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del fascicolo - Cedam

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IMMUNITÀ DEGLI STATI DALLA GIURISDIZIONE CIVILE ECC. 553<br />

da oggetto <strong>del</strong>la sentenza in commento, il requisito <strong>del</strong>la gravità <strong>del</strong>le violazioni<br />

perpetrate assume oltretutto contorni più che evidenti: deportazione e lavoro<br />

forzato si sono rivelati, tra il 1939 e il 1945, elementi di una precisa strategia<br />

perseguita dal regime nazista con sistematicità e determinazione in patria e nei<br />

territori occupati, sia a danno di civili, tra i quali moltissimi oppositori politici<br />

ma anche semplici cittadini abitanti nelle zone poste sotto occupazione, sia a<br />

danno di prigionieri di guerra, per sostenere l’economia e la produzione bellica<br />

tedesche (56). Il principio derogatorio enunciato dal Supremo Collegio appare<br />

poi maggiormente apprezzabile in considerazione <strong>del</strong> rischio che le richieste di<br />

risarcimento dei danni patiti in conseguenza di gross violations possano venire<br />

regolarmente respinte quando inoltrate dinanzi a organi <strong>del</strong>lo Stato responsabile,<br />

rischio questo che per moltissimi internati italiani superstiti e loro aventi<br />

causa si è trasformato in realtà, visti gli assai numerosi dinieghi opposti dalle<br />

autorità tedesche, in sede tanto amministrativa quanto giurisdizionale, rispetto<br />

alle istanze risarcitorie da essi presentate. Tutte le volte in cui, in questi casi di<br />

particolare gravità, i tribunali <strong>del</strong>lo Stato sul cui territorio si sono prodotti l’atto<br />

o l’omissione denunciati negano la propria competenza giurisdizionale rifiutando<br />

l’accesso ai soggetti lesi, le possibilità reali che questi ultimi rimangano privi<br />

di un adeguato risarcimento per i danni subiti aumentano considerevolmente:<br />

non v’è infatti alcuna certezza, come dimostrato dai fatti, che i soggetti stessi<br />

possano ottenere soddisfazione presso l’autorità amministrativa o i giudici <strong>del</strong>lo<br />

Stato estero responsabile <strong>del</strong>l’illecito, essendo anzi verosimile il contrario, dato<br />

il presumibile rischio di difetto di imparzialità dovuto a un evidente coinvolgimento<br />

diretto nell’episodio criminoso lamentato <strong>del</strong>l’apparato statale <strong>del</strong> quale<br />

l’amministrazione e i giudici stessi sono espressione (57).<br />

––––––––––––<br />

(56) Come constatato dal Tribunale militare internazionale di Norimberga nella<br />

sentenza emanata il 1° ottobre 1946, « (…) the German occupation authorities did succeed<br />

in forcing many of the inhabitants of the occupied territories to work for the German<br />

war effort, and in deporting at least 5.000.000 persons to Germany to serve German<br />

industry and agriculture. (…) In all the occupied territories compulsory labour service<br />

was promptly instituted. Inhabitants of the occupied countries were conscripted and<br />

compelled to work in local occupations, to assist the German war economy. (…) As local<br />

supplies of raw materials and local industrial capacity became inadequate to meet the<br />

German requirements, the system of deporting labourers to Germany was put into force.<br />

By the middle of April, 1940, compulsory deportation of labourers to Germany had been<br />

ordered in the Government General; and a similar procedure was followed in other eastern<br />

territories as they were occupied. (…) ». Cfr. Fried, Transfer of Civilian Manpower<br />

from Occupied Territory, in American Journal of International Law 1946, 312 ss.<br />

(57) E infatti secondo Baratta, L’esercizio <strong>del</strong>la giurisdizione civile sullo Stato<br />

straniero, cit., 1204, nella sentenza n. 5044 <strong>del</strong> 2004 « (…) la Suprema Corte avrebbe<br />

potuto chiarire che nell’ordinamento tedesco non esistono i presupposti per consentire<br />

un’adeguata ed efficace tutela giurisdizionale <strong>del</strong>la posizione giuridica soggettiva<br />

<strong>del</strong>l’attore; invero, la giurisprudenza tedesca respinge le azioni individuali risarcitorie per

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