27.05.2013 Views

del fascicolo - Cedam

del fascicolo - Cedam

del fascicolo - Cedam

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

666<br />

RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE<br />

In altri termini, la cauzione dovrà rispettivamente essere restituita al debitore<br />

vittorioso nell’opposizione ovvero corrisposta al creditore procedente,<br />

ove il debitore risulti soccombente nel giudizio di opposizione con condanna<br />

al risarcimento dei danni per l’ingiusta estinzione <strong>del</strong>l’esecuzione.<br />

La contraddittorietà di questo ulteriore possibile snodo procedimentale<br />

di un sistema già troppo confuso non sfuggirà: il debitore opponente, che pur<br />

avendo lucrato la sospensione, non ha in prima battuta optato per la prosecuzione<br />

<strong>del</strong>la causa di opposizione, preferendo chiedere l’estinzione <strong>del</strong> pignoramento,<br />

ove disposta la cauzione sarà costretto, nel caso di inerzia <strong>del</strong> creditore<br />

opposto, ad instaurare l’opposizione allo scopo di ottenere una pronuncia<br />

favorevole sull’opposizione e lucrare la revoca <strong>del</strong>la cauzione stessa.<br />

L’inutile complessità <strong>del</strong>la previsione rende superfluo qualunque commento,<br />

ma è opportuna una facile previsione: cioè che il debitore beneficiario<br />

<strong>del</strong>la sospensione <strong>del</strong>l’esecuzione (senza imposizione di cauzione ai sensi <strong>del</strong><br />

comma 1° <strong>del</strong>l’art. 624) preferirà rimanere completamente inerte, ben guardandosi<br />

dal coltivare il giudizio di opposizione o comunque dal chiedere, alternativamente,<br />

l’estinzione <strong>del</strong> pignoramento.<br />

In questo modo, da un canto, eviterà, dunque, il rischio che il giudice<br />

<strong>del</strong>l’esecuzione, nell’estinguere il pignoramento, possa al contempo imporre<br />

una cauzione al debitore svincolabile solo nei modi predetti; dall’altro, addosserà<br />

al creditore opposto l’onere di coltivare l’opposizione, certo di non perdere<br />

la sospensione <strong>del</strong>l’esecuzione.<br />

Resta da dire <strong>del</strong> capoverso <strong>del</strong> comma 3° <strong>del</strong>l’art. 624 c.p.c., a mente<br />

<strong>del</strong> quale l’autorità <strong>del</strong>l’ordinanza di estinzione <strong>del</strong> pignoramento non è invocabile<br />

in un diverso processo.<br />

Anche in questo caso, il legislatore <strong>del</strong>la riforma <strong>del</strong>l’esecuzione mobiliare<br />

segue quello <strong>del</strong> processo societario e <strong>del</strong>la legge sulla competitività, innestando<br />

nell’ambito <strong>del</strong>la sospensione <strong>del</strong>l’esecuzione quanto oggi in generale<br />

prevede l’art. 669-octies, comma 7°, c.p.c. e prima di lui il comma 6°<br />

<strong>del</strong>l’art. 23 <strong>del</strong> d.lgs. n. 5 <strong>del</strong> 2003.<br />

Come ho altrove e più diffusamente esposto (57), queste norme oltre ad<br />

essere formulate male sotto il profilo tecnico – risolvendosi, di fatto, in<br />

un’imperfetta importazione e traduzione di previsioni processuali adottate in<br />

altri sistemi giudiziari (58) – trasfondono nell’ambito <strong>del</strong>la tutela cautelare un<br />

concetto, qual è quello di autorità <strong>del</strong> comando giurisdizionale, assolutamente<br />

––––––––––––<br />

dato il rilievo <strong>del</strong>l’incomprensibilità <strong>del</strong>la previsione di una cauzione correlata ad un processo<br />

estinto: essa si spiega, di certo con un grosso sforzo esegetico, come detto nel testo,<br />

perché correlata non al processo estinto ma all’esito <strong>del</strong> processo di opposizione<br />

all’esecuzione, ove sfavorevole al debitore.<br />

(57) Recchioni, Il processo cautelare uniforme, cit., p. 50 ss.<br />

(58) Recchioni, op. loc. ult. cit.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!