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del fascicolo - Cedam

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566<br />

RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE<br />

<strong>del</strong>l’udienza, gli scritti difensivi e i documenti offerti in comunicazione. Inoltre,<br />

« <strong>del</strong>l’avvenuto deposito <strong>del</strong>l’istanza deve essere data notizia mediante atto notificato<br />

alle altre parti » (art. 13, comma 3°).<br />

Circa quest’ultima previsione sorgono ulteriori perplessità. Bisogna evidenziare,<br />

infatti, che l’impersonale « deve essere data notizia » ingenera nell’interprete<br />

il dubbio se la notificazione cui si riferisce la norma sia posta a carico<br />

<strong>del</strong>la parte costituita oppure <strong>del</strong>la cancelleria. A tutta prima, invero, sembrerebbe<br />

di dover propendere per il secondo capo <strong>del</strong>l’alternativa, atteso che quando il<br />

legislatore ha voluto che tale onere ricadesse sulla parte, lo ha detto espressamente<br />

(ne è prova il preciso dettato <strong>del</strong>l’art. 8). D’altro canto, ritenere che<br />

quell’atto debba essere notificato a cura <strong>del</strong>la cancelleria, sarebbe coerente col<br />

complessivo impianto <strong>del</strong>la norma che stabilisce il preventivo deposito <strong>del</strong>l’istanza<br />

di fissazione <strong>del</strong>l’udienza (22) ma non fissa alcun termine per provvedere<br />

alla successiva notificazione <strong>del</strong>l’avviso di avvenuto deposito <strong>del</strong>l’istanza<br />

medesima.<br />

Non si possono ignorare, tuttavia, le ragioni di opportunità che militano<br />

per l’opposta soluzione rendendola alla fine preferibile: rimettere all’ufficio<br />

questa nuova incombenza significherebbe appesantire ulteriormente (seppur<br />

in misura assai lieve) il già gravoso carico di lavoro <strong>del</strong>le cancellerie, anche<br />

in considerazione <strong>del</strong> fatto che la notificazione, se diretta a parti non costituite,<br />

dovrà essere loro effettuata personalmente nelle forme ordinarie e non<br />

già ai procuratori, utilizzando le più snelle e moderne modalità previste<br />

dall’art. 17.<br />

Resta, però, da risolvere la questione <strong>del</strong>la mancata previsione <strong>del</strong> dies ad<br />

quem entro il quale la parte costituita dovrà provvedere a notificare quell’avviso.<br />

In proposito, pare fuor di dubbio che l’interprete non possa colmare la lacuna<br />

normativa senza correre il rischio di violare l’art. 152 c.p.c. che espressamente<br />

prevede una riserva di legge in ordine alla fissazione dei termini per il<br />

compimento di atti processuali (23). Così stando le cose, e soprattutto non essendovi<br />

alcuna necessità di costringere la parte costituita ad accelerare i tempi<br />

(visto che l’altra è comunque inerte), il problema potrebbe considerarsi più che<br />

––––––––––––<br />

(22) Si veda, in proposito, Balena, Prime impressioni, cit., p. 2208, il quale, nel<br />

tentativo di trovare una spiegazione a tale insolito meccanismo, osserva che il preventivo<br />

deposito <strong>del</strong>l’istanza di fissazione <strong>del</strong>l’udienza « può giustificarsi per il fatto ch’essa proviene<br />

da una parte non ancora costituita (che si costituisce, per l’appunto, in uno alla proposizione<br />

<strong>del</strong>l’istanza medesima) e viene proposta nei confronti di parti anch’esse non<br />

costituite ».<br />

(23) Sull’argomento, v. Balbi, La decadenza nel processo di cognizione, Milano<br />

1983, p. 35 ss.; Picardi, Dei termini, in Commentario <strong>del</strong> codice di procedura civile diretto<br />

da Allorio, I, 2, Torino 1973, p. 1532 ss.; Id., Per una sistemazione dei termini processuali,<br />

in Jus 1963, p. 209 ss.

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