27.05.2013 Views

del fascicolo - Cedam

del fascicolo - Cedam

del fascicolo - Cedam

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

GIURISPRUDENZA 753<br />

pur non avendo discusso <strong>del</strong>la questione rilevata d’ufficio (e magari non<br />

avendola nemmeno percepita), hanno comunque introdotto nel processo tutti<br />

gli elementi di cognizione necessari (sotto forma di allegazioni, prove precostituite,<br />

istanze istruttorie ecc.): ed allora la « terza via » si riduce ad una nuova<br />

diagnosi giuridica su una valutazione dei fatti non lacunosa e non pregiudicata<br />

da omissioni (almeno dal punto di vista <strong>del</strong>le fonti di informazione disponibili).<br />

Altre volte, invece, la mancata prospettazione <strong>del</strong>la questione come<br />

oggetto di dibattito ha conseguenze più gravi. La questione rilevabile d’ufficio<br />

può infatti imprimere alla controversia un andamento totalmente diverso<br />

da quello sul quale le parti si sono avviate, tanto da aprire la strada alla possibilità<br />

(o necessità), di nuove allegazioni, nuove prove, nuove istanze istruttorie;<br />

ed in questo caso la decisione sul caso concreto nasce male, perché fondata<br />

su un panorama informativo lacunoso. Si può dire che, in una simile<br />

ipotesi, la sentenza rischia seriamente di essere ingiusta proprio perché il<br />

contraddittorio non ha funzionato.<br />

Comprensibile è allora anche la tentazione di correre ai ripari; ed affermare<br />

la nullità <strong>del</strong>la sentenza significa consentire un rimedio, facendo ritornare il<br />

processo ad un momento, nel quale il panorama <strong>del</strong>le fonti informative può ancora<br />

essere completato. La sentenza n. 16577/2005 interviene proprio in un’ipotesi<br />

di questo tipo.<br />

Credo tuttavia che a simile tentazione si debba resistere, perché non si<br />

può (e secondo me nemmeno si deve) attribuire al giudice il compito di correggere<br />

gli errori dei difensori, come funzione istituzionale. Concedo che,<br />

quando ci si trova di fronte alla controversia tra una parte normalmente forte<br />

e una parte normalmente debole, l’intervento <strong>del</strong> giudice può essere impiegato<br />

dalla legge per riequilibrare la situazione; e può anche darsi che, in simili<br />

specifici casi, l’iniziativa <strong>del</strong> giudice si configuri come dovere di particolare<br />

intensità, sino al punto di provocare la nullità <strong>del</strong>la sentenza nel caso<br />

di mancato esercizio. Ma si tratta allora di casi di settore, dai quali non va<br />

ricavata una regola generalmente applicabile; e soprattutto mi pare che, se<br />

vogliamo spiegare questi profili <strong>del</strong> diritto positivo in modo convincente, il<br />

puro e semplice principio <strong>del</strong> contraddittorio come garanzia fondamentale<br />

<strong>del</strong> processo non serva più. Meglio è invocare altri « valori », come quello di<br />

solidarietà.<br />

4. – I rilievi appena compiuti possono offrire il destro per compiere, sul<br />

principio <strong>del</strong> contraddittorio, una riflessione di carattere metodologico e concettuale;<br />

ed anche se una breve nota di commento mal si presta alle teorizzazioni,<br />

vorrei prendermi la libertà di compiere un breve accenno anche a questo tema.<br />

Si tratta soltanto, d’altronde, di esprimere in termini più generali quanto i<br />

rilievi compiuti lasciano intravedere da soli.<br />

Anche se il principio <strong>del</strong> contraddittorio costituisce una fondamentale<br />

garanzia <strong>del</strong> processo, non si deve per ciò stesso pensare che riguardino tale

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!