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del fascicolo - Cedam

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804<br />

RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE<br />

non postula l’inderogabilità <strong>del</strong>la competenza <strong>del</strong>lo stesso, che rimane declinabile,<br />

potendosi probabilmente giungere perfino a dubitare che, in fondo,<br />

l’art. 645, comma 1°, c.p.c. sia norma tecnicamente attributiva di competenza.<br />

6. – Condotta nei termini di cui sopra la digressione in tema di competenza<br />

per l’opposizione a decreto ingiuntivo, nella disamina <strong>del</strong>l’ordinanza in commento<br />

si può notare che il Tribunale di Lamezia Terme, smarrendosi in<br />

un’aporia metodologica invero frequente in argomento, ha acriticamente assunto<br />

il « principio di competenza funzionale ed inderogabile <strong>del</strong> giudice<br />

<strong>del</strong>l’opposizione » quale base <strong>del</strong> proprio iter argomentativo.<br />

Nella specie, comunque, il Tribunale, muovendo dall’ulteriore presupposto<br />

che « l’incompetenza di cui si discute è quella che attiene all’individuazione <strong>del</strong><br />

giudice adito con il ricorso per ingiunzione (competenza a monte) », è poi pervenuto<br />

alla conclusione che il meccanismo disciplinato dall’art. 38, comma 2°, c.p.c.<br />

è applicabile nell’ambito <strong>del</strong> procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo.<br />

Il giudice a quo ha quindi sollevato questione di costituzionalità <strong>del</strong>la predetta<br />

norma, nella parte in cui non prevede un termine per aderire all’indicazione<br />

<strong>del</strong> giudice competente formulata da controparte (21).<br />

Giova immediatamente chiarire che la questione, così come impostata<br />

dal giudice a quo, rimane incagliata nelle secche di un’insolubile contraddizione<br />

sul piano ricognitivo che la rende insuscettibile di accoglimento, qualunque<br />

prospettiva si intenda recepire al fine di inquadrarla e risolverla sul<br />

piano giuridico.<br />

Seguendo infatti il giudice rimettente nel percorso ricostruttivo da questi<br />

tracciato e assumendo che sia corretto prendere le mosse dall’affermazione<br />

<strong>del</strong>la natura funzionale e inderogabile <strong>del</strong>la competenza <strong>del</strong> giudice <strong>del</strong>l’opposizione<br />

a decreto ingiuntivo, si dovrebbe allora escludere in detto contesto<br />

l’operatività <strong>del</strong> meccanismo di deroga alla competenza territoriale <strong>del</strong>ineato<br />

dal secondo comma <strong>del</strong>l’art. 38 c.p.c., dovendosi pertanto concludere per<br />

l’irrilevanza <strong>del</strong>la questione di legittimità costituzionale <strong>del</strong>la citata norma,<br />

giacché inapplicabile alla fattispecie.<br />

Considerando viceversa applicabile la disciplina <strong>del</strong>l’art. 38, comma 2°,<br />

c.p.c. in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (si ritenga o meno<br />

che l’art. 645 c.p.c. sia norma attributiva di competenza funzionale), sembrerebbe<br />

doversi respingere ugualmente la prospettata questione di costituzionalità,<br />

––––––––––––<br />

(21) Non può essere assunto a significativo parametro ai fini <strong>del</strong>la presente indagine<br />

il precedente giurisprudenziale che aveva individuato, quale termine entro cui perfezionare<br />

l’accordo endoprocessuale di deroga alla competenza per territorio semplice,<br />

l’udienza di precisazione <strong>del</strong>le conclusioni, giacché la relativa sentenza è intervenuta anteriormente<br />

alla riforma <strong>del</strong> 1990, nel vigore di una disciplina che permetteva di rilevare<br />

l’incompetenza regolarmente anche oltre l’udienza di trattazione: v. Cass., 20 marzo<br />

1986, n. 1954.

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