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del fascicolo - Cedam

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GIURISPRUDENZA 785<br />

ne emerge, oltre che dal passaggio <strong>del</strong>la motivazione che fa riferimento ai tempi<br />

<strong>del</strong> processo internazionale e dal richiamo alla sentenza Reichert, anche da un<br />

ulteriore argomento: secondo la Corte, l’interpretazione restrittiva <strong>del</strong>l’art. 24<br />

sarebbe ancor più giustificata rispetto ai provvedimenti di istruzione preventiva,<br />

in considerazione <strong>del</strong>la vigenza <strong>del</strong> regolamento comunitario n. 1206/2001, relativo<br />

alla cooperazione tra le autorità giudiziarie degli stati membri nel settore<br />

<strong>del</strong>l’assunzione <strong>del</strong>le prove in materia civile e commerciale. A giudizio <strong>del</strong>la<br />

Corte, infatti, permettere l’assunzione anticipata di una prova ex art. 24 potrebbe<br />

costituire un mezzo per eludere le norme <strong>del</strong> regolamento n. 1206, sicché gli<br />

spazi di operatività <strong>del</strong>l’art. 24 sono limitati alle ipotesi in cui particolari esigenze<br />

di speditezza non consentano di subordinare l’assunzione <strong>del</strong>la prova alle<br />

procedure previste in tale regolamento (23). Tali esigenze di speditezza senz’altro<br />

non ricorrono nell’ipotesi in cui la finalità <strong>del</strong> provvedimento di istruzione<br />

preventiva sia quella di valutare la convenienza <strong>del</strong>la causa.<br />

Le considerazioni sin qui svolte e gli argomenti rinvenibili nella motivazione<br />

<strong>del</strong>la sentenza, consentono, a questo punto, di integrare il dictum <strong>del</strong>la<br />

sentenza, concludendo nel senso <strong>del</strong>l’applicabilità <strong>del</strong>l’art. 24 ai provvedimenti<br />

di istruzione preventiva finalizzati ad evitare la perdita di una prova.<br />

L’applicabilità <strong>del</strong>l’art. 24 ai provvedimenti di istruzione preventiva « conservativi<br />

» deriva infatti dalla loro stretta correlazione con i concetti di periculum<br />

e urgenza individuati come essenziali componenti <strong>del</strong>la nozione di<br />

provvedimento ex art. 24. Proprio in base ai principi enunciati dalla Corte,<br />

quindi, i presupposti <strong>del</strong>l’urgenza e <strong>del</strong> periculum giustificano l’impiego <strong>del</strong><br />

foro esorbitante ex art. 24 per l’attuazione dei provvedimenti volti alla conservazione<br />

<strong>del</strong>la prova, prescindendo dall’impiego <strong>del</strong>le procedure di cui al<br />

reg. n. 1206.<br />

4. – Quanto considerato induce, a questo punto, a formulare una prognosi<br />

intorno alla applicabilità <strong>del</strong>l’art. 24 ai provvedimenti di istruzione preventiva<br />

italiani (24). A tal fine, si prescinderà dalla, pur battuta, questione<br />

––––––––––––<br />

la reversibilità. La prova assunta prima <strong>del</strong> processo, a prescindere dalla sua finalità,<br />

soddisfa tale requisito poiché, nel caso in cui non venga utilizzata in un successivo<br />

giudizio di merito, essa non produce alcun effetto giuridico; nel caso in cui, invece,<br />

tale giudizio venga instaurato essa può essere in ogni momento rinnovata e, soprattutto,<br />

confluisce nell’accertamento di merito che quindi da essa non può in alcun modo essere<br />

pregiudicato.<br />

(23) V. il punto 23 <strong>del</strong>la motivazione.<br />

(24) Nel senso <strong>del</strong>la applicabilità <strong>del</strong>l’art. 24 ai provvedimenti di istruzione preventiva<br />

in generale, cfr. Mari, Il diritto processuale civile, cit., p. 722. Più incerta<br />

l’opinione di Salerno, La giurisdizione italiana in materia cautelare, cit., p. 242, che<br />

sottolinea il carattere tenue <strong>del</strong>la strumentalità che lega i provvedimenti di istruzione preventiva<br />

al giudizio di merito. Lo stesso autore, successivamente, sembra radicalizzare la

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