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del fascicolo - Cedam

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646<br />

RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE<br />

termine perentorio previsto dal giudice <strong>del</strong>l’esecuzione con iscrizione <strong>del</strong>la<br />

causa a ruolo, nel rispetto <strong>del</strong>le forme e dei termini dei vari, diversi riti cui<br />

possono essere assoggettate le materie <strong>del</strong>le obbligazioni, pecuniarie e non,<br />

contenute nei titoli esecutivi azionati.<br />

Nel secondo, invece, la mera rimessione <strong>del</strong>l’incidente oppositivo – si<br />

noti, già introdotto a mio avviso (8) – al giudice competente, che verrà formalmente<br />

investito <strong>del</strong>la trattazione <strong>del</strong>la causa.<br />

Il contorto restyling <strong>del</strong>l’art. 616, almeno per quanto concerne gli snodi<br />

prettamente procedimentali <strong>del</strong>la sua prima parte – ossia inciso finale escluso<br />

– è stato senz’altro stimolato dai molti dubbi ricostruttivi che la scarna disciplina<br />

<strong>del</strong> vecchio testo aveva suscitato nella pratica, specie a seguito <strong>del</strong>le riforme<br />

degli anni 90 (9).<br />

Senza pretesa di esaustività, limitandoci alle questioni più frequenti ed al<br />

solo scopo di <strong>del</strong>ineare il quadro <strong>del</strong>le problematiche in cui si deve collocare<br />

la nuova norma, infatti, complice soprattutto l’art. 185 disp.att.c.p.c. – in prima<br />

battuta non inciso dalla legge n. 80 <strong>del</strong> 2005 (10) – nel cui testo originario<br />

si prevedeva che « all’udienza di comparizione davanti al giudice <strong>del</strong>l’esecuzione<br />

fissata a norma degli articoli 615, 618 e 619 <strong>del</strong> codice si applica la<br />

disposizione <strong>del</strong>l’articolo 183 <strong>del</strong> codice », era controverso se, ripristinata la<br />

scissione fra l’udienza di comparizione <strong>del</strong>le parti ex art. 180 c.p.c e l’udienza<br />

di trattazione ex art. 183 c.p.c. dalla contronovella <strong>del</strong> 1995 – l’udienza fissata<br />

dopo la presentazione <strong>del</strong> ricorso in opposizione dal giudice <strong>del</strong>l’esecuzione<br />

dovesse considerarsi udienza di comparizione ai sensi <strong>del</strong>l’art. 180 ovvero di<br />

trattazione ex art. 183 c.p.c.<br />

Per il vero, la tesi assolutamente prevalente preferiva il primo corno<br />

<strong>del</strong>l’alternativa (11), in relazione alla funzione di passaggio dal processo esecutivo<br />

a quello di cognizione <strong>del</strong>l’opposizione proprio attraverso detta udienza<br />

in cui il giudice <strong>del</strong>l’esecuzione accoglieva o respingeva l’istanza di sospensione,<br />

fissando altresì il termine per la riassunzione <strong>del</strong>la causa di opposizione<br />

dinanzi al giudice competente per valore o materia (12).<br />

In dipendenza di questa ricostruzione, era poi sorto il problema in ordine<br />

––––––––––––<br />

(8) V. amplius infra, §§ 4 e 5.<br />

(9) Sulle varie quaestiones mi sia consentito rinviare al mio commento agli<br />

artt. 615 – 618-bis <strong>del</strong> Codice di procedura civile commentato, loc. ult. cit., nonché alla<br />

nuova edizione di prossima pubblicazione.<br />

(10) Va peraltro ricordato che secondo una idea molto diffusa, l’art. 185<br />

disp.att. sarebbe stato implicitamente abrogato a seguito appunto <strong>del</strong>la controriforma<br />

<strong>del</strong> 1995: v., anche per ulteriori riferimenti, Montanaro, Opposizioni esecutive, cit.,<br />

p. 504, nt. 27.<br />

(11) V. ancora Montanaro, op. cit., p. 505.<br />

(12) Per una diversa soluzione, Montanaro, op. loc. ult. cit.

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