27.05.2013 Views

del fascicolo - Cedam

del fascicolo - Cedam

del fascicolo - Cedam

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

618<br />

RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE<br />

di ciascuna <strong>del</strong>ega appare destinata a suscitare complessi problemi di coordinamento<br />

con la legislazione medio tempore sopravvenuta.<br />

2. – Nel periodo considerato è stata completata la riforma <strong>del</strong> processo civile<br />

avviata con il d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni con la<br />

legge 14 maggio 2005, n. 80.<br />

Il d.l. 30 dicembre 2005, n. 271, intitolato « Proroga di termini in materia<br />

di efficacia di nuove disposizioni che modificano il processo civile », non è stato<br />

convertito in legge, ma quanto da esso stabilito è stato inserito nell’art. 39quater<br />

l. 23 febbraio 2006, n. 51 (in Gazz. uff. 28 febbraio 2006, n. 49 - Suppl.<br />

ord., n. 47), che ha convertito il d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, sulla proroga di<br />

termini relativi all’esercizio di <strong>del</strong>eghe legislative: la data di entrata in vigore<br />

<strong>del</strong>la riforma è stata spostata dal 1° gennaio al 1° marzo 2006.<br />

A questa data, è entrata in vigore, per i processi di cognizione iniziati successivamente,<br />

la riforma <strong>del</strong> processo ordinario di cognizione, <strong>del</strong> processo cautelare,<br />

<strong>del</strong> procedimento possessorio, dei processi di separazione e di divorzio.<br />

Alla stessa data è entrata in vigore la riforma <strong>del</strong> processo esecutivo, ma<br />

questa è stata dichiarata applicabile anche ai processi pendenti nei quali non sia<br />

stata disposta la vendita, con la precisazione che, in ogni caso, « l’intervento dei<br />

creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima <strong>del</strong><br />

1° marzo 2006 ».<br />

Alla riforma <strong>del</strong> processo esecutivo di cui al d.l. 14 marzo 2005, n. 35,<br />

convertito con modificazioni con l. 14 maggio 2005, n. 80, ed alla riforma <strong>del</strong>la<br />

riforma di cui alla l. 28 dicembre 2005, n. 263, ha fatto seguito la riforma <strong>del</strong>la<br />

riforma <strong>del</strong>la riforma di cui alla l. 24 febbraio 2006, n. 52 « Riforma <strong>del</strong>le esecuzioni<br />

mobiliari » (in Gazz. uff. 28 febbraio 2006, n. 49), vigente anch’essa dal<br />

1° marzo 2006.<br />

Questa legge, nonostante il titolo riduttivo, modifica significativamente<br />

anche le opposizioni e la sospensione <strong>del</strong>l’esecuzione.<br />

Essa prevede un onere di collaborazione a carico <strong>del</strong> debitore per quanto riguarda<br />

la ricerca dei beni pignorabili; attribuisce, allo stesso fine, all’ufficiale<br />

giudiziario o ad un professionista da questo designato, poteri ispettivi; impone che<br />

il verbale di pignoramento mobiliare sia redatto anche « mediante rappresentazione<br />

fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva »; consente che il terzo<br />

debitor debitoris renda la dichiarazione « a mezzo raccomandata inviata al<br />

creditore procedente »; regola con il rito camerale di cui agli artt. 737 ss. c.p.c.<br />

l’udienza innanzi al giudice <strong>del</strong>l’esecuzione; rende inappellabili le sentenze sulla<br />

opposizione alla esecuzione ai sensi <strong>del</strong>l’art. 615 c.p.c. e sulla opposizione di terzo<br />

ex art. 619 c.p.c. Il novellato art. 624, comma 3°, attribuisce al giudice « che<br />

ha disposto la sospensione » il potere di dichiarare « con ordinanza non impugnabile<br />

» « l’estinzione <strong>del</strong> pignoramento (sic), previa eventuale imposizione di<br />

cauzione e con salvezza degli atti compiuti ». La disposizione chiarisce altresì che<br />

« l’autorità <strong>del</strong>l’ordinanza di estinzione pronunciata ai sensi <strong>del</strong> presente comma<br />

non è invocabile in un diverso processo ».

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!