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del fascicolo - Cedam

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CONCILIAZIONE E MEDIAZIONE ECC. 477<br />

Si parla infine di conciliazione <strong>del</strong>egata, con riferimento a quella affidata<br />

dal giudice ad un soggetto estraneo, come nel caso <strong>del</strong>l’art. 198 <strong>del</strong> c.p.c., ovvero<br />

quando è necessario esaminare documenti contabili e registri e il giudice<br />

istruttore ne dà incarico al consulente tecnico, affidandogli il compito di tentare<br />

la conciliazione <strong>del</strong>le parti (47). È la legge stessa ad affidare al consulente tale<br />

compito nel caso <strong>del</strong> nuovo art. 696 bis (48).<br />

Quelle riportate sono le classificazioni <strong>del</strong> fenomeno studiato più comuni e<br />

note. Si tratta ora di vedere se, concentrando l’attenzione, come già anticipato,<br />

sulla conciliazione stragiudiziale, che più si presta a seguire il trend normativo,<br />

non sia necessario apportare alle stesse alcuni correttivi.<br />

6. – Non si può affrontare il tema <strong>del</strong>la conciliazione stragiudiziale senza<br />

cominciare con il ricordare il ruolo svolto al riguardo dalle Camere di commercio<br />

(49). La legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante il Riordinamento <strong>del</strong>le<br />

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che ha attribuito<br />

alla stesse poteri di regolamentazione <strong>del</strong> mercato (50), dispone all’art. 2, com-<br />

––––––––––––<br />

(47) Sul punto v. da ultimo Frediani, La conciliazione nella C.T.U., Giuffrè, Milano<br />

2004, passim.<br />

(48) La norma, introdotta dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, più volte citata, è rubricata<br />

« Consulenza tecnica preventiva ai fini <strong>del</strong>la composizione <strong>del</strong>la lite ». Su di essa<br />

ci si permette di rinviare a Ghirga, Le nuove norme sui procedimenti cautelari, in Riv.<br />

dir. proc. 2005, 822 ss. Peraltro e per i discorsi che si andranno a fare, giova sottolineare<br />

come nel dettato <strong>del</strong>l’art. 696 bis si sia evitato di dare rilevanza alle posizioni espresse<br />

dalle parti nel corso <strong>del</strong> tentativo di conciliazione al fine <strong>del</strong>la regolamentazione <strong>del</strong>le<br />

spese <strong>del</strong> processo e anche ai fini <strong>del</strong>l’applicazione <strong>del</strong>l’art. 96 c.p.c. nell’eventuale giudizio<br />

susseguente l’accertamento tecnico.<br />

(49) Sul punto v. soprattutto E. Minervini, La conciliazione giudiziale <strong>del</strong>le<br />

controversie. Il ruolo <strong>del</strong>le Camere di Commercio, cit., passim. È interessante riportare<br />

i dati statistici fornitici dal Servizio di conciliazione <strong>del</strong>la Camera arbitrale nazionale<br />

e internazionale di Milano. Nel periodo compreso tra il 1998 ed il 2003, la Camera<br />

Arbitrale di Milano ha gestito 1295 procedimenti di conciliazione. Nel 2004<br />

sono state depositate 260 domande di conciliazione, di cui 159 business to consumer<br />

e 101 business to business. Il 49% di tali domande ha registrato l’adesione <strong>del</strong>la controparte<br />

al tentativo di conciliazione; il 39% la mancata adesione; nel 14% dei casi si<br />

è raggiunto un accordo transattivo prima di aderire alla richiesta di procedimento<br />

conciliativo; nel 2% dei casi l’attore ha ritirato la propria domanda. Il valore medio<br />

dei procedimenti è stato di Euro 49.286,00. La durata media dei procedimenti è stata<br />

di 39 giorni. Dei 108 incontri di conciliazione svoltisi nel corso <strong>del</strong>l’anno, 91 sono<br />

sfociati in un accordo pienamente raggiunto, 2 in un accordo parziale, 15 in un mancato<br />

accordo.<br />

(50) L’art. 2 comma 4° di tale legge dispone che le Camere di commercio, singolarmente<br />

o in forma associata, possano oltre che promuovere la costituzione di<br />

Commissioni arbitrali o conciliative, come subito nel testo, « b) predisporre e promuo-

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