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del fascicolo - Cedam

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RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE<br />

irretroattività, che nell’ordinamento italiano è espresso nell’art. 11 disp. prel.<br />

c.c.: « la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo ».<br />

La disposizione traduce fe<strong>del</strong>mente l’art. 2 c.c. francese <strong>del</strong> 1804: la loi ne<br />

dispose que pour l’avenir; elle n’a point d’effet rétroactiv.<br />

Dalla disposizione si ricava a contrario una definizione di norma retroattiva<br />

che, nonostante la sua indeterminatezza e genericità, si può assumere come<br />

ipotesi di lavoro: la norma retroattiva « dispone per il passato ».<br />

Nell’ordinamento italiano attuale, eccettuate le norme penali incriminatrici<br />

(art. 25, comma 2°, Cost.), il principio di irretroattività non ha rango costituzionale.<br />

Esso può essere derogato dalla legge ordinaria, sempre che l’intervento<br />

retroattivo <strong>del</strong> legislatore abbia una ragionevole giustificazione e non incontri<br />

limiti in particolari norme costituzionali.<br />

L’art. 11 disp. prel. c.c. contiene una direttiva rivolta al legislatore e una<br />

regola rivolta all’interprete. Al principio di irretroattività può sottrarsi il legislatore<br />

ordinario, ma non può sottrarsi l’interprete. Come regola d’interpretazione<br />

l’art. 11 disp. prel. c.c. è vincolante, a meno che la norma, nella sua interpretazione<br />

retroattiva, sia « favorevole » a tutti gli interessi coinvolti nella situazione<br />

da disciplinare (3).<br />

Il significato e la portata <strong>del</strong> principio di irretroattività sono controversi.<br />

Le energie profuse su questo tema in un arco di tempo millenario nelle varie<br />

esperienze giuridiche consentono quantomeno di escludere qualche concezione<br />

<strong>del</strong> fenomeno <strong>del</strong>la retroattività, prospettata in passato, che non appare corretta<br />

nell’attuale stadio di sviluppo <strong>del</strong>le conoscenze, e di indicare qualche punto<br />

fermo di contorno (4).<br />

In primo luogo, l’efficacia <strong>del</strong>la norma nel passato non può essere intesa in<br />

senso letterale e va riferita ad un fenomeno ulteriore rispetto alla produzione di<br />

effetti, poiché la norma retroattiva, al pari di ogni altra norma, produce effetti<br />

solo dopo che è entrata in vigore (5). Punto controverso è invece se l’abrogazione<br />

determini la cessazione <strong>del</strong> vigore <strong>del</strong>la norma abrogata o unicamente una<br />

<strong>del</strong>imitazione <strong>del</strong>la sua efficacia nel tempo. In ogni caso, le nozioni di vigenza e<br />

di efficacia <strong>del</strong>la norma sono distinte (6).<br />

In secondo luogo, esistono <strong>del</strong>le situazioni <strong>del</strong> passato che di regola non<br />

vengono travolte dalla norma retroattiva. Si tratta <strong>del</strong>le situazioni che esauriscono<br />

i rapporti giuridici (res finitae) non solo alla stregua <strong>del</strong>la norma anteriore,<br />

ma anche nei confronti <strong>del</strong>la norma posteriore retroattiva. Punto controverso<br />

––––––––––––<br />

(3) Così, R. Quadri, Dell’applicazione <strong>del</strong>la legge in generale, in Commentario <strong>del</strong><br />

codice civile, a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna - Roma 1974, p. 103 ss.<br />

(4) Per approfondimenti si rinvia a R. Caponi, La nozione di retroattività <strong>del</strong>la legge,<br />

in Giur. cost. 1990, p. 1332 ss.<br />

(5) Art. 73, comma 3°, Cost.; art. 10 disp. prel. c.c.<br />

(6) Cfr. R. Tarchi, Le leggi di sanatoria nella teoria <strong>del</strong> diritto intertemporale, Milano<br />

1990, p. 79 ss.

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