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del fascicolo - Cedam

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736<br />

RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE<br />

In altra sede (1), ho segnalato recenti orientamenti giurisprudenziali a proposito<br />

<strong>del</strong>l’art. 345, comma 2° c.p.c. (« non possono proporsi nuove eccezioni, che<br />

non siano rilevabili anche d’ufficio »), secondo i quali nel giudizio di appello <strong>del</strong><br />

processo ordinario di cognizione non è possibile l’introduzione di fatti nuovi rispetto<br />

a quelli allegati in primo grado: sono considerate nuove, e perciò inammissibili,<br />

le eccezioni fondate su elementi di fatto e circostanze non prospettate in<br />

precedenza, che introducano nel processo un nuovo tema di indagine (2).<br />

Un tale orientamento è <strong>del</strong> tutto infondato, addirittura arbitrario. Ed invero<br />

l’art. 345, comma 2°, consente espressamente la proposizione in appello di eccezioni<br />

rilevabili di ufficio (c.d. eccezioni in senso lato), vietando unicamente la<br />

proposizione di eccezioni non rilevabili di ufficio (c.d. eccezioni in senso stretto).<br />

Viene cioè riaffermata la distinzione tra eccezioni in senso ampio ed eccezioni<br />

in senso stretto, prima rilevante ai soli fini <strong>del</strong>l’art. 112 c.p.c. (corrispondenza<br />

tra chiesto e pronunciato) e poi esplicitamente enunciata in molte disposizioni<br />

legislative, concernenti il sistema di preclusioni dei vari tipi di processo:<br />

in primis, processo <strong>del</strong> lavoro (art. 416 c.p.c.); poi, rito ordinario di cognizione<br />

(artt. 180 e 345; da ultimo, con la legge 80/2005, art. 167); ancora, contenzioso<br />

tributario (artt. 23 e 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546); infine, processo societario<br />

(artt. 4, 7, 8 e 13 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5). Si ritiene che anche nel<br />

processo di appello dinanzi al giudice amministrativo, privo di una specifica<br />

disciplina <strong>del</strong>lo ius novorum in appello e regolato, pertanto, dall’art. 345 c.p.c.,<br />

valga la distinzione tra eccezioni in senso lato ed eccezioni in senso stretto (3).<br />

Orbene, sui criteri distintivi tra questi due tipi di eccezione, controversi in<br />

dottrina (4), le Sezioni unite <strong>del</strong>la Corte di Cassazione sono intervenute, in controversie<br />

sottoposte al rito <strong>del</strong> lavoro ma con argomentazioni di carattere generale<br />

estensibili anche al rito ordinario, per ben tre volte, pervenendo a risultati<br />

univoci. Dopo la fondamentale Cass., 3 febbraio 1998, n. 1099 (5), che ha rite-<br />

––––––––––––<br />

(1) Oriani, Eccezioni rilevabili (e non rilevabili) d’ufficio. A proposito <strong>del</strong>l’interruzione<br />

<strong>del</strong>la prescrizione e di non condivisibili interpretazioni <strong>del</strong>l’art. 345, comma 2,<br />

c.p.c. (II), in Corr. giur. 2005, p. 1162 ss., ove sono riportate diffusamente le vicende<br />

decise da Cass., 10 ottobre 2003, n. 15142, in Foro it. 2004, I, c. 3163; da Cass., 26 luglio<br />

2004, n. 13253; da Cass., 7 luglio 2004, n. 12147.<br />

(2) Per qualche riferimento vedasi anche la vicenda alquanto macabra e grottesca<br />

esaminata da Cass., 11 febbraio 2005, n. 2855, che però applica l’art. 437 c.p.c. (infra, n. 4).<br />

(3) Cfr. C. Stato, ad. plen., 29 dicembre 2004, n. 14, in Cons. Stato 2004, I, p. 3471,<br />

che ha ritenuto non proponibile per la prima volta in appello da parte <strong>del</strong>la pubblica amministrazione<br />

l’eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto (nella specie,<br />

si trattava di controversia concernenti crediti di lavoro <strong>del</strong> pubblico dipendente). La<br />

questione era stata rimessa all’Adunanza plenaria dalla quarta sezione con ordinanza 17<br />

febbraio 2004, n. 596, ivi, p. 313.<br />

(4) Per riferimenti, Oriani, Eccezioni rilevabili (e non rilevabili) d’ufficio. Profili<br />

generali (I), in Corr. giur. 2005, p. 1012 ss.<br />

(5) In Giust. civ. 1998, I, p. 645, con nota di Giacalone; in Corr. giur. 1999, p.

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