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del fascicolo - Cedam

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LE MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE ECC. 639<br />

violazione <strong>del</strong>l’art. 112 Cost. Per contro, si viene a determinare in tal modo un<br />

notevole aggravio per la Corte, a cui si aggiunge una possibile regressione <strong>del</strong><br />

procedimento in caso di mancata conferma <strong>del</strong>la sentenza, che allungherà inevitabilmente<br />

i tempi processuali; una soluzione non molto compatibile con il<br />

principio di ragionevole durata dei processi, come non ha mancato di avvertire<br />

lo stesso Presidente <strong>del</strong>la Repubblica nel suo messaggio alle Camere.<br />

In secondo luogo, viene ridisegnata l’area dei due motivi di ricorso previsti<br />

rispettivamente dall’art. 606 lett. d) ed e) c.p.p. Nel primo figura ora la<br />

« mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta<br />

anche nel corso <strong>del</strong>l’istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti<br />

dall’art. 495 comma 2 »; nel secondo la « mancanza, contraddittorietà o manifesta<br />

illogicità <strong>del</strong>la motivazione, quando il vizio risulta dal testo <strong>del</strong> provvedimento<br />

impugnato o da altri atti <strong>del</strong> processo specificamente indicati nei motivi<br />

di gravame ».<br />

Con la prima modifica, il ricorso per cassazione diventa proponibile anche<br />

quando la prova decisiva, anziché essere richiesta tempestivamente ex art. 468,<br />

493 e 495 c.p.p. è domandata in modo tardivo nel corso <strong>del</strong>l’istruzione dibattimentale.<br />

La formula originaria <strong>del</strong>la legge che faceva riferimento alla mancata<br />

assunzione di una prova decisiva richiesta dalla parte senza distinguere tra prova e<br />

controprova avrebbe certo comportato un incremento dei ricorsi, ma sicuramente<br />

era più coerente rispetto ad un sistema che tutela sotto entrambi i profili il diritto<br />

alla prova <strong>del</strong>le parti (art. 190 c.p.p. e 111 comma 3° Cost.); quella elaborata dopo<br />

il rinvio presidenziale appare invece <strong>del</strong> tutto incongrua, perché rispetto al vecchio<br />

testo <strong>del</strong>l’art. 606 lett. d) innova solo dando copertura a situazioni abusive (le<br />

richieste tardive, al di là di quelle previste dall’art. 493 comma 2° c.p.p.) e rischia<br />

anzi, di incentivarne il moltiplicarsi, favorendo prassi elusive <strong>del</strong>la discovery predibattimentale.<br />

Con la seconda, il vizio di motivazione si estende all’ipotesi di<br />

contraddittorietà e può risultare non più solo dal testo <strong>del</strong> provvedimento impugnato,<br />

ma anche da altri atti <strong>del</strong> processo specificamente indicati nei motivi di<br />

gravame (riferimento, per la verità, un po’ sibillino, che potrebbe indurre a neutralizzare<br />

la portata <strong>del</strong>l’innovazione, limitando il visus <strong>del</strong>la cassazione ai motivi<br />

d’appello). Per questa via l’orizzonte conoscitivo <strong>del</strong>la Corte si apre ai più vari<br />

atti probatori; ed è proprio in tale ottica che acquista rilevanza il vaglio di contraddittorietà<br />

<strong>del</strong>la motivazione, che sottolinea la presenza di un contrasto tra la<br />

logica <strong>del</strong>la motivazione e le prove <strong>del</strong> processo. Si è insomma superato lo steccato<br />

segnato dai vizi risultanti dal testo <strong>del</strong> provvedimento impugnato, per immergere<br />

la cassazione in una piena valutazione dei profili di merito <strong>del</strong>la vicenda<br />

processuale. Occorre, beninteso, intendersi: già prima la Corte poteva censurare<br />

(sia pure nei limiti <strong>del</strong> testo <strong>del</strong> provvedimento impugnato) le inferenze induttive<br />

e le massime d’esperienza, compiendo così giudizi di fatto. Ora dovrà verificare<br />

anche la corrispondenza tra quelle premesse probatorie e gli atti <strong>del</strong> procedimento<br />

indicati dal ricorrente. Ma, da questo punto di vista, è indiscutibile che la riforma<br />

è destinata ad avere un massiccio impatto sul piano « quantitativo » e, quindi, sul<br />

carico di lavoro <strong>del</strong>la Cassazione.

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