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del fascicolo - Cedam

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GIURISPRUDENZA 743<br />

ritto dedotto in giudizio (19). Non pare, peraltro, che questa impostazione possa<br />

essere condivisa.<br />

In realtà, la dottrina ha fatto presente che si può parlare di eccezioni da<br />

parte <strong>del</strong>l’attore sia in fase difensiva rispetto ad una domanda riconvenzionale<br />

<strong>del</strong> convenuto sia in funzione di replica ad un’eccezione <strong>del</strong> convenuto (c.d.<br />

eccezione replica), quale ad es. l’interruzione <strong>del</strong>la prescrizione (20). L’interruzione<br />

<strong>del</strong>la prescrizione integra, appunto, (non un fatto costitutivo <strong>del</strong> diritto<br />

dedotto in giudizio, ma) un fatto impeditivo di un fatto estintivo. Nello sviluppo<br />

dialettico <strong>del</strong> processo, di fronte alla deduzione di un fatto estintivo (che integra<br />

eccezione in senso stretto o in senso ampio), ben risulta concepibile che l’attore<br />

deduca a sua volta fatti estintivi o impeditivi, cui consegue la declaratoria di<br />

infondatezza <strong>del</strong>l’eccezione. Si pensi ai seguenti casi. Di fronte ad un’eccezione<br />

di compensazione <strong>del</strong> convenuto l’attore controeccepisce l’annullamento <strong>del</strong><br />

contratto da cui sorge il credito ovvero la prescrizione <strong>del</strong>lo stesso credito prima<br />

<strong>del</strong> verificarsi <strong>del</strong>le condizioni di cui all’art. 1242 c.c.; in presenza <strong>del</strong>l’eccezione<br />

di usucapione <strong>del</strong> convenuto, l’attore deduce l’interruzione <strong>del</strong> possesso;<br />

di fronte alla deduzione <strong>del</strong>l’esistenza di una transazione l’attore replica che<br />

la transazione si è risolta per grave inadempimento <strong>del</strong>la parte. Nel primo e<br />

nell’ultimo esempio, l’attore ha proposto eccezioni in senso stretto (21), da dedurre<br />

immediatamente, e non certo per la prima volta in appello. Ma non è affatto<br />

sicuro che ogni controeccezione costituisca eccezione in senso stretto. Già<br />

notava Bolaffi: « può darsi (…) che, di fronte ad un’eccezione in senso sostanziale,<br />

esista un fatto impeditivo o estintivo rilevabile di ufficio: così ad es. il pagamento<br />

di fronte all’eccezione di compensazione » (22).<br />

L’interprete dovrà stabilire se la controeccezione proposta dall’attore e che<br />

mira a far rigettare l’eccezione <strong>del</strong> convenuto, sia riservata esclusivamente alla<br />

parte (così che non è proponibile in appello) o sia rilevabile di ufficio (nel qual<br />

caso, è proponibile per la prima volta in appello).<br />

––––––––––––<br />

(19) Tavormina, Il processo come esecuzione forzata, Napoli 2001, p. 14 ss., sostiene,<br />

sulla base di una impostazione che dichiaratamente si allontana dal « modo corrente<br />

di esprimersi e di vedere le cose » e sulla quale non si può indugiare nella presente<br />

nota, che non esistono « giuridicamente fattispecie impeditive, modificative estintive<br />

contrapposte a fattispecie costitutive, né effetti i.m.e. contrapposti a effetti costitutivi, né<br />

“sottofattispecie” i.m.e. suscettibili di eliminare effetti i.m.e. e con ciò di far rivivere<br />

l’effetto costitutivo »; l’interruzione <strong>del</strong>la prescrizione, in particolare, non è un fatto impeditivo<br />

di un fatto estintivo, ma è un fatto costitutivo <strong>del</strong>l’unica situazione giuridica<br />

soggettiva in senso proprio, che è il dovere, essendo i diritti, facoltà, interessi legittimi<br />

etc. pseudosituazioni.<br />

(20) Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile. Le tutele, cit., I, p. 235. Parla<br />

di controeccezioni, Mandrioli, Diritto processuale civile, 16 a ed., I, Torino 2004, p. 135.<br />

(21) Per altri esempi, Oriani, Eccezioni rilevabili, cit., p. 1158.<br />

(22) Bolaffi, Sull’efficacia <strong>del</strong>le cause di interruzione <strong>del</strong>la prescrizione, in Foro it.<br />

1934, I, c. 688.

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