27.05.2013 Views

del fascicolo - Cedam

del fascicolo - Cedam

del fascicolo - Cedam

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

644<br />

RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE<br />

mente sostituito dalla legge n. 52, il secondo – già inciso dalla legge 80 <strong>del</strong><br />

2005 – interpolato nuovamente con l’aggiunta di un terzo e di un quarto<br />

comma.<br />

La nuova formulazione <strong>del</strong>l’art. 616 prevede ora che, a seguito <strong>del</strong>la<br />

proposizione <strong>del</strong>l’opposizione all’esecuzione <strong>del</strong> debitore di cui al comma 2°<br />

<strong>del</strong>l’art. 615 c.p.c. (3) – ossia <strong>del</strong>l’opposizione proposta dopo il pignoramento<br />

ovvero dopo l’avvio <strong>del</strong>l’esecuzione in forma specifica (4) – il giudice <strong>del</strong>l’esecuzione,<br />

se è competente (per valore e materia) (5), fissa un termine pe-<br />

––––––––––––<br />

24 ore, 26 febbraio 2006; A.A. Romano, La nuova disciplina <strong>del</strong>l’opposizione all’esecuzione<br />

(rilevi critici a prima lettura dopo la legge 24 febbraio 2006, n.52), e R. Conte,<br />

La riforma <strong>del</strong>le opposizioni e <strong>del</strong>l’intervento nelle procedure esecutive con requiem per<br />

il sequestro conservativo, entrambi in www.judicium.it., passim.<br />

(3) È opportuno precisare che nella presente sede non esaminerò né la modificazione<br />

<strong>del</strong> primo comma <strong>del</strong>l’art. 615 c.p.c. relativa alla possibilità <strong>del</strong> giudice <strong>del</strong>l’opposizione<br />

a precetto di sospendere la vis executiva <strong>del</strong> titolo né l’ora previsto strumento<br />

di controllo, nella specie <strong>del</strong> reclamo cautelare ex art. 669-terdecies c.p.c., dei provvedimenti<br />

adottati dall’art. 624 c.p.c. Per la relativa analisi mi permetto di rinviare al mio<br />

commento di questi due articoli di prossima pubblicazione nella nuova edizione <strong>del</strong><br />

Codice di procedura civile commentato, a cura di Consolo e Luiso, Milano 2006. Tuttavia,<br />

una considerazione preliminare si impone quanto al rapporto fra l’opposizione<br />

all’esecuzione <strong>del</strong> debitore in generale e l’ambito applicativo <strong>del</strong> nuovo art. 616. Infatti,<br />

da una rigorosa lettura in combinato disposto degli artt. 615 e 616 – che si riferisce<br />

espressamente al giudice <strong>del</strong>l’esecuzione, che dunque deve essere già stata avviata –<br />

dovrebbe dedursi che la nuova disciplina <strong>del</strong>la seconda norma debba limitarsi alle sole<br />

opposizioni proposte dopo l’avvio <strong>del</strong>l’esecuzione forzata. Ma ciò creerebbe un grave<br />

ed incostituzionale sbilanciamento fra forme, termini <strong>del</strong>le due opposizioni e soprattutto<br />

di regime <strong>del</strong>la sentenza che decide sull’incidente, impugnabile quella pronunciata<br />

sull’opposizione a precetto, non impugnabile quella sull’opposizione ad esecuzione<br />

avviata: sulla questione infra § 5. Mi pare dunque debba preferirsi una lettura<br />

degli artt. 616 e 624, e più in particolare <strong>del</strong> termine « pignoramento » contenuto nella<br />

seconda norma, come dedicato ad entrambe le opposizioni (analogamente, A.A. Romano,<br />

La nuova disciplina, cit., § 2), alla stregua <strong>del</strong>l’opzione esegetica già compiuta in<br />

passato con riferimento all’analoga apparente <strong>del</strong>imitazione <strong>del</strong>l’art. 619 c.p.c.<br />

(4) L’incertezza <strong>del</strong> momento di inizio <strong>del</strong>l’esecuzione in forma specifica, come<br />

noto, è stata risolta proprio dalla legge n. 80 <strong>del</strong> 2005 che, a proposito, novellando l’art.<br />

608 c.p.c. ha previsto che nell’esecuzione per consegna o rilascio l’inizio <strong>del</strong>l’esecuzione<br />

va ricondotto alla notifica <strong>del</strong>l’avviso con il quale l’ufficiale giudiziario comunica almeno<br />

dieci giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l’immobile, il giorno e l’ora in<br />

cui procederà.<br />

(5) La competenza <strong>del</strong> giudice <strong>del</strong>l’opposizione all’esecuzione va notoriamente individuata<br />

sulla base <strong>del</strong>le regole ordinarie di competenza per materia e valore: per tutti,<br />

Recchioni Codice di procedura civile commentato, a cura di Consolo e Luiso, Milano<br />

2000, II, p. 2622.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!