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del fascicolo - Cedam

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GIURISPRUDENZA 771<br />

zione deterrente anche nei confronti <strong>del</strong>la parte che voglia proporre l’impugnazione<br />

principale la quale, infatti, sa che se impugna la sentenza, anche nell’imminenza<br />

<strong>del</strong>la scadenza dei termini, corre comunque il rischio di subire<br />

l’impugnazione in via incidentale altrui (10).<br />

La disciplina <strong>del</strong> termine per il ricorso incidentale derivante dalla tesi sostenuta<br />

dalla Suprema Corte è in contrasto con tali principi in quanto la conseguenza<br />

<strong>del</strong>la regola enunciata nella sentenza in commento è che coloro i<br />

quali, pur parzialmente soccombenti in appello, sarebbero disposti ad accettare<br />

l’esito complessivo <strong>del</strong>la controversia, indipendentemente dalla sorte <strong>del</strong><br />

ricorso principale, comunque inidoneo a travolgere il capo di sentenza che li<br />

ha visti vincitori, si vedrebbero comunque costretti a proporre immediatamente<br />

il loro ricorso incidentale, per non correre il rischio di ricevere, nell’imminenza<br />

<strong>del</strong>la scadenza <strong>del</strong> termine per la proposizione <strong>del</strong> ricorso incidentale,<br />

il ricorso incidentale <strong>del</strong>l’impugnato principale, idoneo invece a travolgere<br />

detto capo.<br />

Proprio il caso esaminato dalla sentenza che si annota costituisce un valido<br />

banco di prova <strong>del</strong> ragionamento adesso svolto.<br />

La società Lieta, sin dalla pronuncia <strong>del</strong>la sentenza di appello aveva interesse<br />

ad impugnarla (11) visto che la Corte di appello aveva accolto solo parzialmente<br />

le sue domande. Essa pertanto sin dalla proposizione <strong>del</strong> ricorso principale<br />

<strong>del</strong>l’altra società avrebbe potuto proporre il ricorso incidentale. Non si<br />

può tuttavia escludere che l’esito complessivo <strong>del</strong>la vicenda l’avesse comunque<br />

soddisfatta e che quindi la società fosse disposta ad accettare la sentenza stessa<br />

e a non proporre ricorso incidentale. Certo la situazione è cambiata allorquando<br />

il Comune ha promosso ricorso incidentale impugnando anche i capi <strong>del</strong>la sentenza<br />

di appello che avevano visto la società Lieta vittoriosa. È a questo punto<br />

infatti che la società, visto il rischio di un mutamento <strong>del</strong>l’assetto degli interessi<br />

––––––––––––<br />

gnazione incidentale tardiva, in Foro it. 1996, I, c. 918 ss., spec. c. 945; Id., Garanzia e<br />

processo, II, Milano 2002, p. 591 ss.; E. Grasso, Le impugnazioni incidentali, cit., p. 104<br />

ss.; G. Guarnieri, Le Sezioni Unite non rinunciano ai limiti oggettivi e soggettivi per<br />

l’impugnazione incidentale tardiva, cit., p. 1001; M.T. Latella, L’impugnazione incidentale<br />

tardiva, in Riv. dir. proc. 1994, p. 833 ss.; E.T. Liebman, Arbitrarie limitazioni<br />

all’impugnazione incidentale tardiva, in Riv. dir. proc. 1969, p. 573 ss., spec. p. 575;<br />

F.P. Luiso, Diritto processuale civile, II, 3 a ed., Milano, 2000, p. 329 ss.; C. Mandrioli,<br />

Diritto processuale civile, II, cit., p. 428; M. Orsenigo, Impugnazioni incidentali tardive<br />

e limitazioni oggettive: trent’anni di disorientamenti giurisprudenziali, in Foro it. 1985,<br />

I, c. 1445 ss., spec. c. 1472; S. Satta, C. Punzi, Diritto processuale civile, 13 a ed., Padova<br />

2000, p. 447 nota 67.<br />

(10) A. Chizzini, « Revirement » <strong>del</strong>la giurisprudenza in tema di impugnazioni incidentali<br />

tardive, cit., c. 1141.<br />

(11) Sull’interesse ad impugnare cfr. L. Salvaneschi, L’interesse ad impugnare,<br />

Milano 1990.

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