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del fascicolo - Cedam

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I NUOVI ARTT. 616 E 624 C.P.C. ECC. 651<br />

Tornando alla prima ipotesi, a parte la distinzione fra introduzione e riassunzione,<br />

comunque, può ricordarsi come la soluzione <strong>del</strong>l’estinzione <strong>del</strong>la<br />

causa di opposizione fosse già prevista in riferimento alla vecchia formulazione<br />

<strong>del</strong>l’art. 616 per il caso di mancata riassunzione nel termine perentorio<br />

previsto dal giudice <strong>del</strong>l’esecuzione ove la competenza per l’incidente fosse<br />

appunto di un giudice diverso (23).<br />

3. – Quanto precede fa sorgere una seconda serie di dubbi in ordine al<br />

possibile contenuto <strong>del</strong> giudizio di opposizione ex art. 615, comma 2°,<br />

c.p.c.<br />

Una prima questione riguarda la possibilità che, vuoi nel ricorso ex<br />

art. 615, comma 2°, vuoi nell’atto introduttivo di giudizio di « merito » ai<br />

sensi <strong>del</strong>l’art. 616, l’opponente cumuli una domanda riconvenzionale contro<br />

il creditore procedente ovvero contro i creditori intervenuti. Come noto, è<br />

largamente ammessa dalla giurisprudenza e dalla dottrina prevalenti detta<br />

possibilità, specie quanto al creditore opposto che intenda munirsi di un<br />

nuovo titolo esecutivo per l’ipotesi di accoglimento <strong>del</strong>l’opposizione (24).<br />

Salvo quanto dirò più avanti sull’inaccettabile previsione oggi inserita<br />

a conclusione <strong>del</strong>l’art. 616, a mente <strong>del</strong> quale la sentenza emessa a conclusione<br />

<strong>del</strong> giudizio di opposizione all’esecuzione sarebbe inimpugnabile<br />

(25), per quanto concerne il problema <strong>del</strong> rispetto <strong>del</strong> termine perentorio<br />

previsto dal giudice <strong>del</strong>l’esecuzione per l’introduzione nella causa di opposizione,<br />

ben potrà darsi che il debitore, non avendo proposto un’istanza di<br />

sospensione ovvero ove la stessa sia stata respinta, intenda coltivare soltanto<br />

la domanda cumulata in via riconvenzionale e non anche quella di opposizione.<br />

Queste ipotesi, invero, già potevano formularsi con riferimento alla vecchia<br />

formulazione <strong>del</strong>l’art. 616. Semmai, occorre chiedersi se, con riferimento<br />

alla prima fattispecie prevista dal nuovo articolo, il debitore all’atto di introdurre<br />

nel termine perentorio la causa, possa in questo nuovo atto, qualunque siano<br />

la sua forma e il rito da seguire, inserire una domanda riconvenzionale non pre-<br />

––––––––––––<br />

di fissare il momento ultimo entro il quale il debitore opponente può esercitare il potere<br />

alternativo di chiedere l’estinzione <strong>del</strong> pignoramento in luogo <strong>del</strong>l’introduzione o riassunzione<br />

<strong>del</strong>la causa di opposizione. V. anche infra nel testo, § 6.<br />

(23) Recchioni, Codice, cit., II, p. 2624.<br />

(24) Ex multis, Cass., 25 maggio 2003, n. 8399; Cass., 9 novembre 2000, n. 14554;<br />

Cass., 22 gennaio 1998, n. 603.<br />

(25) Ferma ovviamente l’esperibilità <strong>del</strong> ricorso straordinario ex art. 111, comma<br />

7°, Cost. e <strong>del</strong> regolamento di competenza: analogamente, già Bove, Le riforme più recenti,<br />

cit., p. 287. Dubita giustamente <strong>del</strong>la legittimità costituzionale <strong>del</strong>la sottrazione di<br />

questa sentenza alla revocazione straordinaria, A.A. Romano, op. cit., § 4.

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