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del fascicolo - Cedam

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I NUOVI ARTT. 616 E 624 C.P.C. ECC. 653<br />

Oltre che dal raccordo con l’art. 624 c.p.c. questa eventualità emerge<br />

dallo stesso art. 616 novellato ove, come già ho avuto modo di rimarcare, si<br />

prevede appunto che l’introduzione <strong>del</strong> giudizio di opposizione, preannunciato<br />

dal ricorso ex art. 615, comma 2°, <strong>del</strong> debitore, possa avvenire da parte<br />

di ogni « interessato », e non <strong>del</strong> solo debitore.<br />

L’ipotesi lascia emergere una serie di problemi sistematici ed applicativi<br />

impressionanti, che qui possono solo essere tracciati in parte.<br />

Senza pretesa di esaustività allora, il primo dubbio riguarda il contenuto<br />

<strong>del</strong>l’atto introduttivo – citazione o ricorso che sia – <strong>del</strong>l’interessato diverso<br />

dal debitore, originario opponente. In realtà, il problema è ben più a monte<br />

perché la novellazione <strong>del</strong>l’art. 624 è il frutto <strong>del</strong>l’applicazione di una soluzione<br />

ormai (inopportunamente, a mio sommesso parere) estesa generaliter<br />

all’intero processo cautelare uniforme, ad esclusione <strong>del</strong>le misure a carattere<br />

conservativo (28).<br />

Infatti, come noto, seguendo la soluzione già varata per le misure cautelari<br />

a carattere non conservativo nella materia societaria commerciale (ossia<br />

degli artt. 23 e 24 <strong>del</strong> d.lgs. n. 5 <strong>del</strong> 2003), la legge n. 80 <strong>del</strong> 2005 ha « attenuato<br />

» il nesso di necessaria sequenzialità strutturale fra processo cautelare e<br />

processo di merito o, si vis, principale, rendendo meramente facoltativo l’avvio<br />

<strong>del</strong> secondo in tutti i casi di provvedimenti cautelari ex art. 700 c.p.c., anticipatori<br />

e denunce (29).<br />

Sulla base, dunque, <strong>del</strong>la nuova regula, secondo la quale l’avvio <strong>del</strong>la<br />

causa di merito è solo eventuale e facoltativo per il beneficiario <strong>del</strong>la cautela,<br />

il nuovo sistema prevede che il processo di merito possa essere avviato dall’intimato;<br />

che ben può essere interessato ad ottenere, in via di accertamento<br />

negativo, una dichiarazione di inesistenza <strong>del</strong> diritto già protetto in via urgente<br />

e mediatamente la caducazione in questo contesto anche <strong>del</strong> provvedimento<br />

cautelare.<br />

Rinviando ad altra sede per l’approfondimento <strong>del</strong> tema, nonostante la<br />

soluzione lasci emergere non lievi e semplici problematiche dovute anche alla<br />

complessità <strong>del</strong> tema in generale (30), è vero che, sia pur con qualche adattamento,<br />

l’avvio <strong>del</strong> giudizio di merito da parte <strong>del</strong>l’intimato viene normalmente<br />

ricondotto in dottrina nell’alveo <strong>del</strong>l’azione di accertamento negativo<br />

(<strong>del</strong> diritto già protetto in via cautelare) (31): in sostanza, l’intimato introdurrebbe<br />

una causa avente ad oggetto (in senso tecnico) <strong>del</strong> giudizio l’opposto<br />

––––––––––––<br />

(28) Per riferimenti, v. Recchioni, Il processo cautelare uniforme, cit., 35 ss.<br />

(29) Sul tema, v. il mio Il processo cautelare uniforme, 35 ss., 531 ss.<br />

(30) Rinvio ancora, per riferimenti, al mio Il processo cautelare uniforme, loc. cit.,<br />

cui adde ora la pregevole analisi di A.A. Romano, L’azione di accertamento negativo,<br />

Napoli 2006, passim.<br />

(31) Recchioni, Il processo cautelare uniforme, loc. ult. cit.

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