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del fascicolo - Cedam

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742<br />

RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE<br />

Ormai sta scritto, nell’art. 345, comma 2°, che « non possono proporsi<br />

nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d’ufficio »: non si pretende<br />

certo che i fatti posti a fondamento <strong>del</strong>l’eccezione in senso lato siano stati dedotti<br />

entro l’udienza di trattazione di primo grado. Il limite dei fatti allegati in<br />

primo grado, proposto nel corso dei lavori preparatori <strong>del</strong>la legge 353/1990, è<br />

definitivamente scomparso e non può essere reintrodotto surrettiziamente in via<br />

giurisprudenziale.<br />

Si può, eventualmente, discutere sull’art. 437 c.p.c., relativamente ai processi<br />

che seguono il rito <strong>del</strong> lavoro. Ma la univoca formulazione <strong>del</strong>l’art. 345,<br />

comma 2°, resa ancora più significativa ed evidente dalle modalità attraverso le<br />

quali si è arrivati alla sua definitiva stesura, esclude recisamente e rende improponibile<br />

ogni diversa lettura <strong>del</strong>la disposizione.<br />

5. – Ritorniamo al caso da cui abbiamo preso le mosse. In primo grado, di<br />

fronte all’eccezione di prescrizione <strong>del</strong> diritto di accettare l’eredità l’attore non<br />

formula alcuna allegazione diretta a contrastare l’eccezione in senso stretto; in<br />

grado di appello l’attore deduce per la prima volta che la prescrizione non si è<br />

verificata perché in realtà si è avuta tempestiva e rituale accettazione tacita<br />

<strong>del</strong>l’eredità. Il giudice di appello, nella decisione cassata, ritiene che si tratta di<br />

eccezione nuova non ammissibile. Cass. 10918/2005 afferma che si tratta di eccezione<br />

in senso improprio, concernente i fatti costitutivi <strong>del</strong> diritto dedotto in<br />

giudizio, come tale ammissibile. L’accettazione <strong>del</strong>l’eredità da parte dei danti<br />

causa <strong>del</strong>l’attore, in quanto integrante fatto costitutivo <strong>del</strong> diritto dedotto in giudizio,<br />

poteva essere dedotta in appello.<br />

La novità di Cass. 10918/2005 è, appunto, nel senso di aver fatto rientrare<br />

l’accettazione tempestiva <strong>del</strong>l’eredità nello schema dei fatti costitutivi <strong>del</strong> di-<br />

––––––––––––<br />

transazione novativa intervenuta tra le parti in quanto integrante eccezione in senso<br />

stretto. Cass. 8086/2005 osserva che è certamente vero che invocare una transazione novativa<br />

significa proporre un’eccezione in senso stretto (il che non è affatto condivisibile),<br />

« ma solo se e in quanto la si valuti come intesa a paralizzare la pretesa di controparte ed<br />

ottenere quindi una pronuncia di merito favorevole alla parte che la propone, ma tale impostazione<br />

non opera nei casi, quali quello di specie, in cui, a detta <strong>del</strong>la stessa Corte distrettuale,<br />

se ne debba in ipotesi trarre l’effetto <strong>del</strong>la cessazione <strong>del</strong>la materia <strong>del</strong> contendere.<br />

In tale prospettiva, la questione concerne invece profili pregiudiziali circa il permanere<br />

<strong>del</strong>l’ammissibilità <strong>del</strong>la domanda siccome connessi alla sopravvenienza di un difetto<br />

di interesse ad agire, per i quali non può negarsi la sussistenza di un controllo officioso<br />

da parte <strong>del</strong> giudice <strong>del</strong> merito, ai sensi <strong>del</strong>la seconda parte <strong>del</strong> secondo comma <strong>del</strong>l’art.<br />

345 c.p.c. In base a tale argomentazione, perde rilievo qualsiasi questione relativa alla<br />

proponibilità o meno in primo grado <strong>del</strong>la questione in esame, dato che le eccezioni rilevabili<br />

d’ufficio in primo grado possono essere proposte per la prima volta in appello ».<br />

Per i rapporti tra eccezione di merito e cessazione <strong>del</strong>la materia <strong>del</strong> contendere, Scala, La<br />

cessazione <strong>del</strong>la materia <strong>del</strong> contendere nel processo civile, Torino 2001, p. 361 ss.

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