del fascicolo - Cedam
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612<br />
RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE<br />
rola <strong>del</strong>l’avvocato che dichiara di agire per la parte, né tanto meno pretende<br />
che l’avvocato, prima di parlare, dimostri di essere stato autorizzato dal suo<br />
cliente (74).<br />
Nel processo penale, poi, come si è ricordato all’inizio, la nomina <strong>del</strong><br />
difensore <strong>del</strong>l’imputato e <strong>del</strong>la persona offesa « per l’esercizio dei diritti e<br />
<strong>del</strong>le facoltà ad essa attribuiti » non dà affatto luogo a problemi interpretativi<br />
e/o applicativi. Infatti, per rispetto <strong>del</strong> principio <strong>del</strong> favor defensionis, che<br />
ispira tutta la normativa relativa alla difesa <strong>del</strong>la parte nel processo, da un<br />
lato l’art. 96, comma 2°, c.p.p. si limita a prevedere che la nomina <strong>del</strong> difensore<br />
vada fatta « con dichiarazione resa all’autorità procedente ovvero consegnata<br />
alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata »; dall’altro,<br />
dottrina e giurisprudenza, partendo dal presupposto che l’art. 96 c.p.p. « non<br />
è una norma inderogabile ma tipicamente ordinatoria e regolamentare, suscettibile,<br />
quindi, di una interpretazione ampia ed elastica in bonam partem<br />
» (75), ritengono comunemente che la nomina <strong>del</strong> difensore <strong>del</strong>l’imputato<br />
ben possa essere desunta da comportamenti e/o fatti concludenti<br />
(76).<br />
––––––––––––<br />
(74) Del resto, la stessa Cassazione, in relazione ad una vicenda in cui si discuteva<br />
<strong>del</strong>l’esistenza di un incarico professionale riguardante attività legale stragiudiziale, ha di<br />
recente affermato che « il mandato professionale può essere conferito anche in forma<br />
verbale, dovendo in tal caso la relativa prova risultare, quantomeno in via presuntiva, da<br />
idonei indizi plurimi, precisi e concordanti » (così Cass., 10 maggio 2004, n. 8850, in<br />
Contratti 2005, p. 155, con nota di Vaglio, La prova presuntiva <strong>del</strong>l’incarico professionale).<br />
(75) Così Cass., 27 marzo 2003, in Foro it. Rep. 2003, voce Difensore penale, n. 24.<br />
(76) In dottrina, v. Cordero, Procedura penale, 6 a ed., Milano 2001, p. 285;<br />
Randazzo, Difesa e difensore, in AA. VV., Protagonisti e comprimari <strong>del</strong> processo<br />
penale, a cura di Chiavario - Marzaduri, Torino 1996, p. 257; Plessi, Nomina <strong>del</strong> difensore<br />
mediante telegramma, in Cass. pen. 1998, p. 2638; Patanè, Forma <strong>del</strong><br />
« mandato specifico » <strong>del</strong> contumace al difensore per impugnare, in Giust. pen. 1992,<br />
III, p. 516. In giurisprudenza, v. Cass., 13 febbraio 2004, Castellana, in Foro it. Rep.<br />
2004, voce Difensore penale, n. 13, secondo la quale « la nomina <strong>del</strong> difensore può<br />
desumersi anche dal comportamento univocamente indicativo <strong>del</strong>la volontà di avvalersi<br />
<strong>del</strong> professionista, ravvisabile nell’autenticazione <strong>del</strong>la firma <strong>del</strong>l’interessato<br />
sull’istanza diretta all’applicazione di una misura alternativa »; Cass., 27 marzo 2003,<br />
Giambruno, ibid. 2003, voce cit., n. 24, che ha ritenuto sufficiente a dimostrare<br />
l’esistenza <strong>del</strong>l’atto di nomina « la circostanza che l’imputato, fisicamente non presente<br />
in giudizio, fosse stato assistito, nel corso di almeno due anni e durante più fasi<br />
procedimentali, da un professionista non ritualmente investito <strong>del</strong>la funzione difensiva<br />
la cui opera non era mai stata contestata ed era proseguita con la redazione e la<br />
presentazione <strong>del</strong>l’atto di appello in relazione al quale non era intervenuta alcuna<br />
rinunzia da parte <strong>del</strong>l’imputato »; Cass., 17 maggio 1996, Lo Piano, in Giust. pen.<br />
1998, III, p. 40. Nel vigore <strong>del</strong> c.p.p. <strong>del</strong> 1930, v. Cass., 9 gennaio 1987, Ursida, ivi<br />
1985, III, p. 673 secondo la quale « la nomina <strong>del</strong> difensore di fiducia ha natura di