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del fascicolo - Cedam

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IMMUNITÀ DEGLI STATI DALLA GIURISDIZIONE CIVILE ECC. 543<br />

seems to understand jus cogens as the material values of the international community<br />

as a whole, as a sort of ordre public to be protected by the special regimes<br />

created by both customary and conventional international law. These regimes<br />

might also include interventions by domestic courts » (38).<br />

Anche il richiamo effettuato dalla Cassazione all’imprescrittibilità <strong>del</strong>l’azione<br />

e all’universalità <strong>del</strong>la giurisdizione induce tuttavia ad alcune osservazioni,<br />

motivate in gran parte, come detto, dal fatto di aver applicato nel contesto di<br />

una controversia civile che vede coinvolto uno Stato concetti sorti e affermatisi<br />

a livello di diritto internazionale penale in relazione a comportamenti di individui-organi.<br />

Quando menziona l’imprescrittibilità e l’universalità, la Corte di<br />

Cassazione, proprio in virtù <strong>del</strong>l’approccio da essa stessa adottato e consistente<br />

nell’avere utilizzato elementi normativi riguardanti la responsabilità individuale<br />

per il crimine internazionale di deportazione e assoggettamento a lavoro forzato<br />

al fine di configurare una responsabilità <strong>del</strong>la Germania (aggravata dalla sistematicità<br />

<strong>del</strong>la condotta da questa tenuta), finisce in effetti con l’applicare alla<br />

deroga all’immunità degli Stati principi che identificano altrettanti elementi <strong>del</strong><br />

regime internazionale concernente i crimini compiuti da individui e che esprimono<br />

la connotazione penale <strong>del</strong>le violazioni corrispondenti, presentando il<br />

concetto di universalità <strong>del</strong>la giurisdizione civile come equivalente al concetto<br />

di universalità <strong>del</strong>la giurisdizione penale e ispirandosi, per quanto riguarda<br />

l’imprescrittibilità, a strumenti internazionali non pertinenti per il settore civilistico<br />

né vincolanti per l’ordinamento italiano. A quest’ultimo proposito, non<br />

può non rilevarsi come la Corte abbia basato il proprio convincimento su Accordi<br />

internazionali, quali la Convenzione di New York <strong>del</strong> 26 novembre 1968<br />

sull’imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l’umanità e la<br />

Convenzione di Strasburgo <strong>del</strong> 25 gennaio 1974 sull’imprescrittibilità dei crimini<br />

contro l’umanità e dei crimini di guerra, che oltre a riguardare la dimensione<br />

penale dei fatti illeciti presi in considerazione, neppure possono definirsi<br />

rilevanti in materia, anche perché attualmente sono privi di vigore in Italia (39).<br />

––––––––––––<br />

uno Stato straniero sia convenuto in giudizio per le conseguenze civilistiche <strong>del</strong>la violazione<br />

di norme di ius cogens, non potendo queste ultime « (…) non prevalere non solo<br />

sulle convenzioni internazionali ma anche sulle altre norme consuetudinarie ». Inoltre,<br />

secondo Cassese, Diritto internazionale, I, I lineamenti, Bologna 2003, 125 s., « Dal<br />

momento in cui si riconosce che, nel caso <strong>del</strong>la tortura, la regola sull’immunità funzionale<br />

(…) non trova applicazione, si deve coerentemente riconoscere che tale eccezione<br />

operi anche rispetto alla regola sull’immunità dalla giurisdizione degli Stati esteri (…).<br />

Ciò tanto più se si considera che la regola sull’immunità funzionale (…) costituisce una<br />

naturale estensione <strong>del</strong>la regola sull’immunità degli Stati ». L’Autore chiarisce peraltro<br />

come non vi siano ancora elementi sufficienti <strong>del</strong>la prassi per sostenere che si sia formata<br />

una regola corrispondente nell’ordinamento internazionale.<br />

(38) Iovane, The Ferrini Judgment, cit., 173.<br />

(39) La Convenzione <strong>del</strong>le Nazioni Unite sull’imprescrittibilità dei crimini di guer-

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