<br />

agli artt. 692 e ss. Essi sono costituiti dall’assunzione preventiva <strong>del</strong>la testimonianza,<br />

dall’accertamento tecnico e dall’ispezione giudiziale preventivi di<br />

luoghi o cose. Dalla lettura <strong>del</strong>le norme emerge chiaramente il carattere in<br />

senso lato « conservativo » di tali provvedimenti, derivante dalla necessaria<br />

ricorrenza <strong>del</strong> rischio di perdita <strong>del</strong>la prova ai fini <strong>del</strong>la loro concessione. Più<br />

in particolare, l’art. 692, attribuisce il diritto di chiedere l’audizione preventiva<br />

<strong>del</strong> teste a chi abbia « fondato motivo di temere che stiano per mancare uno<br />

o più testimoni le cui deposizioni possono essere necessarie in una causa da<br />

proporre »; in senso analogo l’art. 694 subordina la possibilità di ottenere un<br />

accertamento tecnico o un’ispezione giudiziale preventivi al verificarsi di una<br />

situazione di « urgenza ».<br />

Questi presupposti normativi sottraggono i provvedimenti italiani di istruzione<br />

preventiva alla diretta applicazione <strong>del</strong>la decisione in commento e, contemporaneamente,<br />

consentono di ricomprenderli nel campo di applicazione<br />

<strong>del</strong>l’art. 24, sulla base <strong>del</strong>l’interpretazione che individua, quale discrimen fondamentale<br />

per l’applicazione <strong>del</strong>la norma, la presenza di una finalità conservativa<br />

<strong>del</strong> provvedimento, ancorata ai presupposti <strong>del</strong>l’urgenza e <strong>del</strong> periculum.<br />

L’accoglimento di tale interpretazione consente infatti di prescindere, ai fini<br />

<strong>del</strong>l’applicabilità <strong>del</strong>la norma convenzionale ai provvedimenti di istruzione preventiva<br />

italiani, non solo dalla loro riconducibilità ai provvedimenti cautelari<br />

ma anche da ogni discussione circa la particolare natura <strong>del</strong>la strumentalità che<br />

li contraddistingue (posto che, nell’ambito <strong>del</strong> dibattito interno sul rapporto fra<br />

l’istruzione preventiva e la nozione generale di cautela, il profilo <strong>del</strong>la strumentalità<br />

è quello che maggiormente ha fatto emergere il carattere di specialità<br />

<strong>del</strong>la prima: le misure di istruzione preventiva con finalità di conservazione<br />

<strong>del</strong>la prova, infatti, pur svolgendo una funzione « servente » <strong>del</strong> successivo giudizio<br />

di merito – c.d. « strumentalità funzionale » – si differenziano dalle altre<br />

forme di cautela per il fatto di tutelare direttamente la prova, e solo in via mediata<br />

il diritto oggetto di futuro accertamento (26)): il nesso che lega i provve-<br />

––––––––––––<br />

(26) I provvedimenti di istruzione preventiva, inoltre, a differenza <strong>del</strong>le altre forme di<br />

cautela, sarebbero privi <strong>del</strong> nesso di « strumentalità strutturale » con il giudizio di merito,<br />

dal momento che ad essi non si applica la regola di cui all’art. 669-octies c.p.c. che, fino ad<br />

oggi, prevedeva, per gli altri provvedimenti cautelari, l’obbligo di avviare il giudizio di merito<br />

entro un termine perentorio dalla concessione <strong>del</strong> provvedimento. In realtà, questo ele-

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