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del fascicolo - Cedam

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768<br />

RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE<br />

possibilità che il suo ricorso incidentale sia tardivo. Inoltre poiché tale regola<br />

dovrebbe valere anche per colui contro il quale venga proposto il secondo ricorso<br />

incidentale, e per tutti gli altri contro i quali dovessero essere proposti i successivi<br />

ricorsi incidentali, sarebbe sicuramente possibile che in tal modo si inneschi<br />

una serie di ricorsi incidentali tardivi. Se questo è ciò che la Corte ha voluto<br />

dire quando ha evocato « una serie indeterminata di ricorsi incidentali tardivi<br />

» quale conseguenza <strong>del</strong>la applicazione di una regola diversa da quella a<br />

sua avviso vigente, la prima parte <strong>del</strong> ragionamento <strong>del</strong>la Corte può quindi essere<br />

condivisa.<br />

Non condivisibile è invece il successivo passaggio <strong>del</strong> ragionamento <strong>del</strong>la<br />

Corte secondo la quale tale eventualità sarebbe « in contrasto con il principio<br />

per il quale l’impugnazione incidentale è proponibile solo dalle parti contro cui<br />

è stata proposta l’impugnazione principale ».<br />

Innanzitutto non può sfuggire che, se si vuole restare fe<strong>del</strong>i alla lettera<br />

<strong>del</strong>le parole utilizzate dalla Corte, è stato richiamato un principio di cui non v’è<br />

traccia nel nostro ordinamento, il quale non prevede in alcun modo che l’impugnazione<br />

incidentale sia « proponibile solo dalle parti contro cui è stata proposta<br />

l’impugnazione principale ».<br />

Com’è noto, anzi, l’art. 333 c.p.c. non solo consente ma addirittura impone<br />

« a pena di decadenza » la forma <strong>del</strong>la impugnazione incidentale a tutte « le<br />

parti alle quali sono state fatte le notificazioni previste negli articoli precedenti<br />

», e quindi non solo a coloro contro i quali sia stata proposta l’impugnazione<br />

principale (art. 330 c.p.c.), ma anche a coloro che siano stati chiamati ad integrare<br />

il contraddittorio (art. 331 c.p.c.) ed a coloro ai quali sia stata notificata<br />

l’impugnazione (art. 332 c.p.c.) (5).<br />

Alla stessa conclusione si perviene anche qualora si sia disposti ad ammettere<br />

che, nonostante le parole usate, la Corte abbia voluto in realtà richiamare<br />

un altro principio affermato in altre occasioni per giungere alle medesime<br />

conclusioni accolte dalla sentenza in esame e cioè il principio secondo il quale<br />

l’impugnazione incidentale « tardiva » – e quindi non semplicemente l’impugnazione<br />

incidentale come invece dichiarato nel caso di specie – è proponibile<br />

solo dalle « parti contro le quali è stata proposta l’impugnazione principale<br />

» (6).<br />

Ed infatti anche in tal modo la Corte avrebbe richiamato un principio non<br />

contemplato nel nostro ordinamento: a parte il rilievo che l’art. 334 c.p.c. con-<br />

––––––––––––<br />

(5) Non può peraltro neanche dubitarsi <strong>del</strong> fatto che anche coloro che non siano<br />

onerati <strong>del</strong>l’impugnazione incidentale, in quanto non hanno ricevuto « le notificazioni<br />

previste negli articoli precedenti », venuti a conoscenza in qualsiasi altro modo <strong>del</strong>la<br />

pendenza <strong>del</strong>la impugnazione principale possano proporre la loro impugnazione in via<br />

incidentale.<br />

(6) Cfr. ad esempio Cass., 17 luglio 1992, n. 8724, cit.

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