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del fascicolo - Cedam

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GIURISPRUDENZA 781<br />

chert (9). In tale occasione, la Corte esclude dal campo di applicazione <strong>del</strong>la<br />

norma la c.d. azione pauliana francese, sostenendo che « per provvedimenti<br />

provvisori o cautelari ai sensi <strong>del</strong>l’art. 24 devono intendersi i provvedimenti<br />

volti, nelle materie oggetto <strong>del</strong>la convenzione, alla conservazione di una situazione<br />

di fatto o di diritto onde preservare diritti dei quali spetterà poi al<br />

giudice <strong>del</strong> merito accertare l’esistenza » (10). In questa definizione <strong>del</strong>la<br />

Corte la nozione di provvedimento ex art. 24 viene, quindi, fondata su due<br />

elementi: il carattere conservativo <strong>del</strong> provvedimento e la sua strumentalità al<br />

giudizio di merito. La nozione di strumentalità che emerge in tale pronuncia è<br />

però piuttosto ampia: essa, infatti, sembra richiedere che il provvedimento<br />

svolga sin dall’inizio una funzione servente <strong>del</strong> giudizio di merito, ma non<br />

anche che quest’ultimo debba essere promosso entro un termine perentorio<br />

dalla sua concessione.<br />

A conclusioni diverse, in parte contraddittorie, perviene la Corte nella<br />

successiva decisione Van Uden, avente ad oggetto l’includibilità nell’art. 24<br />

<strong>del</strong> provvedimento olandese <strong>del</strong> Kort geding (11). In tale decisione, il giudice<br />

comunitario estende l’applicabilità <strong>del</strong>la norma convenzionale ai provvedimenti<br />

anticipatori e si spinge sino ad identificare la nozione di strumentalità<br />

con la « reversibilità » <strong>del</strong> provvedimento. La Corte, infatti, non richiede, ai<br />

fini <strong>del</strong>l’applicazione <strong>del</strong>l’art. 24, né la necessità che al provvedimento segua<br />

il giudizio di merito, né che il provvedimento stesso svolga una funzione ab<br />

origine « servente » di tale giudizio, assicurando gli effetti <strong>del</strong>la decisione di<br />

merito. La Corte si limita semplicemente a stabilire che gli effetti <strong>del</strong>la misura<br />

debbano poter venir meno (seppur in via di fatto) a seguito <strong>del</strong>l’accertamento<br />

di merito (12). In realtà, quindi, più che richiamare il requisito <strong>del</strong>la strumentalità<br />

in senso stretto, la Corte sembra esigere la « provvisorietà » <strong>del</strong> provvedimento.<br />

La diversità di conclusioni cui perviene la Corte nelle pronunce Reichert e<br />

––––––––––––<br />

(9) V. Corte giust., c. 261/90, loc. ult. cit.<br />

(10) V. Corte giust., c. 261/90, cit., punto 34 <strong>del</strong>la motivazione.<br />

(11) V. Corte giust., c. 391/95, loc. ult. cit. Su tale pronuncia cfr., ad es., Gar<strong>del</strong>la,<br />

Sviluppi in tema di misure cautelari nella Convenzione di Bruxelles <strong>del</strong> 1968, in Dir.<br />

mar. 2000, p. 1303 ss.; Mari, Il diritto processuale civile, cit., p. 723 ss.; Consolo, Nuovi<br />

problemi, cit., p. 392 ss.; Querzola, Tutela cautelare, cit., spec. pp. 826-830; Merlin, Le<br />

misure provvisorie e cautelari, cit., p. 781 ss.; Consolo, Van Uden e Mietz, loc. ult. cit. Il<br />

kort geding è disciplinato dagli artt. 289-297 <strong>del</strong> c.p.c. olandese. Tale provvedimento, pur<br />

non potendo pregiudicare lo svolgimento <strong>del</strong>la causa in via principale, può non essere<br />

seguito dalla instaurazione <strong>del</strong> giudizio di merito e ha una funzione anticipatoria e non<br />

conservativa.<br />

(12) Nella decisione, infatti, l’applicabilità <strong>del</strong>l’art. 24 al Kort geding, pur essendo<br />

in linea di principio negata, viene ammessa solo nell’ipotesi in cui « il rimborso al convenuto<br />

sia garantito nell’ipotesi in cui il ricorrente non vinca la causa nel merito ». V.<br />

Corte giust., c. 391/95, cit., punto 47 <strong>del</strong>la motivazione.

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