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del fascicolo - Cedam

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784<br />

RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE<br />

Nella motivazione, il giudice comunitario aderisce all’interpretazione<br />

restrittiva <strong>del</strong>l’art. 24 notando che anche la concessione di un provvedimento<br />

di istruzione preventiva può comportare una molteplicità di criteri di competenza<br />

giurisdizionale relativamente al medesimo rapporto giuridico, con<br />

evidente contrasto con i principi <strong>del</strong>la convenzione di certezza <strong>del</strong> diritto e di<br />

prevedibilità <strong>del</strong> foro (19). Secondo la Corte, quindi, l’applicazione <strong>del</strong>l’art.<br />

24 appare giustificata solo rispetto a provvedimenti rispondenti alle finalità<br />

<strong>del</strong>la norma, fra le quali vi è anzitutto quella di « evitare un pregiudizio derivante<br />

dalle lungaggini inerenti a tutti i procedimenti internazionali » (20).<br />

Ebbene, il riferimento ai tempi <strong>del</strong> processo internazionale e alla nozione di<br />

pregiudizio implica la necessità che il singolo provvedimento venga richiesto<br />

per ragioni di urgenza e in presenza di un periculum che, appunto, potrebbe<br />

pregiudicare il soddisfacimento <strong>del</strong>la pretesa <strong>del</strong>la parte, mentre un provvedimento<br />

di istruzione preventiva finalizzato a fornire alla parte elementi in<br />

ordine alla opportunità di introdurre una causa non risponde alla finalità sopra<br />

descritta in quanto, strutturalmente, prescinde da una situazione di periculum<br />

o urgenza.<br />

La Corte richiama, inoltre, in motivazione la definizione di provvedimento<br />

ex art. 24 contenuta nella sentenza Reichert, riferendosi alla necessaria ricorrenza<br />

<strong>del</strong> carattere conservativo <strong>del</strong> provvedimento e <strong>del</strong> nesso strumentale con il<br />

giudizio di merito. Orbene, un provvedimento di istruzione preventiva con funzione<br />

di valutare la convenienza di una causa appare privo di entrambi i suddetti<br />

requisiti. Rispetto alla strumentalità, infatti, se è vero che può verificarsi che le<br />

prove raccolte anticipatamente confluiscano nel giudizio di merito (se le risultanze<br />

probatorie hanno indotto ad instaurare la causa), è anche vero che, il più<br />

<strong>del</strong>le volte, il particolare tipo di istruzione preventiva di cui si discute serve ad<br />

evitare l’instaurazione <strong>del</strong> giudizio di merito; in questo modo il rapporto fra tale<br />

giudizio e l’istruzione preventiva si presenta particolarmente « debole e accessorio<br />

» (21) ed eventuale.<br />

Il riferimento alla sentenza Reichert conferma poi la centralità <strong>del</strong> requisito<br />

<strong>del</strong>l’urgenza nell’interpretazione <strong>del</strong>l’art. 24, attraverso il richiamo al carattere<br />

conservativo <strong>del</strong> provvedimento concedibile in base alla norma (d’altronde<br />

l’applicabilità <strong>del</strong>l’art. 24 dovrebbe essere valutata tenendo presenti la<br />

sua ratio e gli obiettivi <strong>del</strong>la convenzione e non soltanto riferendosi a singoli<br />

precedenti <strong>del</strong>la Corte (22)). Inoltre, l’adesione <strong>del</strong>la Corte a tale interpretazio-<br />

––––––––––––<br />

(19) V. i punti 19 e 20 <strong>del</strong>la motivazione.<br />

(20) V. il punto 12 <strong>del</strong>la motivazione.<br />

(21) V. il punto 47 <strong>del</strong>le conclusioni.<br />

(22) Diversamente, ad esempio, facendo isolato riferimento al dictum <strong>del</strong>la sentenza<br />

Van Uden, anche i provvedimenti di istruzione preventiva finalizzati a valutare la<br />

convenienza <strong>del</strong>la causa potrebbero rientrare nella nozione di provvedimento ex art. 24.<br />

In tale pronuncia, infatti, come si è accennato, la strumentalità viene a coincidere con

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