27.05.2013 Views

del fascicolo - Cedam

del fascicolo - Cedam

del fascicolo - Cedam

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

568<br />

RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE<br />

5. – Terminato l’esame <strong>del</strong>la disciplina dettata per il nuovo rito societario<br />

nell’ipotesi in cui nessuna <strong>del</strong>le parti abbia rispettato il termine per costituirsi,<br />

passiamo a verificare cosa avviene qualora almeno una parte si sia costituita in<br />

giudizio tempestivamente.<br />

Il decreto <strong>del</strong>egato, per l’eventualità in cui il convenuto non notifichi la<br />

comparsa nei modi e nei tempi stabiliti dall’art. 2, comma 1°, lett. c), oppure,<br />

se la citazione è diretta contro più convenuti, dall’art. 3, comma 2°, prevede<br />

che l’attore che si sia regolarmente costituito può notificare all’avversario<br />

« una nuova memoria a norma <strong>del</strong>l’art. 6, ovvero depositare, previa notifica,<br />

istanza di fissazione <strong>del</strong>l’udienza » (art. 13, comma 2°). Nel primo caso, il<br />

contumace – che potrà replicare a norma <strong>del</strong>l’art. 7 – verrà sostanzialmente<br />

rimesso in termini; nel secondo, invece, subirà gli effetti <strong>del</strong>la ficta confessio,<br />

essendo previsto che « i fatti affermati dall’attore, anche quando il convenuto<br />

abbia tardivamente notificato la comparsa di costituzione, si intendono non<br />

contestati e il tribunale decide sulla domanda in base alla concludenza di questa<br />

», fatto salvo il potere <strong>del</strong> giudice di deferire all’attore il giuramento suppletorio<br />

(art. 13, comma 2°) (27).<br />

Qualora, invece, l’attore non si costituisca (ovvero si costituisca oltre il<br />

––––––––––––<br />

si dall’art. 13, comma 3°, Punzi, op. cit., p. 105; Carratta, op. cit., p. 387 s.; Arieta-De<br />

Santis, op. cit., p. 153. Sull’argomento, v., da ultima, Poliseno, op. cit., p. 284 ss.<br />

Invero, appare inevitabile ritenere, salvo incorrere nella incostituzionalità <strong>del</strong>la<br />

norma per violazione degli artt. 3 e 111, comma 2°, Cost., che, qualora il convenuto<br />

abbia spiegato domanda riconvenzionale, gli effetti <strong>del</strong>la ficta confessio si producano<br />

anche in danno <strong>del</strong>l’attore che non abbia tempestivamente notificato la memoria di<br />

replica ex art. 6 (in tal senso, v. Balena, Prime impressioni, cit., p. 2207; Trisorio<br />

Liuzzi, op. cit., § 11.2; Arieta-De Santis, op. cit., p. 158; Bove, op. cit., § 2; Graziosi,<br />

op. cit., p. 39, nt. 57; Cecchella, op. cit., § 13. Sull’argomento v. anche Carratta, op.<br />

cit., p. 370 ss.).<br />

(27) Sull’argomento, v. Monteleone, Il processo nelle controversie societarie, cit.,<br />

p. 12 ss.; Punzi, op. cit., p. 102 ss.; Arieta-De Santis, op. cit., p. 153; Carratta, op. cit.,<br />

p. 371 ss.; Graziosi, op. cit., p. 37 ss.; Poliseno, op. cit., p. 282 ss. Con riferimento al<br />

dettato normativo anteriore alle modifiche <strong>del</strong> 2004, v. Costantino, Il nuovo processo<br />

commerciale, cit., p. 421 s.; Balena, Prime impressioni, cit., p. 2207 s.; Sassani, op. cit.,<br />

p. 143 s.; Trisorio Liuzzi, op. cit., § 11.2.; Ziino, op. cit., § 17.<br />

Va sottolineato che, pochi anni or sono, nel tentativo di porre rimedio al grave stato<br />

di crisi <strong>del</strong>la nostra giustizia civile, vi è stato chi, molto autorevolmente, ha proposto alcuni<br />

interventi « per evitare che si vada verso il definitivo collasso », auspicando, tra le<br />

altre cose, l’introduzione <strong>del</strong>la ficta confessio in caso di contumacia <strong>del</strong> convenuto nei<br />

processi su diritti disponibili (v., infatti, Cipriani, Civinini e Proto Pisani, Una strategia<br />

per la giustizia civile nella XIV legislatura, in Foro it. 2001, V, c. 82; Cipriani, Per un<br />

nuovo processo civile, ibid., V, c. 326).

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!