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del fascicolo - Cedam

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LA COMPETENZA<br />

SULL’INIBITORIA ANTITRUST<br />

SOMMARIO: 1. Le norme sulla competenza e l’effettività nell’attuazione <strong>del</strong>le norme<br />

antitrust. – 2. I problemi interpretativi sorti nell’applicazione <strong>del</strong>l’art. 33,<br />

comma 2°, legge n. 287 <strong>del</strong> 1990, soprattutto riguardo alla possibilità di ricorso<br />

all’inibitoria. – 3. Il coordinamento tra l’attività <strong>del</strong>l’Autorità Garante, la giurisdizione<br />

esclusiva <strong>del</strong> giudice amministrativo e l’ambito riservato all’A.g.o., e<br />

il sistema comunitario in materia di concorrenza. – 4. (Segue) In particolare, il<br />

potere di diffida di cui all’art. 15, legge n. 287 <strong>del</strong> 1990 e i provvedimenti inibitori<br />

<strong>del</strong> giudice ordinario. – 5. La competenza esclusiva <strong>del</strong>la Corte d’Appello<br />

ai sensi <strong>del</strong>l’art. 33, legge n. 287 <strong>del</strong> 1990 ad emanare provvedimenti, anche<br />

inibitori, a tutela <strong>del</strong>la concorrenza in ambito nazionale. – 6. Considerazioni<br />

de iure condendo e riflessioni conclusive.<br />

1. – La recente opzione <strong>del</strong> legislatore comunitario, nel senso di un controllo<br />

giurisdizionale diffuso da parte dei giudici nazionali sull’applicazione<br />

<strong>del</strong>le norme comunitarie in materia di concorrenza, ai sensi degli artt. 81 e 82<br />

<strong>del</strong> Trattato CE (1), può essere considerata come il segno di un mutamento epocale<br />

nell’applicazione <strong>del</strong>le norme sulla concorrenza (2).<br />

Tra i consideranda <strong>del</strong> Reg. CE n. 1/2003, infatti, si è ammesso apertamente<br />

che il sistema c.d. « centralizzato », precedentemente in vigore, non fosse<br />

più in grado di assicurare un corretto equilibrio tra i due principali obiettivi<br />

<strong>del</strong>la normativa comunitaria in tema di concorrenza, consistenti, da una parte,<br />

nell’anelito ad una sorveglianza efficace sulla sussistenza di eventuali infrazioni<br />

e, dall’altra, in quello di mantenere un controllo il più possibile semplificato.<br />

––––––––––––<br />

(1) Il riferimento è al Reg. CE n. 1/2003 <strong>del</strong> 16 dicembre 2003, entrato in vigore dal<br />

maggio 2004, il quale prevede il passaggio dal sistema c.d. « centralizzato » di applicazione<br />

<strong>del</strong>le norme comunitarie sulla concorrenza, di cui agli artt. 81 e 82 <strong>del</strong> Trattato CE,<br />

stabilito dal Reg. CEE 17/62, a quello <strong>del</strong> controllo decentrato, in ispecie da parte dei<br />

giudici nazionali degli Stati membri, riconoscendo a questi ultimi non più solo la competenza<br />

giurisdizionale a decidere sulle domande di risarcimento dei danni causati dalla<br />

violazione <strong>del</strong>le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza, bensì una competenza<br />

piena nell’attuazione dei citati artt. 81 e 82.<br />

(2) Cfr. le ampie considerazioni svolte a riguardo in Libro Bianco sulla modernizzazione<br />

<strong>del</strong>le norme per l’applicazione degli articoli 85 e 86 <strong>del</strong> Trattato CE, Programma<br />

<strong>del</strong>la Commissione n. 99/027, <strong>del</strong> 28 aprile 1999.

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