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del fascicolo - Cedam

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770<br />

RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE<br />

4. – La dimostrazione <strong>del</strong>la inconsistenza <strong>del</strong>la ratio posta dalla Corte a<br />

fondamento <strong>del</strong>la regola enunciata nella sentenza che si annota costituisce<br />

una prima valida ragione per interrogarsi sulla effettiva sussistenza di tale<br />

regola.<br />

Una ulteriore sollecitazione ad una riflessione in questa direzione viene dal<br />

rilievo che se le cose stessero nei termini nei quali si è espressa la Corte, il nostro<br />

ordinamento avrebbe disciplinato in modo diverso l’appello incidentale dal<br />

ricorso incidentale in cassazione. Per il primo, infatti, l’art. 343, comma 2˚,<br />

c.p.c. prevede espressamente che « se l’interesse a proporre l’appello incidentale<br />

sorge dalla impugnazione proposta da altra parte che non sia l’appellante<br />

principale, tale appello si propone nella prima udienza successiva alla proposizione<br />

<strong>del</strong>l’impugnazione stessa » (8).<br />

Un decisivo stimolo, infine, a rimeditare la questione viene dalla constatazione<br />

che se fosse vera la regola enunciata dalla Corte la disciplina dei termini<br />

<strong>del</strong> ricorso incidentale in cassazione, per tale profilo, sarebbe in conflitto con<br />

una tra le esigenze che ispira la disciplina <strong>del</strong>le impugnazioni e che è all’origine<br />

<strong>del</strong>l’istituto <strong>del</strong>le impugnazioni incidentali tardive. L’esigenza in questione è<br />

quella di favorire l’accettazione <strong>del</strong>la sentenza, scoraggiando la proposizione<br />

<strong>del</strong>le impugnazioni di quelle parti che, seppure parzialmente soccombenti, sono<br />

disposte ad accettare l’esito complessivo <strong>del</strong>la controversia risultante dalla sentenza.<br />

Com’è noto l’art. 334 c.p.c. assolve proprio a questa funzione impedendo<br />

che la parte, disposta ad accettare la sentenza, si veda costretta ad impugnare il<br />

capo che l’ha vista soccombere per non correre il rischio di ricevere l’impugnazione<br />

<strong>del</strong>la controparte sul capo che l’ha vista vincere nell’imminenza <strong>del</strong>la<br />

scadenza <strong>del</strong> termine per impugnare (9). L’istituto inoltre assolve ad una fun-<br />

––––––––––––<br />

(8) Su tale disposizione cfr. V. Andrioli, Commento al codice di procedura civile,<br />

II, cit., p. 446 ss.; M. De Cristofaro, sub art. 334, in Codice di procedura civile commentato,<br />

cit., p. 1689 ss., spec. p. 1694; R. Murra, sub art. 334, in Codice di procedura civile,<br />

cit., p. 1389 s.; B. Sassani, sub art. 334, in C. Consolo, F.P. Luiso, B. Sassani, Commentario<br />

alla riforma <strong>del</strong> processo civile, Milano 1996, p. 377 ss., spec. p. 379 ss.; E. Silvestri,<br />

sub art. 334, in Commentario breve al codice di procedura civile, cit., p. 1030 ss.,<br />

spec. p. 1033; G. Tarzia, Lineamenti <strong>del</strong> processo civile di cognizione, 2 a ed., Milano<br />

2002, p. 305 ss.<br />

(9) Cfr. A. Cerino Canova, Fermenti di novità riguardo all’impugnazione incidentale<br />

tardiva, in Giur. it. 1983, I, c. 295 ss., spec. c. 305; A. Cerino Canova, C. Consolo,<br />

Impugnazioni: I) Diritto processuale civile, in Enc. giur., XVI, Roma 1993, n. 5.5; S.<br />

Chiarloni, L’impugnazione incidentale nel processo civile, Milano 1969, p. 18 s.; A.<br />

Chizzini, « Revirement » <strong>del</strong>la giurisprudenza in tema di impugnazioni incidentali tardive,<br />

in Giur. it. 1989, I, 1, c. 1135 ss.; Id., Ancora sui limiti di applicazione incidentale<br />

tardiva: la decisione <strong>del</strong>le Sezioni Unite, in Giur. it. 1990, I, 1, c. 391 ss., spec. c. 395 s.;<br />

C. Consolo, Le impugnazioni <strong>del</strong>le sentenze, Padova 2004, p. 34; B. Gambineri, Orientamenti<br />

e disorientamenti giurisprudenziali in tema di limitazioni soggettive alla impu-

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