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del fascicolo - Cedam

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FORME DEL PROCEDIMENTO E FUNZIONE DELLA PROVA ECC. 429<br />

giudice deve decidere sul fatto bensì « secondo ragione », ma anche « secondo<br />

il processo ».<br />

10. – Consideriamo quell’elemento fondamentale, non istruttorio, <strong>del</strong>la disciplina<br />

di qualunque processo, che è la costituzione <strong>del</strong> giudice. Semplificando,<br />

questo potrà essere un giudice professionale o un laico, una persona sola o<br />

una pluralità di persone, e in questo caso si potrà trattare di un collegio di soli<br />

professionisti, o di soli laici, o misto. E il giudice <strong>del</strong> fatto potrà essere investito<br />

contemporaneamente anche <strong>del</strong> giudizio di diritto, oppure questo potrà essere<br />

affidato ad altri.<br />

Ora, è difficile credere che i meccanismi <strong>del</strong>la formazione <strong>del</strong> convincimento<br />

(Chiovenda avrebbe appunto parlato di « funzione <strong>del</strong>la prova »), per<br />

quanto « naturali » e « universali », siano esattamente i medesimi per tutti questi<br />

giudici: e così ad esempio per un collegio, che si pronuncerà presumibilmente<br />

dopo uno scambio dialettico di opinioni al suo interno, e per un giudice<br />

monocratico, che deciderà in esito a una meditazione solitaria.<br />

Mi conforta vedere che la stessa opinione è condivisa, molto più autorevolmente,<br />

da Mirjan Damaška in un recente lucido saggio su Epistemology and<br />

legal regulation of proof.<br />

Pensiamo poi alla disciplina procedimentale <strong>del</strong>la decisione sul fatto. Dovrà<br />

pur essere la legge, e non con regole stricto sensu probatorie, a stabilire se<br />

questa debba essere resa subito dopo l’acquisizione <strong>del</strong>le prove o a distanza di<br />

tempo; se debba consistere in un verdetto oracolare oppure essere corredata da<br />

una motivazione scritta; se sia censurabile e annullabile da qualche organo diverso<br />

dal giudice che l’ha pronunciata; e così via. Anche queste variabili strutturali<br />

non potranno non interferire con la « funzione <strong>del</strong>la prova ».<br />

Consideriamo infine le modalità con cui il giudice recepisce le informazioni<br />

dalle quali dovrà trarre il giudizio di fatto, prendendo ad esempio, per comodità,<br />

proprio la contrapposizione chiovendiana tra processo orale e processo<br />

scritto.<br />

Io credo che Chiovenda avesse ragione nel ritenere profondamente diverse<br />

la posizione <strong>del</strong> giudice <strong>del</strong> « processo orale », che si forma ed esprime il proprio<br />

convincimento sui fatti controversi sulla base <strong>del</strong>le sole informazioni raccolte<br />

immediatamente prima, nell’« aria » e nella « luce » di un’udienza dibattimentale,<br />

e quella <strong>del</strong> giudice che, prigioniero dei « labirinti » <strong>del</strong> « processo<br />

scritto », esamina e valuta nel raccoglimento <strong>del</strong>la camera di consiglio le risultanze<br />

istruttorie accumulatesi nel tempo in un <strong>fascicolo</strong> impolverato. Ma la differenza<br />

non sta nel fatto che solo il primo è in grado di riconoscere la falsità di<br />

un testimone che arrossisce o balbetta: questo è soltanto folklore.<br />

Ci sono altri caratteri differenziali molto più significativi sul piano <strong>del</strong>la<br />

« funzione <strong>del</strong>la prova ». E il primo, come ancora giustamente rileva Damaška,<br />

è banalmente quantitativo.<br />

Il materiale istruttorio utilizzato dal giudice <strong>del</strong>l’oralità sarà di regola<br />

molto ridotto, a causa sia dei limiti temporali <strong>del</strong>l’udienza (o <strong>del</strong>le poche udien-

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