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del fascicolo - Cedam

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GIURISPRUDENZA 759<br />

– la necessità di ammettere e di disporre una « regressione » <strong>del</strong>la causa alla<br />

precedente fase di trattazione (21), onde ripristinare in tale sede il pieno contraddittorio<br />

fra le parti sulla questione rilevata d’ufficio.<br />

Mi rendo perfettamente conto <strong>del</strong> fatto che l’invocare (o, come faccio qui,<br />

l’indicare ad esempio) esperienze comparatistiche di un certo tipo, formatesi per<br />

di più in contesti sociali ed ideologici non sempre affini, per i nostri quesiti (cfr.<br />

supra, § 1) non est solvere argumentum. Né, a supporto <strong>del</strong>la tesi garantistica, è<br />

risolutivo – lo riconosco – il fatto che, nel trend riformistico di questi ultimi e<br />

convulsi mesi, contrassegnati da incoerenze e da forzature di tempi o di accenti,<br />

si sia pensato di rimodulare le regole sul principio di diritto ed, in risposta ad un<br />

risalente interrogativo (22), si sia ritenuto di sancire che la Corte di cassazione,<br />

ove, nel decidere anche il merito, ritenga di « porre a fondamento <strong>del</strong>la sua decisione<br />

una questione rilevata d’ufficio », debba assegnare alle parti ed al pubblico<br />

ministero un termine, non inferiore a 20 e non superiore a 60 giorni dalla<br />

comunicazione <strong>del</strong>l’ordinanza, « per il deposito di osservazioni sulla medesima<br />

questione », così salvaguardando « dall’interno » (e senza rinvio ad altro giudice)<br />

la garanzia <strong>del</strong> previo contraddittorio (23).<br />

Ma non è risolutivo, mi pare, nemmeno nell’opposta direzione il riferirsi<br />

ad altri principi (qual è quello <strong>del</strong>la collaborazione fra le parti ed il giudice)<br />

(24), che, pur trovando una loro precisa collocazione nel contesto <strong>del</strong><br />

« giusto processo », nulla hanno tecnicamente a che vedere con il principio<br />

<strong>del</strong> contraddittorio, poichè si fondano sulla salvaguardia e sull’attuazione di<br />

valori diversi (25). Né mi sembra risolutivo – aggiungerei – il rifarsi ad una<br />

indubbia (e non contestabile) duplicità di fini istituzionali <strong>del</strong> contraddittorio,<br />

il quale non è soltanto, per un verso, il punto d’equilibrio <strong>del</strong>le garanzie of-<br />

––––––––––––<br />

dente, decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili<br />

d’ufficio e quindi il merito <strong>del</strong>la causa ».<br />

(21) Sui diversi modi di ripristino <strong>del</strong> previo contraddittorio, a seconda dei gradi di<br />

giudizio, cfr. il § 3.1.2. di Cass., n. 16577 <strong>del</strong> 2005, qui commentata.<br />

(22) Per ulteriori richiami, si consulti, volendo, ancora la mia opera Etica e tecnica<br />

cit., pp. 73-74.<br />

(23) Si veda l’art. 12 (recante modifiche all’art. 384 c.p.c.) <strong>del</strong> disegno di decreto<br />

legislativo <strong>del</strong>egato in base alle direttive impartite dalla legge di <strong>del</strong>ega [art. 1, comma<br />

3°, lett. a), <strong>del</strong>la l. 14 maggio 2005, n. 80]. Tale norma è, ad es., riprodotta in Foro it.<br />

2005, I, 2735, ad integrazione dei riferimenti per Cass., 25 marzo 2005, n. 6462, sui<br />

criteri di interpretazione <strong>del</strong> c.d. principio di diritto (ivi, 2734-2738). La norma è, poi,<br />

stata definitivamente varata con il d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, nel quadro di un’ampia<br />

riforma <strong>del</strong>la disciplina <strong>del</strong> processo di cassazione.<br />

(24) Si riveda la motivazione di Cass., n. 16577 <strong>del</strong> 2005, supra.<br />

(25) Si pensi – nel contesto dei valori etici e deontologici (di buona fede, di correttezza,<br />

di lealtà e di probità) compendiati dall’aggettivo « giusto », quale predicato necessario<br />

<strong>del</strong> « processo », in base all’art. 111, comma 1°, Cost. – al coordinamento sistematico<br />

fra l’art. 175, comma 1°, e gli artt. 88-89 c.p.c.

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