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del fascicolo - Cedam

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LA NOMINA DEL DIFENSORE NEL PROCESSO CIVILE 607<br />

l’avvocato designato dalla parte agisce in nome e per conto <strong>del</strong>la stessa in quel<br />

processo.<br />

Se così è, però, sembra lecito sostenere che discorrere di “nullità” <strong>del</strong>la<br />

c.d. procura, finisce con l’essere una contraddizione in termini, che forse non si<br />

avverte immediatamente perché si parla pomposamente di « procura », ma che,<br />

se si considerasse che la c.d. procura alle liti non è, sia consentito ripeterlo, che<br />

una nomina, si toccherebbe con mano, in quanto si capirebbe subito che, allorquando<br />

il difensore, una volta designato dalla parte, sta in giudizio per essa, è in<br />

re ipsa che l’atto di nomina abbia raggiunto il proprio scopo. Quindi, parrebbe<br />

che, di fronte all’avvocato che dichiara di agire per una parte, non abbia alcun<br />

senso discorrere di nullità <strong>del</strong>la c.d. procura, in quanto qui al massimo il problema<br />

sta nella prova <strong>del</strong>la nomina.<br />

L’affermazione apparirà forse eccessiva, ma, se si esaminano i casi in<br />

cui la giurisprudenza ha dichiarato la nullità <strong>del</strong>la procura, si constata che<br />

tutte le volte che la “procura” è stata considerata nulla, la sanzione era<br />

quanto meno sproporzionata, se non <strong>del</strong> tutto ingiustificata. Infatti, dall’analisi<br />

<strong>del</strong>le singole fattispecie emerge che la nomina <strong>del</strong> difensore per il<br />

giudizio de quo agitur, a veder bene, ci sta, sì che è chiaro che, con la declaratoria<br />

di nullità, in buona sostanza non si colpiscono le iniziative arbitrarie<br />

degli avvocati, ma, a voler tutto concedere, mere e innocue inosservanze<br />

formali. A riprova, basti pensare che la Cassazione, per esempio, ha considerato<br />

invalida la procura alle liti « rilasciata con firma illeggibile dal legale<br />

rappresentante di società, le cui generalità non siano indicate né nella procura<br />

né nell’atto cui essa accede e siano rese note soltanto nella fase conclusiva<br />

<strong>del</strong> giudizio di primo grado, dopo aver originariamente offerto un’indicazione<br />

diversa » (56); ha affermato che la procura rilasciata per il procedimento<br />

cautelare promosso ante causam, che non si riferisca in modo certo<br />

e non equivoco anche al giudizio di merito, non abilita il procuratore ad introdurre<br />

il successivo giudizio a cognizione piena (ovvero a resistere in esso)<br />

(57); ha stabilito che « non è valida la procura a proporre appello rilasciata<br />

al difensore non in calce all’atto di impugnazione, bensì in calce al<br />

precetto pedissequo alla sentenza impugnata » (58); ha ritenuto invalida la<br />

procura rilasciata all’estero che sia stata autenticata da pubblico ufficiale<br />

straniero in modo diverso da quello previsto dall’art. 2703 c.c. (59) oppure<br />

––––––––––––<br />

(56) Cass., sez. un., 7 marzo 2005, n. 4811, in Foro it. Mass. 2005, c. 288.<br />

(57) Cass., 17 aprile 1996, n. 3646, in Foro it. Rep. 1996, voce Procedimento civile,<br />

n. 111.<br />

(58) Cass., 14 novembre 2000, n. 14720, in Foro it. Rep. 2000, voce Procedimento<br />

civile, n. 102.<br />

(59) Cass., 12 luglio 2004, n. 12821, in Corriere giur. 2005, p. 233, con nota<br />

critica di Calò, Sulla procura alle liti rilasciata all’estero: un singolare arresto <strong>del</strong>la<br />

II sezione, che ha dichiarato inammissibile un ricorso per cassazione perché la pro-

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