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del fascicolo - Cedam

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LA COMPETENZA SULL’INIBITORIA ANTITRUST 511<br />

demolitorio e mai sostitutivo all’attività compiuta dall’Autorità Garante: attività<br />

che successivamente all’accoglimento <strong>del</strong>l’impugnazione dovrà essere rinnovata<br />

dall’Autorità Garante, non senza conseguenze sul piano <strong>del</strong>l’effettività<br />

nell’attività di contrasto dei comportamenti anticoncorrenziali.<br />

Nell’ambito di tale sistema, inoltre, non sembra possa configurarsi una<br />

connessione per pregiudizialità tra il giudizio pendente avanti il giudice amministrativo,<br />

in sede d’impugnazione <strong>del</strong> provvedimento sanzionatorio o di diffida<br />

<strong>del</strong>l’Autorità Garante, e quello instaurato davanti al giudice ordinario ai sensi<br />

<strong>del</strong>l’art 33, comma 2°, legge antitrust. Il che fa concludere nel senso che<br />

nell’ipotesi appena considerata non vi è alcuno spazio in sé per l’applicazione<br />

<strong>del</strong>l’istituto <strong>del</strong>la sospensione necessaria ai sensi <strong>del</strong>l’art. 295 c.p.c.<br />

Si ritiene, pertanto, che la legge <strong>del</strong> 1990 abbia introdotto un controllo diffuso<br />

nell’accertamento <strong>del</strong>le violazioni antitrust. Cosicché la disciplina interna<br />

in materia di concorrenza si differenzia in larga misura rispetto al previgente<br />

sistema comunitario di cui al Reg. n. 17/1962, che invece prevedeva – come si è<br />

avuto modo di vedere – la competenza esclusiva ad applicare talune norme <strong>del</strong><br />

Trattato CE in subjecta materia, nonché la sospensione ex lege <strong>del</strong> giudizio<br />

pendente avanti i giudici nazionali in seguito all’effettuazione <strong>del</strong>la notifica alla<br />

Commissione.<br />

Per altro verso, la mancanza di disposizioni, che sanciscano espressamente<br />

un coordinamento tra i provvedimenti <strong>del</strong>l’Autorità Garante o <strong>del</strong> giudice amministrativo<br />

in sede di sindacato su tali atti, e le decisioni <strong>del</strong> giudice ordinario<br />

nell’applicazione <strong>del</strong>le disposizioni antitrust, non può essere attuata facendo<br />

ricorso alle regole ordinarie in tema di conflitti tra decisioni, data la loro diversa<br />

natura o il loro diverso oggetto.<br />

La problematicità di tale soluzione legislativa non sembra possa essere superata<br />

con la giustificazione teorica, sostenuta da una parte <strong>del</strong>la dottrina a supporto<br />

<strong>del</strong> riparto di giurisdizione sancito dal legislatore <strong>del</strong> ’90, nel senso che<br />

essa si è resa necessaria al fine di evitare problematiche distinzioni tra interessi<br />

legittimi e diritti soggettivi ai fini <strong>del</strong>l’individuazione <strong>del</strong> giudice competente<br />

(33). E ciò proprio per il fatto che l’Autorità antitrust, <strong>del</strong>ineata dalla legge<br />

––––––––––––<br />

(33) Cfr. Giovannelli, Autorità « antitrust » e questioni di giurisdizione, cit., 744,<br />

anche per i riferimenti bibliografici ivi citati.<br />

La ratio riportata nel testo, volta a giustificare il riparto di giurisdizione di cui<br />

all’art. 33 legge antitrust è stata, invece, richiamata dai rimettenti alla Corte Costituzionale<br />

in ordine al giudizio di legittimità costituzionale <strong>del</strong>l’art. 33, commi 1° e 2°, lettere<br />

b) ed e), d.lgs., 31 marzo 1998, n. 80, avente ad oggetto la devoluzione esclusiva alla giurisdizione<br />

<strong>del</strong> giudice amministrativo <strong>del</strong>le controversie in materia di pubblici servizi, e<br />

<strong>del</strong>l’art. 34, comma 1°, d.lgs., 31 marzo 1998, n. 80, là dove prevede la giurisdizione<br />

esclusiva <strong>del</strong> giudice amministrativo, oltre che in relazione agli « atti e [ai] provvedimenti<br />

», attraverso i quali le pubbliche amministrazioni svolgono le proprie funzioni in<br />

materia urbanistica e edilizia, anche in relazione ai « comportamenti » (cfr. Corte Cost., 5

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