del fascicolo - Cedam
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L’ESTINZIONE DEL PROCESSO SOCIETARIO 561<br />
<strong>del</strong> giudizio – entro il termine di un anno, nel nuovo rito non si incorre, almeno<br />
apparentemente, in alcuna sanzione, atteso che il decreto <strong>del</strong>egato si limita a<br />
disporre che « l’istanza di fissazione <strong>del</strong>l’udienza può essere sempre proposta<br />
dalla parte che si sia costituita » (art. 13, comma 3°).<br />
Il legislatore, quindi, pur mantenendo inalterato il regime <strong>del</strong>la incomunicabilità<br />
dei termini di costituzione <strong>del</strong>le parti sembrerebbe aver inteso attenuare<br />
il rigore <strong>del</strong> meccanismo adottato nel 1950 per il caso <strong>del</strong>la mancata costituzione<br />
bilaterale (9). Tuttavia, il dettato non propriamente impeccabile <strong>del</strong>la dispo-<br />
––––––––––––<br />
(9) È forse opportuno ricordare che, sotto il vecchio c.p.c., se nessuna <strong>del</strong>le parti si<br />
costituiva in termini, il procedimento non poteva essere proseguito e la citazione, cui<br />
conseguiva, ex art. 380, comma 2°, c.p.c. <strong>del</strong> 1865, un semplice « effetto conservativo »<br />
dei diritti vantati dall’attore, doveva rinnovarsi (in tal senso, v. Mattirolo, Trattato di diritto<br />
giudiziario civile italiano, III, 5 a ed., Torino 1903, p. 773 ss.; Mortara, Principii di<br />
procedura civile, 5 a ed., Firenze 1904, p. 194; Bruno, voce Contumacia (civile), in Digesto<br />
it., VIII, 3, Torino 1898, p. 573).<br />
Col c.p.c. <strong>del</strong> 1940 le cose mutarono profondamente. Il legislatore, infatti, stabilì<br />
che alla mancata costituzione in termini di ambo le parti conseguisse l’estinzione officiosa<br />
<strong>del</strong> giudizio (artt. 171, comma 1°, e 307, comma 2°, c.p.c.) e che, invece, qualora una<br />
<strong>del</strong>le parti si fosse costituita « nel termine assegnatole », l’altra poteva costituirsi, evitando<br />
la contumacia, sino alla prima udienza dinanzi al g.i. (art. 171, comma 2°, c.p.c.).<br />
Quest’ultima disposizione, seppur dopo molte esitazioni, fu interpretata nel senso che<br />
l’attore il quale non si fosse costituito nel termine di dieci giorni dalla notificazione <strong>del</strong>la<br />
citazione, ben avrebbe potuto evitare l’estinzione <strong>del</strong> processo costituendosi nel più ampio<br />
termine concesso al convenuto ex art. 166 c.p.c. (cfr. Cass. S.U. 14 giugno 1949, n.<br />
1458, in Foro it. 1950, I, c. 303 ss., con nota di De Martini, Ancora sulla inosservanza<br />
dei termini di costituzione nel giudizio d’appello, in Giur. it. 1949, I, 1, c. 713 ss., con<br />
osservazioni di Barbareschi e in Giur. Cass. civ. 1949, III, p. 924 ss., con nota di Bianchi<br />
d’Espinosa, Ancora sui termini di costituzione ed estinzione <strong>del</strong> processo; Cass. 11 ottobre<br />
1946, n. 1312, in Giur. it. 1947, I, 1, c. 193 ss., con nota di Satta, Termini di costituzione<br />
ed estinzione <strong>del</strong> processo).<br />
In sede di elaborazione <strong>del</strong>la riforma al c.p.c., si pensò di codificare tale tendenza<br />
giurisprudenziale (cfr. la Relazione <strong>del</strong> Guardasigilli Grassi al d.lgs. 5 maggio 1948, n.<br />
483, § 7, che leggesi in Ferrara, Linee fondamentali <strong>del</strong>la riforma <strong>del</strong> Codice di Procedura<br />
Civile, Roma 1948, p. 54) e di prevedere espressamente che se una parte si fosse<br />
costituita entro il termine stabilito per la costituzione <strong>del</strong> convenuto, l’altra potesse<br />
costituirsi fino alla prima udienza di comparizione (art. 7, d.lgs. n. 483 <strong>del</strong> 1948). Il<br />
legislatore <strong>del</strong> 1950, però, nel ratificare il citato decreto, espunse dall’art. 171, comma<br />
1°, c.p.c. ogni riferimento all’estinzione <strong>del</strong> processo in caso di mancata costituzione<br />
bilaterale, ma conservò la struttura originaria <strong>del</strong> 2° comma, che già consentiva alla<br />
parte che non fosse costituita di provvedervi direttamente alla prima udienza, precisando<br />
che tale possibilità era condizionata dal fatto che una <strong>del</strong>le parti si fosse costituita<br />
« entro il termine rispettivamente a lei assegnato ». Con la conseguenza che dal 1950 i<br />
termini di costituzione per attore e convenuto sono divenuti tra loro incomunicabili e<br />
indipendenti.