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del fascicolo - Cedam

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IMMUNITÀ DEGLI STATI DALLA GIURISDIZIONE CIVILE ECC. 545<br />

supporre che il riferimento fatto ai concetti di universalità e di imprescrittibilità<br />

sia in definitiva esclusivamente da interpretare in senso rafforzativo <strong>del</strong> prevalente<br />

valore attribuito dalla Suprema Corte, nel caso che qui ci occupa, al principio<br />

<strong>del</strong> rispetto dei diritti inviolabili <strong>del</strong>la persona umana (42).<br />

Le conclusioni cui è pervenuto il giudice italiano con la sentenza n. 5044<br />

<strong>del</strong> 2004 sono, come anticipato, tutt’altro che pacifiche e scontate nel panorama<br />

giuridico internazionale. Comparando la decisione in parola con le pronunce<br />

emesse da altri giudici nazionali investiti di questioni analoghe a quella qui affrontata,<br />

ci si rende conto di essere in presenza di principi non ancora definitivamente<br />

affermati e i cui contorni non sono ancora completamente <strong>del</strong>ineati. Il<br />

problema <strong>del</strong> risarcimento per danni causati da Stati responsabili di aver condotto<br />

operazioni belliche che hanno presentato i caratteri propri <strong>del</strong> crimine internazionale<br />

ha infatti assunto particolare rilievo negli ultimi anni, ponendosi<br />

all’attenzione di vari organi giurisdizionali stranieri; questi ultimi hanno fornito<br />

soluzioni divergenti, a volte confermando e altre volte smentendo, immediatamente<br />

in primo grado, nei successivi gradi di giudizio o in fase di esecuzione, la<br />

sottoponibilità a giudizio <strong>del</strong>lo Stato straniero colpevole <strong>del</strong> comportamento<br />

lamentato.<br />

Tre controversie, svoltesi negli Stati Uniti d’America, in Grecia e in Francia<br />

e concernenti tutte gravi violazioni dei diritti umani perpetrate dalle Forze<br />

Armate tedesche al di fuori dei confini nazionali durante la Seconda Guerra<br />

Mondiale, forniscono più di altre spunti utili, data anche la comunanza concettuale<br />

e storica da esse presentata con quanto lamentato dal protagonista <strong>del</strong> caso<br />

da noi preso in esame: si tratta segnatamente <strong>del</strong>la causa Princz v. Federal Republic<br />

of Germany, risolta dalla District Court for the District of Columbia con<br />

una sentenza <strong>del</strong> 23 dicembre 1992 e inerente alla vicenda di un cittadino statunitense<br />

di razza ebraica che nel 1942, quando viveva con la sua famiglia in Slovacchia,<br />

venne arrestato dalla polizia, consegnato alle SS naziste, internato nei<br />

campi di sterminio di Auschwitz-Birkenau e di Dachau e lì avviato al lavoro<br />

forzato presso industrie chimiche e belliche tedesche (43); <strong>del</strong>l’azione civile<br />

––––––––––––<br />

(42) De Vittor, Immunità degli Stati dalla giurisdizione e tutela dei diritti fondamentali,<br />

in Riv. dir. int. 2002, 590, rileva infatti che « (…) il principio <strong>del</strong>la giurisdizione<br />

universale ha valore di diritto internazionale positivo solo con riferimento alla giurisdizione<br />

penale nei confronti di individui che siano imputati di crimina iuris gentium. Di<br />

conseguenza, la possibilità di una sua applicazione anche in materia di giurisdizione civile<br />

nei confronti di Stati che abbiano commesso lo stesso tipo di crimine dovrebbe essere<br />

dimostrata ». V. altresì Gianelli, Crimini internazionali ed immunità degli Stati, cit.,<br />

676 s.; Iovane, The Ferrini Judgment, cit., 182; De Sena-De Vittor, Immunità degli Stati<br />

dalla giurisdizione, cit., 261; Id., State Immunity and Human Rights, cit., 103; Gattini,<br />

War Crimes, cit., 228 s.<br />

(43) Su tale sentenza (pubblicata in International Legal Reports 1996, 598 ss.) cfr.<br />

Cerna, Hugo Princz v. Federal Republic of Germany: How Far Does the Long-Arm Juri-

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