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del fascicolo - Cedam

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PRODUZIONE ED ESIBIZIONE DEI DOCUMENTI 443<br />

stintamente valere per qualsiasi giudizio, e non riguardare invece esclusivamente<br />

i processi ordinari di cognizione celebrati dinanzi al tribunale e alla<br />

corte d’appello.<br />

Il panorama normativo è invece caratterizzato da scelte assai diversificate,<br />

per non dire capricciose, che dimostrano come anche per le prove precostituite<br />

sia perfettamente concepibile la piena operatività <strong>del</strong> principio di<br />

acquisizione.<br />

In particolare, mentre nel processo ordinario di cognizione dinanzi al<br />

tribunale e alla corte di appello i documenti sono tutti inseriti nel <strong>fascicolo</strong><br />

<strong>del</strong>la parte che li produce, sia se depositati all’atto <strong>del</strong>la costituzione in giudizio,<br />

sia se depositati successivamente, nel rito societario le parti possono<br />

irragionevolmente inserire nei rispettivi fascicoli, esposti alla facoltà di ritiro,<br />

soltanto i documenti offerti in comunicazione all’atto <strong>del</strong>la loro costituzione<br />

in giudizio, laddove invece i documenti depositati successivamente<br />

debbono essere inseriti nel <strong>fascicolo</strong> d’ufficio, rimanendo pertanto, essi solo,<br />

stabilmente ed irreversibilmente acquisiti al processo fino a che non ne sia<br />

eventualmente ordinato lo stralcio dagli atti di causa (cfr. artt. 3 e 5 d.lgs. 17<br />

gennaio 2003, n. 5).<br />

Dinanzi al giudice di pace, poi, l’art. 320 c.p.c. lascia ciascuna parte libera<br />

di predisporre o meno un <strong>fascicolo</strong> di parte, nel quale inserire i documenti<br />

dalla stessa prodotti, ed in mancanza <strong>del</strong> quale i documenti stessi<br />

« possono essere inseriti nel <strong>fascicolo</strong> d’ufficio ed ivi conservati fino alla<br />

definizione <strong>del</strong> giudizio »: con la singolare conseguenza che il pieno operare<br />

<strong>del</strong> principio di acquisizione, per quanto riguarda le prove documentali, finisce<br />

per dipendere dalla scelta <strong>del</strong>la parte producente di non predisporre un<br />

proprio <strong>fascicolo</strong>.<br />

Il sistema, così come sopra <strong>del</strong>ineato, appare <strong>del</strong> tutto irragionevole, sì da<br />

giustificare un davvero urgente intervento di riforma, che preveda, per tutti i<br />

riti, l’obbligo di inserimento nel <strong>fascicolo</strong> d’ufficio di tutti i documenti comunque<br />

prodotti o esibiti dalle parti, e/o ne subordini la possibilità di ritiro da parte<br />

<strong>del</strong> producente, almeno fino al passaggio in giudicato <strong>del</strong>la sentenza definitiva<br />

<strong>del</strong> giudizio, al contestuale deposito di copia autentica rilasciata dal cancelliere<br />

(29).<br />

4. – Avverso l’introduzione di una tale disciplina non potrebbe a mio<br />

––––––––––––<br />

(29) Per una diversa proposta de iure condendo cfr. invece S. Chiarloni, op. loc. ult.<br />

cit., che suggerisce di prevedere l’inserzione nel <strong>fascicolo</strong> d’ufficio di copia dei documenti<br />

prodotti, oppure, « per evitare il rischio che il <strong>fascicolo</strong> d’ufficio diventi troppo<br />

pesante e difficile da maneggiare », di stabilire che assieme alla sentenza debba essere<br />

depositata copia dei documenti che il giudice ha ritenuto rilevanti per la decisione.

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