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del fascicolo - Cedam

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RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 621<br />

quali novellati dal d.lgs. 5/2006, di cui più oltre; <strong>del</strong>le sentenze sulla opposizione<br />

alla esecuzione e sulla opposizione di terzo alla esecuzione, ai sensi <strong>del</strong>l’art.<br />

616 c.p.c., novellato dalla riforma <strong>del</strong>la riforma <strong>del</strong>la riforma <strong>del</strong> processo civile<br />

di cui alla l. 52/2006.<br />

Erano e sono ricorribili innanzi alla Cassazione civile non solo tutti i provvedimenti<br />

decisorî e definitivi, quale che sia la forma, ma anche le decisioni<br />

disciplinari <strong>del</strong> Consiglio Nazionale Forense, <strong>del</strong> Consiglio Nazionale <strong>del</strong> Notariato<br />

e dei corrispondenti organi previsti per le altre categorie professionali.<br />

Ai sensi <strong>del</strong> nuovo art. 366-bis c.p.c. « Nei casi previsti dall’articolo 360,<br />

primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve<br />

concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto.<br />

Nel caso previsto dall’articolo 360, primo comma, n. 5), l’illustrazione di<br />

ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione<br />

<strong>del</strong> fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o<br />

contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza <strong>del</strong>la<br />

motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione ».<br />

I nuovi artt. 375, 380, 380-bis, e 391-bis c.p.c. estendono i casi nei quali la<br />

Corte provvede senza udienza pubblica. È attribuito al relatore il potere di chiedere<br />

la decisione in camera di consiglio, ma il collegio, anche in base alle deduzioni<br />

<strong>del</strong>le parti e <strong>del</strong> pubblico ministero, può comunque fissare l’udienza per la<br />

discussione. È ammessa la revocazione anche per gli altri motivi di cui all’art.<br />

395 c.p.c., nonché l’opposizione di terzo.<br />

Sono modificati, dall’art. 374 c.p.c., i rapporti tra le sezioni unite e le sezioni<br />

semplici. In particolare, sono attribuiti alle sezioni unite i ricorsi sulla giurisdizione<br />

solo nel caso di impugnazione di sentenze dei giudici speciali, cosicché<br />

i regolamenti preventivi di giurisdizione dovrebbero essere assegnati alle<br />

sezioni semplici, mentre restano comunque di competenza <strong>del</strong>le sezioni unite<br />

civili i ricorsi contro le decisioni in materia disciplinare <strong>del</strong> Consiglio Nazionale<br />

Forense, <strong>del</strong> Consiglio nazionale <strong>del</strong> Notariato e degli altri ordini professionali.<br />

Le sezioni unite civili sono anche chiamate a decidere le questioni nuove di giurisdizione,<br />

le « questioni di massima di particolare importanza » e a risolvere i<br />

contrasti tra le sezioni semplici; a queste ultime, il comma 3°, vieta di decidere<br />

in modo difforme dalle sezioni unite ed impone, qualora non ne condividano le<br />

indicazioni, di rimettere ad esse la decisione.<br />

Il novellato art. 384, comma 3°, c.p.c. pone limiti all’accoglimento <strong>del</strong>la<br />

terza via; stabilisce che la Corte, « se ritiene di porre a fondamento <strong>del</strong>la sua<br />

decisione una questione rilevata d’ufficio », debba assegnare termini alle parti e<br />

al pubblico ministero « per il deposito in cancelleria di osservazioni ».<br />

L’eventuale violazione appare, tuttavia, priva di conseguenze, anche prescindendo<br />

dal contrasto tra Cass., 31 dicembre 2005, n. 21108; 27 luglio 2005,<br />

n. 15705; 28 gennaio 2004, n. 1572; 5 giugno 2003, n. 8993; 21 novembre<br />

2001, n. 14637 (quest’ultima diversamente commentata da S. Chiarloni in Giur.<br />

it. 2002, 1363, e da F.P. Luiso, in Giust. civ. 2002, I, 1612).<br />

Il nuovo art. 420-bis c.p.c. estende ai rapporti di lavoro privato quanto previ-

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