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del fascicolo - Cedam

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RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE<br />

quello speciale, perché l’estensione <strong>del</strong> rito <strong>del</strong> lavoro non implica inclusione<br />

<strong>del</strong>le controversie tra quelle indicate negli artt. 409 e 442 c.p.c.<br />

L’art. 5 modifica l’art. 24 l. 24 dicembre 1969, n. 990, e detta nuove regole<br />

per l’ordinanza di condanna in favore dei danneggiati in stato di bisogno. Sennonché<br />

il Codice <strong>del</strong>le assicurazioni di cui al d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, in<br />

vigore dal 1° gennaio 2006, all’art. 354, ha abrogato l’intera legge n. 990 <strong>del</strong><br />

1969 e, all’art. 147, ha disciplinato l’ordinanza in parola.<br />

3. – Il d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (in Gazz. uff. 15 febbraio 2006, n. 38 -<br />

Suppl. ord., n. 40), ha attuato la <strong>del</strong>ega per la riforma <strong>del</strong>la Cassazione e<br />

<strong>del</strong>l’arbitrato: gli artt. da 1 a 20, nonché l’art. 26, riguardano la Cassazione; da<br />

21 a 25 l’arbitrato.<br />

L’art. 27 contiene la disciplina transitoria: per quanto riguarda la riforma<br />

<strong>del</strong>la Cassazione, in deroga al principio generale tempus regit actum, è stabilito<br />

il principio tempus regit « gradum »; per quanto riguarda l’arbitrato, parzialmente,<br />

quello tempus regit processum.<br />

I principî e i criterî direttivi <strong>del</strong>la <strong>del</strong>ega corrispondono a quelli di cui al<br />

d.d.l. n. 4578/C/XIV, approvato dal Consiglio dei ministri il 24 ottobre 2003,<br />

presentato alla Camera il 19 dicembre successivo, ma giammai esaminato né<br />

assegnato ad alcuna commissione, e corrispondente, a sua volta, al progetto elaborato<br />

dalla Commissione presieduta dal professore Romano Vaccarella, che<br />

aveva concluso i lavori il 12 luglio 2002.<br />

Sulla prima parte, il 21 luglio 2005, si è pronunciata l’Assemblea <strong>del</strong>la<br />

Corte di cassazione.<br />

Per effetto di questo decreto legislativo, non sono più ricorribili per cassazione<br />

le sentenze non definitive su questioni, in sintonia con quanto previsto<br />

dall’art. 11, comma 2°, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (rettificato dall’Avviso pubblicato<br />

nella Gazz. uff. <strong>del</strong> 9 settembre 2003, corretto dal d.lgs. 6 febbraio 2004,<br />

n. 37, e dal d.lgs. 28 dicembre 2004, n. 310). Sono anche sottratti alla Cassazione<br />

civile, ai sensi <strong>del</strong>l’art. 2, lett. l), l. 25 luglio 2005, l. 150, sulla riforma<br />

<strong>del</strong>l’ordinamento giudiziario, i ricorsi contro le decisioni <strong>del</strong>la sezione disciplinare<br />

<strong>del</strong> Consiglio Superiore <strong>del</strong>la Magistratura. Inoltre, non sono più direttamente<br />

ricorribili per cassazione le sentenze pronunciate secondo equità dal giudice<br />

di pace e quelle in tema di sanzioni amministrative: i novellati artt. 339<br />

c.p.c. e 23 l. 24 novembre 1981, n. 689, hanno reso tali sentenze appellabili.<br />

Sennonché, lo sgravio di lavoro per la Corte, conseguente alle disposizioni<br />

appena indicate, coincide con l’aggravio derivante dalla ricorribilità <strong>del</strong>le sentenze<br />

in grado di appello o in unico grado per violazione dei contratti collettivi<br />

e dalla possibilità di dedurre tutti i motivi di cui all’art. 360 c.p.c., anche nei ricorsi<br />

straordinari per violazione di legge, ai sensi <strong>del</strong>l’art. 111, comma 7° (già<br />

2°) Cost.; nonché, soprattutto, dalla immediata ricorribilità dei decreti camerali<br />

decisori <strong>del</strong>le controversie che nascono dal fallimento per le quali non sia prevista<br />

una disciplina specifica, dei decreti sull’accertamento <strong>del</strong> passivo e dei decreti<br />

sulla esdebitazione, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 24, 99 e 143 l.f.,

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