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del fascicolo - Cedam

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LA COMPETENZA SULL’INIBITORIA ANTITRUST 503<br />

namento comunitario antitrust, sembrano meritevoli di considerazione, oltre<br />

che in sede di riforma <strong>del</strong>la disciplina interna, già nell’esegesi e nell’applicazione<br />

<strong>del</strong>le norme vigenti (9).<br />

2. – All’alba <strong>del</strong>l’entrata in vigore <strong>del</strong>la legge n. 287 <strong>del</strong> 1990 la dottrina<br />

ha evidenziato che la formulazione <strong>del</strong>l’art. 33 è principalmente il frutto di un<br />

discutibile compromesso politico (10), peraltro assente in entrambi i disegni di<br />

legge che hanno immediatamente preceduto la promulgazione <strong>del</strong>la legge antitrust<br />

(11). In particolare, l’assenza di un coordinamento tra la disposizione sulla<br />

competenza antitrust e le norme <strong>del</strong> codice di rito e <strong>del</strong>l’ordinamento giudiziario<br />

ha reso particolarmente arduo il compito <strong>del</strong>l’interprete nell’individuazione<br />

––––––––––––<br />

(9) In occasione <strong>del</strong>l’entrata in vigore <strong>del</strong> Reg. 1/2004 la bozza <strong>del</strong>la 7° novella <strong>del</strong><br />

GWB pubblicata il 28 maggio 2004 (Regierungsentwurf) si propone specificamente di<br />

semplificare e promuovere l’accesso alla giustizia ordinaria da parte dei soggetti danneggiati<br />

dalle violazioni <strong>del</strong>le norme antitrust.<br />

(10) Cfr. R. Alessi-G. Olivieri, La disciplina <strong>del</strong>la concorrenza e <strong>del</strong> mercato, Torino<br />

1991, 169; più recentemente, nello stesso senso, G. Giovannelli, Autorità « antitrust<br />

» e questioni di giurisdizione, in Foro amm. 1996, 743.<br />

(11) Il riferimento è al disegno di legge presentato dal Sen. Guido Rossi datato<br />

10 maggio 1988, recante « Norme per la tutela <strong>del</strong> mercato », (Atti parl. Sen., X legislatura,<br />

n. 1012) e al disegno di legge Battaglia presentato dal governo il 26 luglio<br />

1988, recante « Norme per la tutela <strong>del</strong>la concorrenza e <strong>del</strong> mercato », (Atti parl.<br />

Sen., X legislatura, n. 1240). Il disegno di legge Rossi prevedeva una competenza<br />

giurisdizionale esclusiva riservata ad istituende commissioni specializzate presso le<br />

Corti d’Appello (artt. 19, 21, 23), nell’ambito di un sistema secondo il quale all’organo<br />

amministrativo indipendente, che doveva essere posto a presidio <strong>del</strong> corretto<br />

funzionamento <strong>del</strong> mercato, era assegnato un ruolo subalterno e spesso solo consultivo<br />

(cfr. Alessi-Olivieri, La disciplina <strong>del</strong>la concorrenza e <strong>del</strong> mercato, cit., 169). Per<br />

altro verso, il disegno di legge Battaglia prevedeva una ripartizione <strong>del</strong>la giurisdizione<br />

tra giudice ordinario e giudice amministrativo, affidando a quest’ultimo solo la<br />

proposizione di ricorsi avverso i provvedimenti di carattere discrezionale emanati<br />

dall’Autorità antitrust, nell’ambito di un sistema nel quale a tale Autorità erano affidati<br />

non solo compiti tecnici nel rilievo <strong>del</strong>le violazioni <strong>del</strong>le disposizioni antitrust,<br />

bensì anche di valutare gli effetti economici complessivi, non solo concorrenziali, di<br />

una concentrazione e di verificare se fossero soddisfatti « nell’interesse <strong>del</strong>l’economia<br />

internazionale » specifici requisiti, indicati dalla legge, tali da consentire deroghe<br />

a concentrazioni anticoncorrenziali.<br />

Il Parlamento, tuttavia, ha ritenuto di attribuire all’Autorità Garante poteri di carattere<br />

esclusivamente tecnico, escludendo in tal modo valutazioni discrezionali, ritenute<br />

estranee alle sue specifiche competenze.<br />

Nell’ambito di tale sistema – come meglio vedremo nel prosieguo <strong>del</strong> discorso –<br />

l’attribuzione <strong>del</strong>la giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo in ordine alla<br />

impugnazione dei provvedimenti <strong>del</strong>l’Autorità Garante appare per molti versi criticabile.

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