27.05.2013 Views

del fascicolo - Cedam

del fascicolo - Cedam

del fascicolo - Cedam

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

LA NOMINA DEL DIFENSORE NEL PROCESSO CIVILE 605<br />

come si è appena visto, la sua certificazione è priva di ogni efficacia probatoria.<br />

Se così è, si può ritenere che non sia affatto indispensabile che la nomina<br />

<strong>del</strong> difensore sia rilasciata per iscritto, apparendo evidente che non vi è alcun<br />

motivo per non dare rilevanza anche a comportamenti e/o fatti che non sono<br />

meno idonei <strong>del</strong>la c.d. procura certificata a dimostrare l’esistenza dei poteri<br />

rappresentativi in capo all’avvocato che dichiara di stare in giudizio per la<br />

parte: si pensi all’avvocato <strong>del</strong>l’attore che produce la corrispondenza scambiata<br />

prima <strong>del</strong> processo con la controparte o a quello <strong>del</strong>l’appellante che produce<br />

la sentenza impugnata e il <strong>fascicolo</strong> <strong>del</strong> grado precedente; al difensore<br />

<strong>del</strong> convenuto che produce l’originale <strong>del</strong>l’atto di citazione notificato; all’avvocato<br />

che compare con la parte alle operazioni peritali o in una udienza <strong>del</strong><br />

processo, quale, per esempio, quella contemplata dal novellato art. 707 c.p.c.,<br />

secondo il quale « i coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente<br />

con l’assistenza <strong>del</strong> difensore ». Richiedere anche in queste e consimili<br />

ipotesi che il difensore abbia anche la c.d. procura, sembra per lo meno<br />

eccessivo.<br />

6. – Di diverso avviso è, però, la giurisprudenza, che, nel riconoscere che<br />

nessuna <strong>del</strong>le prescrizioni <strong>del</strong>l’art. 83 c.p.c. è prevista a pena di nullità e che<br />

quindi la nullità <strong>del</strong>la procura può essere comminata solo per la mancanza dei<br />

requisiti formali indispensabili per il raggiungimento <strong>del</strong>lo scopo (art. 156,<br />

comma 2°, c.p.c.), suole affermare che la procura avrebbe lo scopo di « fornire<br />

alla controparte la giuridica certezza <strong>del</strong>la riferibilità <strong>del</strong>l’attività svolta dal difensore<br />

al titolare <strong>del</strong>la posizione sostanziale controversa, certezza che può essere<br />

fornita soltanto da documenti facenti piena prova fino a querela di falso,<br />

come appunto l’atto pubblico e la scrittura privata autenticata, ai quali deve aggiungersi<br />

anche la procura la cui sottoscrizione sia stata certificata autentica dal<br />

difensore » (51).<br />

––––––––––––<br />

variazioni o rettificazioni. In tal modo, le Sezioni unite hanno notevolmente ridimensionato,<br />

quasi annullandolo, il rigore <strong>del</strong> principio affermato, sempre a sezioni unite, da<br />

Cass., 5 febbraio 1994, in Foro it. 1994, I, c. 1415, con osservazioni di Zampetti, secondo<br />

cui la procura conferita con firma illeggibile da legale rappresentante di persona giuridica<br />

sarebbe affetta da nullità insanabile e rilevabile d’ufficio.<br />

(51) Così, prima <strong>del</strong>la riforma <strong>del</strong> 1997, Cass., sez. un., 22 novembre 1994,<br />

n. 9869, in Foro it. 1995, I, c. 538, spec. c. 546 e ss., di cui si è detto diffusamente nel<br />

n. 4. In seguito, il principio è stato ribadito in generale da Cass., 19 agosto 2004,<br />

n. 16264, ivi Rep. 2004, voce Procedimento civile, n. 163; Cass., 12 marzo 2002, n. 3570,<br />

ibid. 2002, voce cit., n. 100; Cass., 14 febbraio 2002, n. 2149, ivi 2002, I, c. 2084; Cass.,<br />

27 gennaio 2002, n. 878, ivi Rep. 2002, voce Cassazione civile, n. 139; Cass., 21 settembre<br />

2000, n. 12486, ivi 2001, I, c. 507; Cass., 17 dicembre 1998, n. 12653, ivi Rep. 1998,<br />

voce Cassazione civile, n. 190.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!